TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-02-06, n. 200900127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-02-06, n. 200900127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900127
Data del deposito : 6 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02366/1996 REG.RIC.

N. 00127/2009 REG.SEN.

N. 02366/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2366 del 1996, proposto da:
S A G d A G &
C., rappresentata e difesa dagli avv.ti A B, A G e L G B, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Bologna, via D'Azeglio 5;

contro

Comune di Cesena, rappresentato e difeso dall'avv. B G, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Sindaco di Cesena PG.n. 31359/395 in data 22 agosto 1996, di revoca dell'autorizzazione commerciale n. 5233 per la tabella merceologica II nel Foro Annonario di Cesena.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 6 novembre 2008, relatore il Cons. R T, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Oggetto del presente ricorso è il provvedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale di cui la Società Ambrosini era titolare, per inattività ultraannuale.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 16 della legge 426 del 1971 e l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione.

2. -Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo il Collegio deve preliminarmente rilevare che con ordinanza 9 gennaio 1997 n. 28 questo Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione dell’impugnato provvedimento di revoca, ritenendo che si tratti di provvedimento vincolato di natura meramente dichiarativa dell’effetto decadenziale collegato all’inutile decorso del tempo.

Ciò posto in relazione alla dedotta violazione dell’articolo 16 va sottolineato che la giurisprudenza consolidatasi quando la norma era vigente ha ritenuto che in mancanza di espressa disposizione di legge, non è necessario l'intervento del parere della commissione comunale per il commercio “tenuto conto che tale revoca consegue al mero accertamento di fatto dell' inattività senza che vi sia necessità di alcun apprezzamento discrezionale” (v. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 14 agosto 1984 , n. 316).

All’accertamento dell’inattività protratta per un periodo superiore a 12 mesi, consegue quindi automaticamente la revoca dell’autorizzazione.

3. - Tanto basta a ritenere prive di fondamento le censure dedotte.

Il ricorso va dunque respinto.

Peraltro in considerazione del comportamento processuale della parte ricorrente, le spese e competenze del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

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