TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-03-19, n. 201500222

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-03-19, n. 201500222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500222
Data del deposito : 19 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00072/2013 REG.RIC.

N. 00222/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2013, proposto da:
Croce Tiziana, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Felici Bedetti e R Fici, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Panzavuota in Ancona, corso Mazzini, 73;

contro

Università degli Studi di Camerino, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- del provvedimento 26.10.2012 Disp. 56/APO con cui il Direttore Amministrativo dell’Università di Camerino ha definito i criteri generali per il riconoscimento ex art. 103 del DPR n. 382/1980, in favore dei ricercatori confermati, dei servizi precedentemente prestati nella qualifica di “Tecnici Laureati”;

- del consequenziale provvedimento applicativo 17.11.2012, prot. 10090, riguardante la ricorrente;

e per

- il riconoscimento del servizio pre-ruolo come da istanza presentata all’Amministrazione;

- la consequenziale ricostruzione di carriera ai fini giuridici ed economici, con pagamento delle corrispondenti somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Camerino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. L’odierna ricorrente, ricercatrice confermata presso l’Università di Camerino dal giorno 1.11.2005, agisce in tale qualità per il mancato riconoscimento, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, dei seguenti servizi pre-ruolo:

- Collaboratore di Elaborazione dati - VII q.f. - con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 1.1.1991;

- Funzionario di Elaborazione dati - VIII q.f. - Area elaborazione dati - dal giorno 1.6.1994 al giorno 8.8.2000 (qualifica acquisita in applicazione delle procedure di cui alla Legge n. 21/1991);

- qualifica D/2 acquisita dal giorno 9.8.2000 in base alle corrispondenze di cui alla Tab. A del

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