TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-12-30, n. 201612891

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-12-30, n. 201612891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201612891
Data del deposito : 30 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2016

N. 12891/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11514/2012 REG.RIC.

N. 01885/2013 REG.RIC.

N. 01886/2013 REG.RIC.

N. 03595/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11514 del 2012, proposto da:
C R, P M F, P A, P G, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alvise Vergerio Di Cesana C.F. VRGLVS67B23H501C e Massimiliano Pozzi C.F. PZZMSM73R05H501S, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Vergerio Di Cesana in Roma, via Piediluco, 22;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Sergio Siracusa C.F. SRCSRG70A26L845S, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Municipio VIII delle Torri, non costituito in giudizio;

nei confronti di

G S, non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2013, proposto da:
C R e P A, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alvise Vergerio Di Cesana C.F. VRGLVS67B23H501C e Massimiliano Pozzi C.F. PZZMSM73R05H501S, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Vergerio Di Cesana in Roma, via Piediluco, 22;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, e Municipio VIII delle Torri, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Sergio Siracusa C.F. SRCSRG70A26L845S, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

G S e M S, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 1886 del 2013, proposto da:
C R e P M F, rappresentate e difese dagli avv.ti Alvise Vergerio Di Cesana C.F. VRGLVS67B23H501C e Massimiliano Pozzi C.F. PZZMSM73R05H501S, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Vergerio Di Cesana in Roma, via Piediluco, 22;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, e Municipio VIII delle Torri, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Sergio Siracusa C.F. SRCSRG70A26L845S, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

G S e M S, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 3595 del 2013, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alvise Vergerio Di Cesana C.F. VRGLVS67B23H501C e Massimiliano Pozzi C.F. PZZMSM73R05H501S, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Vergerio Di Cesana in Roma, via Piediluco, 22;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Sergio Siracusa C.F. SRCSRG70A26L845S, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

G S e M S, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 11514 del 2012:

della determinazione n. 1378 del 4 luglio 2012 di reiezione della DIA presentate per i lavori di ristrutturazione dei fabbricati in via Carcaricola n. 195;.

quanto al ricorso n. 1885 del 2013:

della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio VIII, Roma delle Torri, U.O.T. n. 2659, in data 19 dicembre 2012, prot. n. 166143, notificata in data 9 gennaio 2013, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti, di provvedere alla rimozione o demolizione delle opere abusive realizzate in Roma, via di Carcaricola n. 195;

quanto al ricorso n. 1886 del 2013:

della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio VIII, Roma delle Torri, U.O.T. n. 2658, in data 19 dicembre 2012, prot. n. 166140, notificata in data 9 gennaio 2013, con la quale è stato ingiunto alle ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate in Roma, via di Carcaricola n. 195;

quanto al ricorso n. 3595 del 2013:

della Determinazione Dirigenziale del 22 febbraio 2013, n. 418, prot. n. 26097 del Municipio VIII di Roma Capitale, con la quale è stato ingiunto al ricorrente di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate in Roma, via di Carcaricola n. 195.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2016, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 10 dicembre 2012 e depositato il successivo 28 dicembre i sigg. ri C R, P M F, P A e P G hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 1378 del 4 luglio 2012, a firma del dirigente della U.O.T. Municipio VIII di Roma Capitale, non notificata, con cui sono state rigettate le DIA presentate per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei fabbricati per civile abitazione siti nel complesso residenziale di Roma, Via Carcaricola n. 195, impugnando ogni altro atto presupposto compresa la nota prot. n. 78854 del 21 giugno 2012, citata nella determinazione di cui sopra, con la quale sarebbe stata richiesta la verifica dei titoli edilizi presentati negli anni 2005, 2006 e 2007.

Il ricorso è stato rubricato al n. 11514/2012 R.G..

Hanno esposto i fatti come segue.

Essi hanno acquistato nel 2008, dalla società DBS S.r.l. in liquidazione, in persona del suo Presidente Dott. G S, alcune porzioni immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito nel Comune di Roma, in Via di Carcaricola n. 195, denominato "Casali di Tor Vergata", composto da sei fabbricati denominati "A", "B","C", "D", "E", "F", e in particolare:

- i Sig.ri C R e P M F hanno acquistato un appartamento sito al piano terra, int. 2, del fabbricato "F", identificato catastalmente con foglio 999, part. 697 e sub. 535, oltre ad un posto auto scoperto distinto con part. 697, sub. 570;

- i Sig.ri C R e P A hanno acquistato un appartamento sito al piano terra, int. 1, del fabbricato "F", identificato catastalmente con foglio 999, part. 697 e sub. 536;

- il Sig. P G ha acquistato un appartamento sito al piano terra-primo, int. 2, del fabbricato "A", identificato catastalmente con foglio 999, part. 697 e sub. 506.

Il complesso residenziale, di cui fanno parte gli immobili acquistati, insiste sull'area del Piano Particolareggiato Zona "O" n. 55 "Carcaricola" ("recupero urbanistico dei cosiddetti nuclei edilizi consolidati spontaneamente sorti"), approvato con Deliberazione di Commissario Straordinario n. 62 del 19 luglio 2001, che ricade nel territorio dell'

VIII

Municipio di Roma Capitale e si sviluppa nell'ambito del territorio di Tor Vergata, tra l'insediamento dell'Università degli Studi di Tor Vergata, il Piano Particolareggiato n. 59 Tor Vergata Passo Lombardo e l'Autostrada del Sole.

Dopo oltre 4 anni dall'acquisto, i ricorrenti si sono visti notificare (in qualità di proprietari non responsabili dei lavori) le comunicazioni di avvio del procedimento riguardante violazioni urbanistiche realizzate sui rispettivi fabbricati negli anni precedenti al loro acquisto, ossia negli anni 2005/2006.

Dal contenuto delle comunicazioni in parola, identiche tra loro nell'oggetto, e in particolare dalla lettura della scheda tecnica allegata al Modello B, i ricorrenti hanno appreso, per la prima volta, della precedente adozione, da parte dell'Amministrazione, della determinazione dirigenziale n. 1378 del 4 luglio 2012, a firma del dirigente della U.O.T. Municipio VIII di Roma Capitale, mai notificata o resa nota, con la quale sarebbero state rigettate le DIA riguardanti i lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale dei fabbricati per civile abitazione siti nel complesso residenziale di Roma, Via Carcaricola n. 195.

Nello specifico, tale provvedimento di diniego sembrerebbe essere stato emesso a seguito di un accertamento posto in essere dal Gruppo VIII dei Vigili Urbani in base a verifiche effettuate presso l'Ufficio Condono Edilizio e presso l'Agenzia del Territorio, dalle quali sarebbero emerse "numerose irregolarità procedurali riferite alle istanze di condono allegate alle D.I.A. sopramenzionate, tali da pregiudicarne la validità".

Più in dettaglio, con nota prot. n. 78854 del 21 giugno 2012, la Polizia giudiziaria (nell’ambito di indagini sulle DIA in discorso) avrebbe richiesto all'U.O.T. dell'

VIII

Municipio una verifica dei titoli edilizi presentati negli anni 2005, 2006 e 2007, dalla quale, a sua volta e in soli 15 giorni, sarebbe scaturita la determinazione dirigenziale n. 1378 del 4 luglio 2012, determinazione della quale i ricorrenti non hanno mai avuto notizia, neanche sotto forma di comunicazione di avvio del procedimento, nonostante, al momento della citata verifica (giugno/luglio 2012), essi risultassero ormai da circa 4 anni proprietari delle unità abitative oggetto di indagine.

Infatti il provvedimento impugnato risulta comunicato unicamente ai seguenti soggetti: l'avv. O M, procuratrice dei Sig.ri Giuseppe e L P, originari proprietari degli immobili nel 2005 e presentatori delle DIA di cui ai prot. n. 42940 del 28 giugno 2005 e n. 76846 del 1 dicembre 2005;
dott. G S, Presidente della società DBS S.r.l. che, acquistato nel 2006 il complesso residenziale dai Sig.ri Parmegiani, ha presentato le ulteriori DIA prot. n. 21372 del 28 marzo 2006, n. 21373 del 28 marzo 2006, n. 42323 del 27 giugno 2006, n. 42758 del 19 giugno 2007 e n. 42763 del 19 giugno 2007;
arch. M S, in qualità di progettista e direttore dei lavori.

