TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-07-09, n. 201501881
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Testo completo
N. 01881/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03139/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3139 del 2012, proposto da:
Giuseppe Fruda', rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, viale XX Settembre, 28;
contro
Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S L, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, Via Canfora, 135 (St. Basile);
per l'annullamento
del provvedimento n. 17571 del 27.09.2012 di rideterminazione oneri concessori,
nonché, ove occorra, della deliberazione consiliare n. 85 del 9.11.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Sant'Antonio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il dott. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. Con ricorso notificato i dì 21./23.11.2012, e depositato il successivo 12.12., il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale sono stati rideterminati gli oneri relativi alla concessione edilizia n. 22 del 15.07.2002, e relativa variante n. 27 del 30.08.2005, per la realizzazione di un capannone ad uso artigianale, successivamente oggetto di lavori per il mutamento della destinazione d’uso a commerciale, eseguiti in forza di regolari titoli edilizi.
Nonostante fossero stati di volta in volta corrisposti gli oneri dovuti, con l’atto impugnato il Comune ha rideterminato gli oneri connessi alle originarie concessioni edilizie per un importo di oltre € 114.000,00;avverso detto atto il ricorrente deduce:
1) Violazione degli artt. 7 l. n. 241/1990 e 8 l.r. n. 10/1991, per non essere stato dato avviso di avvio del procedimento.
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria.
Il recupero deriverebbe dalla asserita erronea determinazione, da parte dell’amm.ne comunale, degli oneri in sede di rilascio della concessioni nn. 22/2002 e 27/2005, in considerazione del fatto che sarebbe stata presa in considerazione la destinazione artigianale per l’intera superficie da realizzarsi, mentre una parte della superficie sarebbe stata sin dall’origine destinata a scopi commerciali.
La pretesa dell’amministrazione comunale sarebbe infondata per il duplice profilo: a) dell’avvenuta originaria determinazione degli oneri da parte della stessa amministrazione in conformità alla destinazione d’uso artigianale e b) dell’impossibilità di una loro postume rideterminazione.
3) Violazione dell’art. 11 l. n. 10/1977 e 17, co. 12, l.r. n. 4/2003.
In ogni caso la rideterminazione degli oneri per una concessione del 2002 non potrebbero essere operata con riferimento ad una deliberazione consiliare del 2010.
4) Violazione dell’art. 19 d.p.r. n. 380/2001.
La disposta rideterminazione sarebbe illegittima anche se riferita al parziale cambio di destinazione d’uso, autorizzato e d effettuato nel 2006, per il quale sono stati corrisposti gli oneri richiesti che ha comunque interessato una superficie ridotta.
5) Prescrizione.
La rideterminazione è intervenuta ad oltre dieci anni dal rilascio del titolo edilizia al quale si riferisce.
B. L’amministrazione comunale si è costituita deducendo che la rideterminazione degli oneri conseguiva alla erronea mancata considerazione che il capannone avrebbe avuto sin dall’origine destinazione mista artigianale e commerciale, e che con la variante del 2005 avrebbe assunto destinazione esclusivamente commerciale. Già nel 2011 sarebbe stata comunicata al ricorrente l’erroneità della originaria determinazione degli oneri e richiesta documentazione, utilizzata per la rideterminazione comunicata con l’atto impugnato. Le censure dedotte sarebbe quindi infondate.
Con autonoma istanza cautelare, proposta a seguito della comunicazione di recupero coattivo delle somme, il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, disposta con ordinanza n. 879/2014.
Alla udienza pubblica del28.05.2015, previo scambio di memorie difensive, il ricorso è stato posto in decisione.
C. Il Collegio ritiene preliminarmente utile precisare che:
- Le controversie in materia di determinazione e pagamento degli oneri concessori, investendo l'esistenza o l'entità di una obbligazione legale, concernono diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione esclusiva del g.a.;pertanto, la relativa domanda non soggiace al regime della decadenza propria del processo di impugnazione, ma può essere proposta nel termine della prescrizione ordinaria ed indipendentemente dall'impugnazione di atti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 16/10/2013 n. 1888);
- La determinazione degli oneri concessori e dell'oblazione dovuti ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria costituisce attività amministrativa strettamente vincolata, derivante dalla mera applicazione di calcoli aritmetici, rispetto alla quale non vi è esercizio di poteri discrezionali;ne consegue che il richiedente la sanatoria vanta una posizione di diritto soggettivo rispetto alla quantificazione degli oneri economici, affidata alla giurisdizione esclusiva del g.a., che può essere fatta valere in sede giurisdizionale entro il termine ordinario di prescrizione al fine di accertare esattamente i contenuti del rapporto, restando irrilevanti eventuali atti amministrativi presupposti che abbiano preceduto il provvedimento determinativo delle somme richieste (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 14/02/2013 n. 461).
Da tali principi consegue l’infondatezza sia della eccezione di inammissibilità/irricevibilità dedotta dalla difesa del comune – trattandosi di azione proponibile indipendentemente dalla impugnazione di un provvedimento amministrativo – che della prima delle censure dedotte dal ricorrente, e ciò a prescindere dalla circostanza che il comune aveva inviato nel 2011 una nota di comunicazione dell’intento di rideterminare gli oneri concessori a seguito della loro erronea determinazione in sede di rilascio delle concessioni edilizie del 2002 e del 2005.
D. Ritiene, inoltre, il Collegio che sia infondata anche l’eccezione di prescrizione dedotta dal ricorrente, in considerazione del fatto che la nota prot. n. 15793 del 2.08.2011, riscontrata in data 24.10.2011 con la produzione della documentazione richiesta, contiene una ben precisa ed inequivoca indicazione della volontà del comune di rideterminare gli oneri a seguito del rilievo della loro erronea ed incompleta determinazione in sede di rilascio dei titoli edilizi.
Detta nota ben può essere, quindi, considerata quale atto interruttivo della prescrizione ex ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ..
Ed invero la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “ in tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici” (Sez. III, 15/03/2006 n. 5681).
E. Egualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si nega la sussistenza dell’errore nella originaria liquidazione degli oneri concessori e si afferma, comunque, l’impossibilità da parte dell’amministrazione comunale – che tale errore avrebbe commesso – di porvi rimedio richiedendo l’integrazione.
E.