TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2023-06-30, n. 202301597

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2023-06-30, n. 202301597
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301597
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 01597/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00896/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

-OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore , parte rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Malzone ed Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti ed atti:

a) il provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data 20.3.2023, con il quale è stato negato al ricorrente l'accesso al contributo del fondo inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2021, di cui all'Avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-

b) la nota prot. n. 330031 del 19.12.2022 del -OMISSIS- con il quale è stato comunicato il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/90;

c) ove e per quanto occorra, la Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-di approvazione dell’avviso pubblico e schema di domanda per l’accesso ai contributi del fondo inquilini morosi incolpevoli anno 2021;

d) ove e per quanto occorra, la -OMISSIS- n. 08 del 19.1.2022;

e) di tutti gli atti istruttori di estremi e contenuto non conosciuti;

f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato il ricorrente -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento e gli altri atti sopraindicati e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli stessi.

1.1. A sostegno del ricorso proposto il ricorrente ha dedotto che:

- con Determina Dirigenziale del Servizio -OMISSIS-ha approvato il bando pubblico di accesso ai contributi del fondo inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2021;

- nel relativo avviso pubblico è stato previsto l’accesso alla misura per i nuclei familiari destinatari di procedimento di intimazione di sfratto per morosità in cui, alla data di presentazione della domanda, si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale derivanti dalla cause indicate a titolo esemplificativo dall’art. 3, tra cui “perdita del lavoro per licenziamento”;

- il ricorrente sarebbe stato in possesso di tutti i requisiti soggettivi per l’accesso all’erogazione del beneficio economico;

- nell’ambito della relativa domanda il ricorrente ha dichiarato quanto segue:

di aver stipulato contratto di locazione in data 10.01.2015, per un immobile sito in S-OMISSIS-;

di avere pendente atto di intimazione di sfratto per morosità;

di aver maturato una morosità pari ad € 11.374,98 alla data del 31.12.2021;

di aver sospeso il pagamento dei canoni di locazione a causa della perdita della propria capacità reddituale per effetto del licenziamento avvenuto in data 31.01.2020;

- il -OMISSIS- con nota prot. n. 0330031 del 19.12.2022, ha comunicato al ricorrente preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rilevando: la mancata allegazione della lettera di licenziamento; l’omessa trasmissione della dichiarazione del proprietario dell’immobile locato di assenso alla ricezione del contributo e contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di sfratto;

- il ricorrente ha quindi provveduto all’integrazione della domanda, trasmettendo sia la dichiarazione del proprietario dell’unita abitativa condotta in locazione, sia la comunicazione obbligatoria telematicamente trasmessa al Ministero competente di cessazione del rapporto di lavoro per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”;

- all’esito il -OMISSIS- con provvedimento n. 61982 del 16.3.2023, ha rigettato definitivamente la domanda del ricorrente reiterando il motivo sulla presunta carenza documentale, con riferimento alla mancata produzione della lettera di licenziamento, nonché affermando l’insussistenza del collegamento causale tra la morosità maturata ed il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente.

1.2. Il ricorrente ha quindi censurato il provvedimento e gli atti sopraindicati per i seguenti motivi:

I–VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DEL BANDO DI CONCORSO –ARTT. 10 BIS E 18 L. N. 241/1990 - ART. 11 L. N. 431/98 - ARTT. 2 E 3 DECRETO MINISTERIALE DEL 14.05.2014- ART. 4 LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE)–ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA –ARBITRARIETÀ –ILLOGICITÀ –PERPLESSITÀ)–VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE ”: il Comune con il provvedimento finale avrebbe introdotto un motivo di diniego nuovo e diverso rispetto a quanto risultante dal preavviso di rigetto, non mettendo in condizione il ricorrente di contraddire sul punto;

II–VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.3 DEL BANDO DI CONCORSO – ARTT. 10 BIS E 18 L. N. 241/1990 - ART. 11 L. N. 431/98 - ARTT. 2 E 3 DECRETO MINISTERIALE DEL 14.05.2014 - ART.4 LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE)–ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA –ARBITRARIETÀ –ILLOGICITÀ –PERPLESSITÀ)–VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE ”: il diniego sarebbe poi illegittimo nella parte in cui è motivato sulla mancata allegazione alla domanda della lettera di licenziamento, in quanto il ricorrente avrebbe prodotto idonea documentazione dimostrativa della circostanza; tale documentazione sarebbe stata costituita dal modello Unilav trasmesso dal datore di lavoro e dalla certificazione telematica dell’INPS di riconoscimento della NASPI; inoltre, il Comune ben avrebbe potuto e dovuto esercitare i propri poteri istruttori per verificare l’effettiva sussistenza del requisito richiesto dal bando;

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