Nell'ambito del nuovo procedimento avviato i ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni e contestualmente hanno chiesto l’accesso alla documentazione riguardante la vicenda relativa agli immobili acquistati.

Nelle more hanno, comunque, proposto il ricorso in epigrafe deducendo violazione degli artt. 24 e 97 Cost., della L. n. 241/90, del DPR n. 380/2001, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento.

Innanzitutto sarebbero state violate le garanzie procedimentali atteso che i ricorrenti sono stati irragionevolmente e illogicamente invitati a partecipare ad un procedimento amministrativo per il quale, in assenza di contraddittorio e senza alcuna comunicazione ai diretti interessati, è stato, in realtà, già emesso un provvedimento di reiezione delle DIA presentate negli anni addietro, per di più quando gli appartamenti interessati erano già in loro proprietà.

Inoltre, mentre tra la data delle verifiche (giugno/luglio 2012) e quella di adozione della determinazione dirigenziale impugnata risultano trascorsi 10 giorni circa (lasso di tempo che, in assenza di ragioni di celerità, sarebbe sintomatico dell’inadeguata e incompleta istruttoria), viceversa dalla presentazione delle DIA all’adozione del provvedimento di diniego sono trascorsi oltre 7 anni (termine abbondantemente superiore ai 30 giorni previsti dall'art. 23 D.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente formazione dei relativi provvedimenti abilitativi taciti): ne risulterebbe gravemente leso l’affidamento degli ignari ricorrenti, circa la legittimità e la regolarità edilizia di quanto acquistato.

Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe privo di motivazione sia perché non indica quali siano le violazioni accertate, limitandosi ad affermare laconicamente l’esistenza di presunte numerose irregolarità procedurali, sia viepiù perché non specifica le ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero l’esercizio del potere di autotutela a distanza di ben 7 anni dalla tacita approvazione dei titoli abilitativi.

1.2. Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al gravame chiarendo innanzitutto, in punto di fatto, che la vicenda per cui è causa riguarda l’intero complesso immobiliare composto da 55 unità abitative (per le quali pendono numerosi analoghi ricorsi) e, in punto di diritto, che, in realtà, per l’intero complesso (originariamente costituito da ruderi) non sarebbe mai stato chiesto il necessario permesso di costruire ma, di volta in volta, sarebbero state presentate diverse DIA ai sensi degli artt. 22 e 23 DPR 380/2001 per lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale e istanze di condono equivocamente riferite a situazioni di fatto non conformi.

In estrema sintesi il Comune sostiene che le istanze di condono presentate da D.B.S. S.r.l. riguarderebbero altri abusi e che le DIA non sarebbero titoli idonei a sanare il tipo di trasformazioni realizzate ed accertate, ossia interventi di nuova costruzione, i quali avrebbero necessitato di permesso di costruire.

In giudizio è stata depositata copia della relazione di verificazione disposta nei connessi giudizi pendenti recanti i n. di R.G. 2955/2013, 2956/2013 e 2957/2013, concernenti altri manufatti realizzati nel complesso immobiliare sito alla via di Carcaricola, con la quale il verificatore, partendo dall’analisi della situazione nel suo complesso, ha poi affrontato i singoli quesiti relativamente agli immobili oggetto dei tre ricorsi sopra indicati.

Con ordinanza n. 8276 del 12 giugno 2015 la Sezione, considerato che la parte ricorrente contestava l’utilizzabilità delle risultanze della citata verificazione (attesa la mancata partecipazione alle relative operazioni) disponeva, a prescindere da tali deduzioni, una nuova verificazione anche con riferimento alla questione oggetto del presente ricorso, da affidare sempre al Dipartimento territorio e urbanistica della Regione Lazio, nella persona del medesimo funzionario che aveva già eseguito la precedente verificazione, “il quale, con apposita relazione, previa nuova ispezione dei luoghi, ove ritenuto ancora necessario, ed acquisiti tutti i documenti utili, nel contraddittorio delle parti: a) descriverà gli abusi contestati, allegando fotografie;
b) valuterà se gli immobili, per ubicazione, sagoma, volume, superficie, possono ritenersi i medesimi su cui sarebbe intervenuto condono edilizio;
c) preciserà se, invece, tale condono abbia ad oggetto altro immobile, ovvero i medesimi immobili, ma modificati secondo i parametri sopra indicati;
d) in particolare, dirà quali modifiche abbiano subito gli immobili, nello stato attuale, rispetto a quello oggetto del presunto condono, con particolare riguardo alla identità, o no, di mura perimetrali, strutture orizzontali, copertura (C.S. , sez. V, n. 475 del 2004;
Tar Piemonte, n. 410 del 2013);
e), infine, dirà quale sia l’oggetto delle DIA relative agli immobili per cui è causa, e preciserà se esse concernano proprio le eventuali modifiche apportate agli immobili, se condonati, ovvero no”.

