TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2020-03-12, n. 202000168
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2020
N. 00168/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2020, proposto da
AVR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Rausei n. 38;
contro
il Comune di Villa San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 23 del 27 dicembre 2019, adottata dal vice Sindaco del Comune di Villa S. Giovanni, ex art. 191 del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto “ servizio di raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e spazzamento ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa San Giovanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato in data 4 febbraio 2020 la AVR s.p.a. ha impugnato l’Ordinanza contingibile e urgente n. 23 del 27 dicembre 2019, con cui il Vice Sindaco del Comune di Villa S. Giovanni, ha disposto, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006, l’affidamento diretto alla società ricorrente del servizio di raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e spazzamento.
L’autorità comunale - dato atto che la procedura aperta indetta per l’affidamento in forma associata del servizio tra i Comuni che hanno siglato l’accordo, gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stata dalla stessa dichiarata deserta - ha ritenuto sussistenti le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente data la necessità di garantire la continuità del servizio essenziale di che trattasi la cui sospensione arrecherebbe “un pregiudizio alla pubblica salute per l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria”.
1.1. Premette la società ricorrente:
- di essere risultata aggiudicataria dell’appalto indetto dai Comuni di Villa San Giovanni (ente capofila), Calanna, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Sant’Alessio, Santo Stefano, San Roberto e Scilla per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di aver, conseguentemente, svolto il suddetto servizio dal 2012 al 2017;
- di aver continuato ad espletare lo stesso servizio anche nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2019 in virtù di una “proroga atecnica” in assenza di valido titolo contrattuale;
- di aver, altresì, espletato, nel periodo compreso tra il 21 luglio 2016 ed il 30 giugno 2019 e, in virtù di una ulteriore proroga atecnica, fino al dicembre 2019, il servizio di spazzamento strade e spazi verdi, essendo risultata aggiudicataria della relativa gara;
Espone, inoltre, che l’esecuzione dei predetti contratti d’appalto è stata caratterizzata da numerose criticità per la società che, pertanto, già a partire dal 20 novembre 2019, ha comunicato all’Ente resistente l’intenzione di concludere improrogabilmente lo svolgimento dei servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
Il vice Sindaco del Comune di Villa San Giovanni, tuttavia, con ordinanza contingibile e urgente n. 23 del 27 dicembre 2019, adottata ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006, ha ordinato alla società di continuare a svolgere sia i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani che i servizi di spazzamento, per un periodo di 3 mesi a decorrere dal 1.1.2020, imponendo unilateralmente un canone identico a quello previsto nei contratti d’appalto ormai da tempo scaduti.
2. Avverso tale provvedimento è insorta la società ricorrente lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 50 D.lgs. 267/2000 – Eccesso di potere – Carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem – Difetto di istruttoria e di motivazione.
a. L’impugnata ordinanza si porrebbe in contrasto con l’articolo 191, comma 3, del D.lgs n. 152/2006, non contenendo alcun riferimento alle disposizioni alle quali si è inteso derogare e risultando, inoltre, adottata in assenza della preventiva acquisizione del