TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-11-23, n. 202215623
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 15623/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04693/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4693 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Angelucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 8, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
NA S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Borello, Salvatore Cavallaro e Elisa Winkler, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, alla Via Giovanni Antonelli n. 15, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
- della comunicazione del 28 marzo 2022 di aggiudicazione definitiva della “gara DG-OMISSIS-/20 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale ed impiantistico delle gallerie suddiviso in n. 18 lotti – lotto 2 Piemonte e Valle d’Aosta codice CIG -OMISSIS-” disposta in favore del concorrente -OMISSIS-;
- della determina prot. U.-OMISSIS- del 28 marzo 2022 di approvazione dell’aggiudicazione della gara sopra indicata in favore di -OMISSIS-;
- del verbale della seduta riservata del 12 gennaio 2022 rep. n. -OMISSIS-/2022, non noto, con il quale il Seggio di gara ha deliberato di attivare nei confronti del concorrente -OMISSIS-. soccorso istruttorio finalizzato ad acquisire la documentazione attestante le misure di self cleaning adottate dall’impresa;
- della nota Anas prot. n. U.-OMISSIS- del 20 gennaio 2022, con la quale la Stazione Appaltante ha richiesto ad -OMISSIS- di integrare e regolarizzare le dichiarazioni e gli elementi contenuti nella domanda di partecipazione a seguito della sentenza T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-/2021 del 21 dicembre 2021 e della comunicazione -OMISSIS-. dell’11 gennaio 2022;
- del quinto verbale di seduta riservata rep. -OMISSIS-/2022 del 2 febbraio 2022;
- del sesto verbale di seduta riservata rep.-OMISSIS-/2022 dell’8 marzo 2022, con il quale il seggio di gara ha ritenuto persistente l’affidabilità dell’operatore economico -OMISSIS-. nonché congrua la stima dei costi della manodopera, deliberando la proposta di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quelli impugnati
per l’accertamento
dell’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente -OMISSIS-., con conseguente condanna alla stipula del contratto con la stessa
per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato con -OMISSIS-, con conseguente subentro della ricorrente nel contratto medesimo, per la parte ancora non eseguita
nonché per la condanna
dell’NA S.p.A. al risarcimento del danno, da disporsi:
- in forma specifica, come sopra chiesto, mediante stipula del contratto di appalto o subentro nell’esecuzione dello stesso, ove medio tempore stipulato;
- per equivalente, nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione, anche solo parziale, dell’appalto, in misura che potrà emergere in corso di causa e che comunque sin d’ora si quantifica nell’importo corrispondente al mancato utile e al danno curriculare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NA S.p.A. e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone parte ricorrente che, con bando pubblicato il 27 novembre 2020, NA S.p.A. ha indetto la procedura aperta con termini ridotti, ai sensi degli artt. 60 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 76/2020, per l’affidamento dell’ “Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte su tutto il territorio nazionale ”, suddiviso in n. 18 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice.
-OMISSIS-prendeva parte alla procedura in oggetto per il lotto n. 2 (“Piemonte e Valle d’Aosta Codice CIG: -OMISSIS-”), per un importo di € 30.000.000,00, al quale concorrevano anche l’odierna controinteressata -OMISSIS- ed il -OMISSIS-S.p.A.
Classificatasi al secondo posto (dietro -OMISSIS-) in esito allo svolgimento della procedura selettiva, -OMISSIS-impugnava gli atti di gara con ricorso N.R.G. -OMISSIS-/2021, che veniva accolto con sentenza della Sezione I di questo Tribunale, n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2021, “limitatamente alla richiesta di annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente -OMISSIS- e dei relativi atti di gara, nella parte in cui la stazione appaltante, non rinvenendo motivi ostativi alla partecipazione di -OMISSIS- alla gara, ha omesso di valutare quelle circostanze, sopra richiamate, in grado di compromettere l’integrità e affidabilità professionale dell’impresa”; per l’effetto, statuendo, a carico di NA, l’obbligo di “ripronunciarsi sul punto, esprimendo la sua valutazione, discrezionale e adeguatamente motivata, sulla affidabilità di -OMISSIS- e adottando le conseguenti determinazioni in ordine all’aggiudicazione della gara oggetto del presente contenzioso”.