Dopo alcune richieste di proroga il verificatore, in data 19 luglio 2016, ha depositato la relazione riguardante anche numerosi altri ricorsi, aventi ad oggetto ulteriori provvedimenti che hanno interessato il complesso di via di Carcaricola.

In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive e all’udienza pubblica del 22 novembre 2016, dopo ampia e articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con ricorso notificato il 22 febbraio 2013 e depositato il 25 febbraio successivo i sigg.ri C R e P A hanno impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio VIII, n. 2659, in data 19 dicembre 2012, notificata il 9 gennaio 2013, con la quale è stato loro ingiunto, in qualità di "proprietari non responsabili", di provvedere, entro 90 giorni, alla rimozione o demolizione dell’opera abusiva realizzata sulla propria abitazione, in Roma alla Via di Carcaricola n. 195, distinta in catasto al Foglio 999, Particella 697, Sub. 536;
hanno altresì impugnato l'esito dell'accertamento tecnico prot. n. 118426 del 26 settembre 2012, di contenuto non noto, richiamato nella determinazione di cui sopra.

E’ stato incardinato il giudizio rubricato al n. 1885/2013 R.G..

Dopo aver esposto nuovamente le circostanze di fatto, già dettagliate nel precedente ricorso, e in pendenza di un ulteriore ricorso (R.G. 823/2013) avverso il diniego opposto dall’amministrazione all’accesso agli atti, i ricorrenti hanno formulato, avverso l’ordine di demolizione impugnato, censure (di illegittimità derivata) analoghe alle precedenti evidenziando, in aggiunta, che pur nella indisponibilità materiale della documentazione indispensabile alla tutela dei propri interessi, essi si trovano nella paradossale situazione di subire la demolizione della casa di proprietà senza essere in grado di conoscerne le motivazioni e, quindi, senza poter svolgere un'adeguata difesa dei propri diritti.

Inoltre hanno censurato l’ordine di demolizione, in via autonoma, per i seguenti ordini di ragioni:

- per difetto di motivazione, atteso che dal contenuto dello stesso non si comprenderebbe quali siano gli abusi contestati: infatti la presunta violazione ascritta all'immobile dei ricorrenti, ricondotta alla tipologia di cui all'art. 15 L.R. n. 15/2008, è stata così definita: "il fabbricato è stato demolito e ricostruito con variazioni";

- per mancata enunciazione dell’interesse pubblico alla demolizione e dell’eventuale prevalenza dello stesso sull’affidamento ingenerato, negli incolpevoli e ignari proprietari, dal lungo tempo trascorso;

- per contrasto con le finalità del Piano Particolareggiato Zona "O" n. 55 "Carcaricola", approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 62 del 19 luglio 2001, destinato al "recupero urbanistico dei cosiddetti nuclei edilizi consolidati spontaneamente sorti";

- perché adottato in pendenza di istanze di condono, non definite, presentate in relazione al complesso immobiliare per cui è causa: domanda di concessione in sanatoria registrata dal Comune di Roma - Ripartizione XV, in data 26 gennaio 1987, prot. n. 13302, successivamente oggetto di istanza di riesame e rettifica inoltrata presso l'Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune in data 12 dicembre 2005, prot. n. 128806;
domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/85 e, in particolare, della legge n. 326/2003 e della L.R. n. 12/2004, registrata dal Comune di Roma in data 13 dicembre 2004, prot. n. 572463.

I ricorrenti hanno fatto presente inoltre che, per i lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e diversa distribuzione degli spazi dei fabbricati costituenti il suddetto complesso immobiliare, sono state presentate presso la

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