TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2012-12-19, n. 201205256
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Testo completo
N. 05256/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05481/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5481 del 2010, proposto da:
E Srade di Di Stasio Giovanni & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A O e A F, presso i quali ha eletto domicilio, in Napoli, via Parco Comola Ricci, 165;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G M T, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;
Comune di Galluccio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A Longo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Mascia, in Napoli, via Duomo, 296;
per l'annullamento
- del decreto n. 628 del 20 maggio 2010 con cui la Giunta Regionale della Campania ha ritenuto di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il P.U.A. – Piano di Lottizzazione Convenzionata in località Terragola, nel territorio del Comune di Galluccio (CE), presentato dalla società ricorrente;
- della nota prot. n. 3097 del 14 giugno 2010 recante trasmissione del decreto n. 628/2010;
- del verbale della riunione del 18 dicembre 2009 tra il Comune di Galluccio (Autorità procedente) e l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania (Autorità competente) per la preliminare valutazione del piano di lottizzazione e del rapporto ambientale e contestuale individuazione delle ulteriori amministrazioni da consultare;
- della nota prot. n. 0244567 del 18 marzo 2010 con la quale il Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Ecologia e Tutela dell’Ambiente ha comunicato che, esaminata la documentazione relativa al P.U.A., nella seduta del 4 marzo 2010 il Comitato Tecnico per l’Ambiente (C.T.A.) aveva deciso di assoggettare il progetto a V.A.S.;
- del verbale delle sedute del 4 marzo 2010 e del 22 aprile 2010 e dei pareri con cui il C.T.A. ha deciso di assoggettare il P.U.A. a V.A.S.;
- del verbale della seduta del 25 ottobre 2007, nella parte in cui la commissione edilizia del Comune di Galluccio ha ritenuto che il progetto di lottizzazione convenzionata presentato dalla ricorrente dovesse essere assoggetto a V.A.S.;
- della nota prot. n. 5568 del 6 novembre 2007 con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alla ricorrente l’esito del parere espresso dalla commissione edilizia nella seduta del 25 ottobre 2007;
- del verbale della seduta del 30 ottobre 2008 con cui la commissione ambiente del Comune di Galluccio ha ritenuto di acquisire ulteriore integrazione documentale in ordine al progetto di lottizzazione presentato dalla società ricorrente;
- della nota prot. n. 5281 del 3 novembre 2008 con cui il Responsabile del procedimento comunicava alla ricorrente l’esito del verbale della seduta del 30 ottobre 2008 della commissione ambiente del Comune di Galluccio;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Galluccio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al numero di registro generale 5481 del 2010, la società EdilStrade espone in fatto che:
- è proprietaria di suoli siti nel Comune di Galluccio (CE), Frazione Terragola, ricadenti in prevalenza in zona “C” del Programma di Fabbricazione;
- in data 15 febbraio 2006 presentava al Comune di Galluccio un piano di lottizzazione convenzionata, successivamente integrato con atti del 3 luglio 2006 e del 31 gennaio 2007;
- nella seduta del 25 ottobre 2007, la commissione edilizia comunale si pronunciava positivamente sul progetto, rilevando tuttavia la necessità di integrare il medesimo con la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito V.A.S.) ai sensi dell’art. 47 L. Reg. 22 dicembre 2004 n. 16 (che ai primi due commi dispone “1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani. 2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano” );
- in data 4 febbraio 2008 trasmetteva al Comune di Galluccio due copie della relazione V.A.S. unitamente al progetto, sollecitando la trasmissione della documentazione alla Regione Campania per le valutazioni di competenza;
- seguivano ulteriori richieste di integrazione documentale da parte dell’amministrazione comunale (note del 3 e del 25 novembre 2008) e, con nota prot. n. 6041 del 17 dicembre 2008, l’ente locale trasmetteva alla Regione Campania la documentazione relativa alla V.A.S.;
- con atto del 16 aprile 2009, invitava il Comune a procedere alla approvazione del P.U.A. ai sensi dell’art. 27, secondo comma, della L. Reg. 16/2004, conferendo al relativo provvedimento il valore di permesso di costruire ex art. 26, quinto comma, della L. Reg. 16/2004 (secondo cui “La Giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei Pua valore di permesso di costruire abilitante gli interventi previsti…” );
- in data 23 luglio 2009, pur ribadendo il contenuto della diffida, per l’utile prosieguo del procedimento trasmetteva al Comune il rapporto preliminare ambientale previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (a tenore del quale “Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente … un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto” );
- alla riunione del 18 dicembre 2009 il Comune di Gallucio (nella qualità di Autorità procedente) e l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania (Autorità competente) esaminavano il progetto ed individuavano ulteriori soggetti da consultare ai sensi dell’art. 12, secondo comma, D.Lgs. 152/2006 (secondo cui “L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente” ) tra i quali, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento, ARPAC, Autorità di Bacino, Parco Regionale Roccamonfina, Comunità Montana “Monte Santa Croce”;
- il Responsabile del procedimento provvedeva alla trasmissione del verbale alle altre autorità competenti in materia ambientale e dava atto che, nel termine assegnato di 30 giorni, non erano state formulate osservazioni né pareri in merito al piano di lottizzazione;
- con nota del 18 marzo 2010 emessa ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Ecologia e Tutela dell’Ambiente della Giunta Regionale comunicava che, esaminata la documentazione relativa al P.U.A., nella seduta del 4 marzo 2010 il comitato tecnico per l’ambiente aveva deciso di assoggettare il progetto a V.A.S. sulla base del seguente percorso motivazionale: “1. L’intervento riguarda la realizzazione di un Piano di Lottizzazione Convenzionato la cui superficie complessiva è pari a 37.365,00 mq e prevede la realizzazione di 35 lotti edificabili (356 nuovi abitanti);
2. dall’analisi socio – economica, riportata nell’elaborato di VAS, si rileva un decremento della popolazione per decennio 1991 – 2001 pari al 2,77%;
3. il Comune ha previsto un Piano di Fabbricazione;
4. sono emerse delle discordanze nella documentazione trasmessa relativamente alla destinazione attuale dell’area interessata dall’intervento” ;
- con memoria del 25 marzo 2010 la società E Srade svolgeva articolate osservazioni circa la mancanza di un effettivo impatto sull’ambiente, chiedendo che il progetto non fosse assoggettato a V.A.S.;
- ciononostante, con decreto n. 628 del 20 maggio 2010 la Giunta Regionale, sulla base delle valutazioni espresse dal comitato tecnico per l’ambiente, deliberava di assoggettare l’intervento a V.A.S..
Avverso tale provvedimento e gli ulteriori atti meglio specificati in epigrafe insorge la ricorrente che, a sostegno dell’esperito gravame, deduce i profili di illegittimità di seguito rubricati:
I) violazione del D.Lgs. 152/2006, violazione della L. Reg. 16/2004, violazione della direttiva n. 42/2001/CE del 27 giugno 2001, carenza di istruttoria, mancanza dei presupposti, erroneità manifesta, eccesso di potere, travisamento: la valutazione di assoggettamento a V.A.S. risulterebbe carente sotto il profilo motivazionale e si porrebbe in contrasto con la normativa richiamata in quanto, secondo la ricorrente, mancherebbe un effettivo accertamento circa l’impatto del progetto de quo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, tenuto conto che: a) sui suoli de quibus non vi è alcun vincolo paesaggistico, ambientale, storico ed architettonico; b) il piano rispetta le prescrizioni del vigente Programma di