TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-02-29, n. 201202083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-02-29, n. 201202083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201202083
Data del deposito : 29 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09973/1996 REG.RIC.

N. 02083/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09973/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. di registro generale 9973 del 1996, proposto da A A, rappresentato e difeso dall'avv. S S R e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via C. Garofolini 7;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

del provvedimento della Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare (foglio prot. n. 2354/CSA del 2.4.1996), con cui è stata giudicata "no" dipendente da causa di servizio l'infermità "epatite cronica attiva anti HCV positiva. Note ansioso-depressive reattive" richiesta come "Epatopatia a decorso protratto in soggetto HBS Ag positivo", a conferma di giudizi emessi dall'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Roma con processo verbale n. 1012/VD del 19 luglio 1995;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2011 il cons. G L e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente ha prestato servizio nell'Aeronautica militare dal 22 maggio 1984 al 1° maggio 1985.

Con il ricorso introduttivo egli ha impugnato l'atto specificato in epigrafe, denunciando "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità".

Con il ricorso sono stati depositati documenti.

In data 17/07/96 il ricorrente ha depositato istanza istruttoria.

L'Amministrazione si è costituita in data 24/07/96.

Con provvedimento presidenziale n. 166/1996 sono stati disposti incombenti istruttori, che l'Amministrazione ha eseguito.

In esito al deposito istruttorio il ricorrente ha proposto motivi aggiunti denunciando:

1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere;

2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 del regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024. Eccesso di potere.

In data 10/11/11 il ricorrente ha depositato una memoria.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 14 dicembre 2011.

DIRITTO

Il gravame va respinto.

1.0 - Con l'atto introduttivo il ricorrente, che ha prestato servizio nell'Aeronautica militare dal 22 maggio 1984 al 1° maggio 1985, impugna l’atto specificato in epigrafe.

1.1 - Egli lamenta in primo luogo difetto di motivazione e di istruttoria, specie se considerata la circostanza che il ricorrente in sede di ricorso di seconda istanza alla Commissione sanitaria d'appello aveva motivatamente articolato le proprie doglianze con supporto di un’abbondante produzione documentale e documentate relazioni medico-legali.

Il rilievo è infondato.

L’impugnata nota prot. n. 2354/CSA del 2.4.1996 richiama espressamente il deliberato della Commissione sanitaria d’appello in data 4 marzo 1996, risultante dal processo verbale n. 278/96 (depositato dall'Amministrazione in esito al provvedimento presidenziale n. 166/1996).

Da quel verbale risulta che:

- la Commissione sanitaria d'appello ha preso in esame la pratica medico-legale del ricorrente;

- ha espressamente considerato la vicenda amministrativo-sanitaria di cui il ricorrente era latore (giudizio da parte dell'Istituto medico legale di Roma, con processo verbale n. 1012/VD in data 19 luglio 1995 di "epatite cronica attiva anti HCV positiva. Note ansiose", con conseguente giudizio di non idoneità al servizio militare e collocamento in congedo assoluto;
giudizio su questa infermità, da parte del suddetto Istituto medico legale di Roma, di non dipendenza da causa di servizio, con teorica ascrivibilità, in ipotesi di riconoscimento in altra sede della dipendenza da causa di servizio, alla Tabella “A”, settima categoria;
relativo ricorso alla citata Commissione sanitaria d'appello da parte del ricorrente);

- nella medesima seduta del 4 marzo 1996 la Commissione sanitaria d'appello ha sottoposto il ricorrente, accompagnato dal proprio medico di fiducia, a visita medica diretta, nella quale: è stata effettuata una anamnesi specifica;
è stato ascoltato il ricorrente relativamente ai sintomi accusati e alle terapie pregresse e in corso;
ne sono state constatate le condizioni generali, il videat neuropsichiatrico, il MMPI;
è stata valutata una specifica ecografia epatica;
sono stati valutati numerosi esami di laboratorio pertinenti;
è stata formulata la diagnosi (“epatite cronica attiva anti HCV positiva. Note ansioso-depressive reattive";

- nella seduta è poi stato formulato il giudizio, sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali: “ Esaminata la documentazione agli atti;
visto l'esito degli accertamenti clinico-strumentali praticati presso l'Istituto medico legale di Roma e valutati quelli praticati in questa sede in data odierna, che evidenziano quanto descritto in diagnosi;

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