TAR Palermo, sez. II, sentenza 2019-02-19, n. 201900462
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Pubblicato il 19/02/2019
N. 00462/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2016, proposto da A B, rappresentato e difeso dall'avvocato G D, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Simone Corleo n. 32;
contro
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via V. Villareale, 6;
per l’ottemperanza
- al decreto n.2523/2013 emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di formale costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore la dott.ssa A P;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 23.11.2018, il difensore dell’Amministrazione resistente, presente così come specificato nel verbale d’udienza;
CONSIDERATO che
- con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Caltanissetta in epigrafe indicato, recante la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare, in suo favore, le somme ivi indicate, e ciò a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, chiedendo che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta e riconosciuta la penalità di mora, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario;
- con atto di mera forma si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze, per resistere al ricorso;
- risulta dalla documentazione di causa che il decreto, per la cui esecuzione è causa, è stato notificato all’Amministrazione resistente presso la sua sede ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i. dalla data di perfezionamento della notificazione a quella di instaurazione del presente giudizio e sullo stesso si è formato il giudicato;
- parte ricorrente ha depositato in giudizio copia del modello di accreditamento e della relativa nota di accompagnamento inviata in data 18/12/2013 al Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di comprovare l’ammissibilità del ricorso in relazione all’entrata in vigore, in data 1/1/2016 e quindi prima della notifica del ricorso, delle disposizioni di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001, inserito dall’art. dall'art. 1, c. 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208, riguardo ai quali nulla ha obiettato l’Amministrazione resistente;è dunque applicabile al caso di specie il comma 12 dell’art. 5 sexies, a norma del quale: “Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10”.
Ritenuto che:
- il ricorso, pertanto, è ammissibile e fondato e va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme dovute nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- va accolta la domanda ex art. 114, c. 1 lett. e) cod. proc. amm., con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al pagamento della ulteriore somma a titolo di penalità di mora in misura pari al tasso legale sulle somme dovute a ciascuna parte per il ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato con la presente sentenza;
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, si dispone fin d’ora l’incarico al Ragioniere Generale dello Stato di designare il commissario ad acta fra i Dirigenti di II fascia del medesimo Dipartimento affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni trenta (30) ivi compreso il pagamento delle somme di cui al citato art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Ritenuto, infine, che le spese del giudizio debbano seguire, come di regola, la soccombenza. Esse si liquidano in dispositivo facendo applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, a norma del quale il giudice, ai fini della determinazione dei compensi per la professione forense, deve tenere conto della difficoltà e del valore dell’affare. Pertanto, vista la natura palesemente seriale della controversia, va disposto l’abbattimento del 50 % ai compensi (divisi per scaglione di valore) che risultano alla tabella n. 16 di cui all’allegato al medesimo d.m., tabella relativa alle “procedure esecutive mobiliari” che, ad avviso del Collegio, va applicata analogicamente. Invero, il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il mero pagamento di somme, è un giudizio del tutto assimilabile a quello avente ad oggetto una procedura esecutiva mobiliare.