TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-12-11, n. 201400689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-12-11, n. 201400689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201400689
Data del deposito : 11 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00223/2013 REG.RIC.

N. 00689/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2013, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. S D P, con domicilio eletto in Campobasso, Via Crispi, N. 70/A;

contro

Comune di Isernia in Pers. del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Tommaso Bucci Avv. in Campobasso, Via Principe di Piemonte 29;

per l'annullamento dell'ordinanza n. 65 del 22.4.13 prot. n. 11677/4 del Comune di Isernia avente ad oggetto la demolizione di opera abusiva, della comunicazione di avvio del procedimento prot. 21617 del 22.7.11;
della relazione dell'Ufficio edilizia privata del 13.9.11 dal contenuto non noto;
del processo verbale di sopralluogo datato 08.09.11, di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isernia in Pers. del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. A O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Dalla documentazione depositata dalle parti emerge che per gli abusi in questione ancora pende un procedimento di condono edilizio, scaturito dalla istanza 8 giugno 1992 prot. 11364/1796 , che non risulta essere stato ancora definito, non emergendo che l’Amministrazione abbia mai notificato alcun provvedimento di diniego.

E’ noto che l’ordine di demolizione adottato in pendenza di istanza di condono edilizio è illegittimo perché in contrasto con l'art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui dettato impone all'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.

Pertanto l'amministrazione, prima di sanzionare gli abusi, avrebbe dovuto assolvere all’obbligo di definitivamente pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell'opera edilizia abusiva, anche perché il provvedimento di demolizione non può costituire implicito rigetto della domanda di condono, stante l'art. 35 comma 15, l. n. 47 del 1985, che impone la <notificazione espressa del diniego al richiedente>
(T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 7 dicembre 2010, n. 27066).

Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento degli atti impugnati.

La particolarità della vicenda, consente al Collegio di disporre eccezionalmente la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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