TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-12-11, n. 202013343
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Pubblicato il 11/12/2020
N. 13343/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04177/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4177 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S F, F L, R F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e alla Comunità della Regione Basilicata;Assessorato alle Politiche per la persona della Regione Basilicata;Commissione Giudicatrice del Concorso, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione in Medicina Generale della Regione Basilicata triennio 2018/2021, di cui all'allegato A e B del DGR n.-OMISSIS-nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
- della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;
- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Basilicata con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta del ricorrente nella parte in cui sono state ritenute errate le risposte alle domande nn. -OMISSIS-del proprio compito versione B;
- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
E PER L'ACCERTAMENTO
- del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2018/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 La ricorrente ha partecipato al concorso, indetto dalla Regione Basilicata, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018-2021, classificandosi (come idonea) al posto -OMISSIS-, oltre l’ultimo utile (cioè il posto 33) per l’ammissione alla frequenza del predetto corso.
1.2 Ha precisato che, successivamente agli “scorrimenti” della graduatoria a seguito di rinunzia degli utilmente collocati, l’ultimo concorrente ammesso al corso è stato quello classificato al posto n. 43.
1.3 Deducendo l’illegittimità sotto diversi profili della propria mancata ammissione al corso, ha chiesto l’annullamento (in parte qua) degli atti concorsuali nonché l’accertamento del suo diritto ad essere ammessa al corso triennale di Medicina Generale.
1.4 In subordine, ha chiesto l’annullamento dell’intero concorso, ai fini della riedizione dello stesso.
2. Si sono costituiti in giudizio la Regione Basilicata, che ha dispiegato le proprie difese, e il Ministero della salute, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per genericità, e ne ha contestato nel merito la fondatezza.
2.1. Il Ministero della salute ha altresì versato in atti un parere, reso dalla Commissione di Esperti costituita ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DM 7 marzo 2006, con il quale è stata confutata l’attendibilità delle conclusioni rassegnate nella relazione tecnica prodotta dalla ricorrente.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha ordinato alla ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;la parte ricorrente ha provveduto al predetto adempimento entro il termine assegnato.
4.1 Con memorie depositate nel corso del giudizio, le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.
4.2 In particolare, nella memoria depositata in data -OMISSIS-, la ricorrente ha richiamato alcuni precedenti sentenze di questa Sezione adottate sulla base di una verificazione dell’Istituto Superiore di Sanità, avente ad oggetto problematiche analoghe a quelle sollevate nel ricorso in esame.
5. All’udienza pubblica del 27 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5.1 Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per genericità, sollevata dal Ministero della salute.
Ancorché vi sia nel ricorso qualche incongruenza in ordine alla collocazione della ricorrente nella graduatoria di merito e in ordine ai quesiti contestati (nel senso che dei sei quesiti indicati nella rubrica dell’unico motivo di gravame, la ricorrente ha contestato poi la formulazione di soli quattro quesiti), risultano sufficientemente chiare le contestazioni sollevate dalla ricorrente, con la conseguenza che il giudizio non può essere definito con una declaratoria di inammissibilità delle domande azionate, per genericità delle doglianze formulate.
6. Con l’unico motivo di gravame, la ricorrente deduce:
ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 12, -OMISSIS-DELLA VERSIONE “B” E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL