TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-07-03, n. 202311099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-07-03, n. 202311099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311099
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 11099/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11205/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11205 del 2015, proposto da Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M, C M, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;



contro

- Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

- dell’ordinanza ingiunzione adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel procedimento n. 2603/FS (delibera n. 95/15/CSP del 21.5.2015).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in epigrafe - dichiarato perento ex art. 82 c.p.a. con decreto n. 1819/2021, avverso il quale la Regione ha proposto ricorso in opposizione, che è stato accolto con ordinanza n. 13117/2022 - la Regione ricorrente ha esposto, in punto di fatto:

- di avere inviato all’Autorità, in data 30 marzo 2011, il Modulo EP (Enti Pubblici) relativo alle spese pubblicitarie impegnate nell’anno 2010, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 177/2005 (all’epoca vigente, “TUSMAR”); e di avere inviato, in data 28 marzo 2013, il suddetto Modulo con riferimento alle spese pubblicitarie relative all’anno 2012;

- che in data 27 novembre 2014 l’Autorità adottava un verbale di contestazione relativamente alla “ presunta violazione dell’art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, relativamente alle spese pubblicitarie degli esercizi 2010 e 2012 ”, notificandolo alla Regione il giorno 5 dicembre 2014;

- che in data 22 dicembre 2014 la Regione presentava delle deduzioni difensive;

- che con delibera del 21 maggio 2015 (delibera n. 95/15/CSP) l’Autorità irrogava alla ricorrente la sanzione amministrativa di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), del TUSMAR, nella misura di € 10.330,00, ingiungendone il pagamento.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, deducendo, in punto di diritto, la violazione dei termini stabiliti dal “ Regolamento di Procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni ” adottato dall’Autorità (delibera n. 410/14/CONS ss.mm.ii, di seguito “Regolamento”), che fissa in 90 giorni il termine per concludere l’istruttoria (art. 3, comma 3) e in successivi 90 giorni il termine per notificare l’atto di contestazione (art. 5, comma 3).

Si è costituita in giudizio l’Autorità per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto

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