TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2016-04-20, n. 201601906

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2016-04-20, n. 201601906
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201601906
Data del deposito : 20 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02226/2016 REG.RIC.

N. 01906/2016 REG.PROV.CAU.

N. 02226/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2226 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


A G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti S F e F L, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. F C in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;


contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2005, n. 129 “Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici, e dei periti tecnici della Polizia di Stato” ;

- del bando del 24 settembre 2013 prot. n. 6328, con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto il “concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato” ;

- dell’elenco alfabetico dei candidati idonei alla prova orale, pubblicata solo sul sito della Polizia di Stato in data 17 dicembre 2015, nella parte in cui non compare parte ricorrente;

- del Decreto del 18 novembre 2013 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di nomina della Commissione esaminatrice del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

- del Decreto del 21 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il quale i componenti supplenti della Commissione esaminatrice sono stati nominati membri titolari, nominando ulteriori membri supplenti;

- di tutti i decreti di successiva modifica di composizione della commissione, ove esistenti;

- del verbale n. 37 della Commissione esaminatrice datato 17 dicembre 2014, con la quale la stessa Commissione ha individuato i criteri di valutazione per la correzione delle prove scritte del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

- del verbale di correzione dell'elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato valutato insufficiente, ad oggi non ancora conosciuto, nonostante la richiesta di accesso agli atti già inoltrata da parte ricorrente all'Amministrazione intimata;

- del giudizio assegnato dalla Commissione esaminatrice in calce allo stesso elaborato;

- di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione esaminatrice;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito di parte ricorrente ordinando la ricorrezione dell’elaborato, nei termini e nei modi funzionali ad assicurarne l’anonimato, ovvero disponendo l’ammissione dello stesso alla prova orale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

che i criteri per la correzione delle prove scritte fissati ex ante dalla Commissione vanno a riguardare i molteplici aspetti considerati rilevanti ai fini della successiva attribuzione del punteggio e non sembrano affatto caratterizzati da genericità;

che detti criteri integrano una motivazione per relationem ;

che in ogni caso nella specie, accanto al punteggio insufficiente attribuito all’elaborato del ricorrente, è stato espresso un giudizio, che ha posto l’accento sugli elementi ritenuti in concreto prevalenti dalla Commissione;

che il tempo impiegato complessivamente dalla Commissione nella seduta in questione per la correzione dei compiti non è indicativo di una correzione superficiale e, perciò, di un’istruttoria inidonea, non potendosi individuare quello effettivamente utilizzato per la correzione della prova del ricorrente;

che la composizione della Commissione è perfettamente conforme alla previsione dell’art. 16 del lo specifico Regolamento n. 129/2005, “recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato” , avente carattere speciale, atto impugnato col presente ricorso, ma senza deduzione di specifiche censure avverso singole sue disposizioni;

che, quanto al mantenimento in Commissione di due componenti medio tempore cessati dal servizio, l’art. 10 del d.P.R. n. 487/1994, di portata generale, stabilisce che “i componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma dell’amministrazione” e nella specie l’Amministrazione ha provveduto a tale conferma con decreti del capo della Polizia datati 20.3.2015 e 1.9.2015;

che i cambi di componenti si sono resi necessari a causa di impedimenti sopravvenuti di alcuni effettivi;

Ritenuto:

che, pertanto, la presente domanda cautelare debba essere respinta;

che le spese della presente fase cautelare seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

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