TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-08-08, n. 202201278

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-08-08, n. 202201278
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201278
Data del deposito : 8 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2022

N. 01278/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00940/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 940 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da A S, rappresentato e difeso dagli avvocati G F e M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Roana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sportello Unico per le Imprese - Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, non costituito in giudizio ;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

previo accertamento del silenzio assenso formatosi ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 sulla pratica presentata dal ricorrente al

SUAP

Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni in data 19 gennaio 2021;

del provvedimento prot. 2103 del 2/7/2021 avente ad oggetto “ Domanda di avvio del procedimento e del provvedimento unico per il progetto di realizzazione di un ricovero attrezzi agricoli e relativo deposito di prodotti derivanti dalle coltivazioni a Treschè Conca di Roana (Vi) in via Capuzzetti ai sensi dell'art. 7,

DPR

160/2010 (Regolamento dello Sportello Imprese) – Ditta Stella Alberto- Id pratica STLLRT92R12A465I. Comunicazione fine del procedimento;
trasmissione verbale di riunione finale Conferenza di servizi decisoria
”, nonché del verbale allegato (prot. 2102 del 2 luglio 2021);

- di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;

e per il risarcimento dei danni;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 31/1/2022 :

del provvedimento dello Sportello Unico per le imprese dell’Unione Montana datato 23 novembre 2021 prot. 3828, avente ad oggetto: “ Domanda di avvio del procedimento e del provvedimento unico per il progetto di realizzazione di un ricovero attrezzi agricoli e relativo deposito di prodotti derivanti dalle coltivazioni a Treschè Conca di Roana (Vi) in via Capuzzetti ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 160/2010 (Regolamento dello Sportello Imprese) – Ditta Stella Alberto- Id pratica STLLRT92R12A465I. Conferma di rigetto dell'istanza. Trasmissione nuovo parere edilizio urbanistico contrario del comune di Roana del 22 novembre 2021 ”;

nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità ed in particolare, del parere del Comune di Roana datato 22 novembre 2022, nonché per quanto occorra, del sopralluogo della polizia locale del Comune di Roana datato 3 novembre 2021 prot. 19104.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roana e dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone il ricorrente A S, titolare dell’omonima azienda agricola:

- di aver presentato in data 19 gennaio 2021 allo Sportello Unico per le Imprese costituito in forma associata presso l’Unione Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione in località Treschè Conca, zona E – agricola, di un ricovero di attrezzi agricoli e connesso deposito di prodotti della superficie di 300 mq, funzionali all’attività di coltivazione di patate che egli conduce da anni nel comune di Roana, sia nei terreni di sua proprietà, sia in aree prese in affitto;

- che lo Sportello si è limitato ad inviare il progetto al Comune per l’espressione del parere urbanistico-edilizio di competenza e che, in ragione della successiva perdurante inerzia delle amministrazioni, egli in data 29 marzo 2021 ha chiesto l’attestazione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso;

- che solo il 13 aprile 2021 il SUAP ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 e che il Comune, unico ente convocato, non ha partecipato alla prima seduta della conferenza, ma ha formulato due pareri, il primo (27 aprile 2021), sospensivo, recante una richiesta di integrazioni documentali e l’indicazione di alcune criticità rilevate nella proposta progettuale, il secondo, definitivo, (20 maggio 2021) contrario all’intervento;

- che dopo aver

contro

-dedotto ai rilievi comunali tramite il suo tecnico, in data 7 giugno 2021 egli ha trasmesso una relazione tecnica sulla viabilità di accesso al sito, al fine di risolvere le criticità contestate dal Comune e di dimostrare la sostenibilità dei flussi di traffico conseguenti all’intervento;

- che nella seconda e ultima seduta della conferenza di servizi, tenutasi il 29 giugno 2021, il Comune ha ribadito il proprio parere contrario – contestando l’inadeguatezza dello studio sulla viabilità presentato dal ricorrente – e il SUAP gli ha quindi comunicato il provvedimento finale negativo sotto il profilo urbanistico-edilizio, rigettando conseguentemente l’istanza.

L’esponente deduce l’illegittimità di tale atto per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.P.R. 160/2010. Violazione dell’articolo 2, comma 7 e dell’articolo 7 della legge 241/90. Illegittimità per mancato riconoscimento della formazione del silenzio assenso;

II. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, carenza di presupposti. Sviamento di potere.

Il ricorrente ritiene anzitutto che sulla sua istanza si sia formato il silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 7, del d.P.R. 160/2010, del quale quindi chiede l’accertamento giudiziale.

Deduce poi l’illegittimità nel merito del provvedimento di diniego e di tutti gli atti presupposti, sottolineando che l’elemento ostativo al rilascio del titolo contestato dal Comune rimane quello attinente gli aspetti viabilistici e sostenendo che – per

contro

- l’intervento non determina alcun incremento del traffico già esistente per raggiungere l’area agricola e che l’accesso verrà effettuato solo con l’impiego di normali mezzi agricoli, di dimensioni adeguate alla viabilità esistente. Lamenta che pertanto il diniego opposto è illogico, immotivato, viziato da carenza di presupposto e da sviamento di potere.

Infine il ricorrente formula istanza di risarcimento dei danni, evidenziando che il progetto ha ricevuto il finanziamento di AVEPA e che la mancata presentazione del permesso di costruire entro il 25 settembre 2021 comporterà la decadenza dal contributo, pari a 360.000 euro.

Si sono costituiti per resistere al ricorso l’Unione Montana ed il Comune di Roana.

Con ordinanza n. 495 del 24 settembre 2021 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, rilevando la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e disponendo il riesame dell’istanza entro 60 giorni.

A seguito degli ulteriori accertamenti condotti e di nuovi elementi istruttori, il Comune si è nuovamente espresso sulla domanda, reiterando il parere negativo ed il SUAP ha emesso poi la conferma di diniego con provvedimento di data 23 novembre 2021, che il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti depositati in data 31 gennaio 2022.

Il deducente lamenta anzitutto che l’amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la relazione del 25 ottobre 2021 che egli ha depositato al SUAP dopo l’adozione dell’ordinanza cautelare propulsiva, allegando che in tale documento veniva effettuata una puntuale analisi delle quantità di produzione realizzate nell’area agricola, nonché degli accessi alla stessa previsti su base annua, indicati in un numero variabile da 48 a 60 transiti.

Egli lamenta quindi l’illegittimità degli atti da ultimo avversati in via derivata da quella del precedente diniego, nonché per vizi propri, indicati in: difetto di motivazione, difetto dei presupposti, eccesso di potere per illogicità. Evidenzia al riguardo:

- che la realizzazione del deposito e dell’annesso non modificano, ma ottimizzano il traffico esistente, in quanto già ora i prodotti agricoli devono essere trasportati dal sito ad altre aree, sicché la realizzazione del deposito consente di ottimizzare il trasporto;

- che anche nel punto critico del percorso indicato dal Comune, ovvero l’intersezione tra via

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