TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300581
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 00581/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01735/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 1735 del 2021, proposto da:
- G G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti C G R, G R e S M, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

contro

- il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- l’Unione dei Comuni ‘Terra di Leuca’, non costituita in giudizio;
- il Comune di Salve, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 1971, datata 11.10.2021, dell’Unione dei Comuni ‘Terra di Leuca’ avente a oggetto « Richiesta di parere ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, per intervento di ‘Ristrutturazione edilizia e adeguamento igienico sanitario di un vecchio fabbricato rurale con riqualificazione paesaggistica del lotto’, alla strada vicinale Costantinopoli, del comune di Salve - intestatario: Azienda Agricola G G - Pratica Edilizia n. 252/2020. Richiesta elaborati adeguati alle prescrizioni MiBAC »;

- della nota ( risposta al foglio n. 1573 del 06.08.2021 - Rif. prot. n. 8128 del 12.08.2021 - Class 34.43.04/103 ) prot. 10224-P del 04.10.2021 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, sottoscritta con firma digitale il 30.09.2021, trasmessa all’Unione dei Comuni il 04.10.2021;

- ove occorra, in parte qua , del verbale n. 8 della seduta del 02.07.2021 della Commissione Locale per il Paesaggio - Unione dei Comuni ‘Terra di Leuca’, con esclusivo riferimento al parere n. 137 [pag. 47 di 52], reso sulla pratica edilizia presentata dal ricorrente, e precipuamente del seguente inciso: « (…) preso Atto della parziale compatibilità dell’intervento con il PPTR avendo accertato la parziale conformità delle opere con gli indirizzi, le norme e gli obiettivi generali e specifici del PPTR, la CLP esprime parere favorevole a condizione che non sia realizzato il vano a piano primo e la scala di accesso allo stesso vano, in quanto elementi detrattori del paesaggio agrario (…) »;

- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale anche di estremi e contenuto ignoti e con espressa riserva di ricorrere autonomamente, ovvero per motivi aggiunti, ove necessario;

- e, per l’effetto, onerare la CLP di esprimere parere favorevole all’elaborato progettuale così come originariamente proposto dal ricorrente per i motivi esposti in narrativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della SABAP per le Province di Brindisi e Lecce.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 19 aprile 2023 il Cons. E M, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.


FATTO e DIRITTO

A.- Premesso che:

- il sig. G è proprietario di un compendio immobiliare ubicato in agro di Salve, lungo la Strada Vicinale Costantinopoli, angolo Strada Vicinale San Nicola, meglio identificato in atti.

- egli è titolare, inoltre, dell’omonima azienda iscritta nel Registro delle imprese agricole tenuto presso la CCIAA di Lecce.

- sul compendio, tipizzato dallo strumento urbanistico comunale ( P.d.F. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2964 del 2.12.1977 e successive varianti ) quale zona ‘E2 - verde agricolo’, vi è un fabbricato rurale autorizzato con P.d.C. in sanatoria n. 513-514/2005 e oggetto poi di successivi interventi edilizi, realizzati in base al P.d.C. n. 114/2015 ( cambio di destinazione d’uso ) e al P.d.C. n. 68/2017 ( lavori di consolidamento statico dei muretti a secco esistenti e di rifacimento dei muri di recinzione ).

- con istanza del 24 luglio 2020 il sig. G richiedeva poi al Comune di Salve il rilascio di un permesso di costruire per la ‘ Ristrutturazione edilizia e adeguamento igienico sanitario di un vecchio fabbricato rurale con riqualificazione paesaggistica del lotto ’.

- la Commissione Locale per il Paesaggio, in data 2 luglio 2021, rilevava come l’area di intervento ricadesse, ai sensi del vigente PPTR, nell’Ambito Paesaggistico n. 11 ‘ Salento delle Serre ’ e nella Figura Territoriale 11.1 ‘ Le Serre Ioniche ’, e, per conseguenza, soggiacesse alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nella Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso PAE0076.

- nell’ambito del medesimo verbale n. 8 del 2 luglio 2021, inoltre, la CLP dichiarava la ‘ parziale compatibilità dell’intervento con il PPTR, avendo accertato la parziale conformità delle opere con gli indirizzi, le norme e gli obiettivi generali e specifici del PPTR ’ ed esprimeva quindi ‘ parere favorevole a condizione che non sia realizzato il vano a piano primo e la scala di accesso allo stesso vano, in quanto elementi detrattori del paesaggio agrario ’.

- con nota prot. n. 1573 del 6 agosto 2021, l’Unione dei Comuni ‘Terra di Leuca’ trasmetteva la pratica alla SABAP per le Province di Brindisi e Lecce.

- il parere richiesto veniva sottoscritto in data 30 settembre 2021 e trasmesso alla CLP con nota datata 4 ottobre 2021, prot. 10224-P.

- con nota prot. n. 1971 dell’11 ottobre 2021 l’Unione dei Comuni comunicava che ‘ la Soprintendenza di Lecce con nota prot. 10224-P del 04/10/2021 (aveva) espresso parere favorevole di competenza alle seguenti prescrizioni (…) ’, e inoltre, poiché ‘ la nota ministeriale subordina(va) il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica alla consegna di elaborati grafici esecutivi a recepimento delle condizioni imposte, (richiedeva, ndr) al ricorrente: le copie degli elaborati grafici (Tavole 4-5-6-7-8), della relazione tecnica, del foto-inserimento, tutte in formato digitale ’;
infine e soprattutto, la nota specificava che ‘ in attesa di riscontro ’ la pratica sarebbe rimasta sospesa.

- veniva dunque proposto il presente ricorso, con cui:

a) la nota prot. 1971 dell’11 ottobre 2021 appena richiamata formava oggetto dei seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 e 17- bis l. n. 241/1990;
in via gradata, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

b) il verbale della CLP n. 8 del 2 luglio 2021 ( con riferimento esclusivo al parere n. 137, appunto relativo alla pratica dell’Azienda agricola G G ) e il parere reso dalla SABAP in data 30 settembre 2021 formavano invece oggetto dei seguenti rilievi: eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza della motivazione.

B.- Considerato che la nota prot. 1971 dell’11 ottobre 2021 era così motivata: « Con riferimento alla pratica in oggetto si comunica che la Soprintendenza di Lecce, con nota prot. 10224-P del 04/10/2021, ha espresso parere favorevole di competenza alle seguenti prescrizioni:

1. il corpo di fabbrica venga ridimensionato e non vengano realizzati: il corpo a torretta che ospita la sala espositiva, la scala a rampa del prospetto sud, la scala a doppia rampa del prospetto nord;

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