In attuazione della predetta pronunzia (peraltro gravata in appello), NA ammetteva -OMISSIS- al soccorso istruttorio, segnatamente con riferimento ad eventuali misure di self cleaning adottate dalla predetta società, con riguardo alla posizione del sig.-OMISSIS-, già legale rappresentante della odierna controinteressata.
In esito agli accertamenti compiuti, il Seggio di gara, con riferimento ai fatti occorsi al Sig. -OMISSIS-, ritenuto che:
- essi “potrebbero identificare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) solo se immediatamente riferibili alla responsabilità dell’Impresa -OMISSIS-.”,
- “ tale riferibilità certamente sussisterebbe, se il Sig. -OMISSIS- fosse ancora partecipe della compagine aziendale, ma tale circostanza non ricorre nel caso di specie”,
- “parimenti la riferibilità dei fatti occorsi all’impresa -OMISSIS-. potrebbe ritenersi sussistente nel caso in cui la stessa risultasse formalmente coinvolta nel procedimento penale per le sanzioni amministrative conseguenti al reato presupposto di omicidio colposo ex d.lgs. n. 231/01”,
assumeva che “ tale circostanza, … esclude ipso facto la possibilità di ritenere sussistente nei confronti dell’Impresa -OMISSIS-. la fattispecie di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a)”.
Quanto, poi all’omessa dichiarazione, lo stesso Organo di gara evidenziava che “i fatti riferibili al Sig. -OMISSIS-, cessato dalla carica nell’anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara, i quali non rientrano tra le fattispecie alle quali l’art. 80 comma 1 e 3 d.lgs. n. 50/16 riconduce, ipso facto, l’esclusione del concorrente, hanno dispiegato effetti esclusivamente nella sfera giuridica del Sig. -OMISSIS- e non hanno comportato alcun diretto coinvolgimento dell’impresa -OMISSIS-. Tale ultima circostanza, comprovata dall’ASSENZA di carichi pendenti per illecito amministrativo ANNOTATI nei confronti dell’impresa -OMISSIS-., determina che i fatti in argomento non identificano eventi e/o circostanze potenzialmente incidenti sull’affidabilità dell’impresa rilevanti rispetto alla procedura di gara in oggetto … con la conseguenza che l’omessa dichiarazione degli stessi non può identificare alcuna “violazione” degli obblighi informativi discendenti dall’art. 80, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 50/16”.
2. Avverso la rinnovata aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, conseguita alle valutazioni come sopra condotte dal Seggio di gara, propone -OMISSIS-la presente impugnativa, affidata ai seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e falsa applicazione della sentenza n. -OMISSIS-/2022
NA avrebbe solo apparentemente ottemperato alla sentenza, avendo di fatto ritenuto che l’operato del Sig. -OMISSIS- non riverbererebbe i propri effetti su -OMISSIS-, essendo egli cessato dalla carica.
2.2) Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. a), c) e c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione al D.Lgs. n. 81/2008 ed al relativo allegato i. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti.
Nel ribadire come, secondo quanto ritenuto da NA, i fatti occorsi al sig. -OMISSIS- non sarebbero immediatamente riferibili alla responsabilità di -OMISSIS-, atteso che lo stesso non è più “ partecipe della compagine aziendale”, rileva parte ricorrente che:
- il sig. -OMISSIS- è amministratore unico di -OMISSIS- s.r.l., che detiene il 50% di -OMISSIS- Group, a sua volta socio unico di -OMISSIS-, con la conseguenza che egli ha ancora poteri di ingerenza in -OMISSIS- essendo socio al 50% di quest’ultima;
- la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavori e l’omicidio colposo disceso da tale violazione è stato posto in essere dal sig. -OMISSIS-, in qualità di amministratore unico del datore di lavoro -OMISSIS-, con conseguente diretta riconducibilità di detti fatti ad -OMISSIS-;
- la circostanza che il sig. -OMISSIS- abbia rassegnato le dimissioni dalle cariche di direttore tecnico ed amministratore di -OMISSIS- non ha alcun rilievo, atteso che le dimissioni sono intervenute entro l’anno antecedente la pubblicazione della gara e il suo