TAR Firenze, sez. III, ordinanza cautelare 2009-07-31, n. 200900651

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, ordinanza cautelare 2009-07-31, n. 200900651
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 200900651
Data del deposito : 31 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01269/2009 REG.RIC.

N. 00651/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01269/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2009, proposto dalla
Novamusa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. G M, rappresentato e difeso dall’avv. V V e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L C, in Firenze, via Romagnosi, 6

contro

Comune di Siena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. F P e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M G in Firenze, via del Pellegrino 26

nei confronti di

Le Macchine Celibi Soc. Coop., nella sua qualità di mandataria, ed Athena Soc. Coop., nella sua qualità di mandante, ambedue in persona del legale rappresentante, dr. Carlo Terrosi,
rappresentate e difese dagli avv.ti Cristina Rimondi ed Andrea Fornasari e per legge domiciliate presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dei seguenti atti e provvedimenti relativi alla procedura di gara indetta dal Comune di Siena per l’affidamento dei servizi di sorveglianza, biglietteria e altri da eseguirsi presso il Complesso di Santa Maria della Scala in Siena:

- il bando di gara, in parte qua;

- il capitolato speciale in parte qua, ivi compresi l’art. 17, commi secondo e quinto;

- i verbali di gara in parte qua, ivi compreso in particolare il verbale della seduta della Commissione di gara del 6 maggio 2009 ed i provvedimenti ivi assunti, nonché il verbale del 25 maggio 2009;

- nota prot. 26801 del 12 maggio 2009,

- ogni provvedimento, con cui la stazione appaltante e per essa la Commissione di gara ha disposto l’esclusione dalla gara di Novamusa S.p.A., ovvero ha dichiarato inammissibile l’offerta presentata da Novamusa S.p.A., ivi compreso il verbale di gara del 6 maggio 2009;

- le note del 17 marzo 2009, 6 aprile 2009 ed 8 aprile 2009 a firma dell’Ing. Tatiana Campioni;

- la nota del Comune del 19 giugno 2009 e l’atto dirigenziale n. 1464 del 12 giugno 2009, con cui la stazione appaltante ha affidato il servizio al “R.T.C.: Le Macchine Celibi Soc. Coop.di Bologna – Capogruppo Mandataria ed Athena Soc. Coop. di Firenze – Mandante”;

- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.


Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siena, Le Macchine Celibi Soc. Coop. ed Athena Soc. Coop.;

Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034;

Nominato relatore nella camera di consiglio del 28 luglio 2009 il dott. P D B;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;


Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta privo di fumus boni juris alla luce del carattere estremamente analitico e puntuale del giudizio di anomalia dell’offerta della ricorrente contenuto nel verbale del 6 maggio 2009 (doc. 5 della difesa comunale) e tenuto conto che anche in sede di discussione dell’istanza cautelare la ricorrente non ha saputo indicare se in tutti i giustificativi offerti il costo del personale fosse ricavato dal C.C.N.L. siglato tra CNAI, UCIT e CISAL;

Evidenziato, inoltre, che è principio pacifico che nella verifica dell’anomalia delle offerte – di competenza della Commissione giudicatrice – questa possa avvalersi di pareri esterni di ordine tecnico per formulare il proprio giudizio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 6 maggio 2008, n. 3379);

Ritenuto, pertanto, che non sussistono gli estremi di cui all’art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034

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