TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-13, n. 202300298

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-13, n. 202300298
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300298
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00298/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02972/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2972 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

al giudicato di cui al decreto della Corte di Appello di Napoli, n. cron. -OMISSIS-reso ad esito del nel procedimento camerale r.g.-OMISSIS-avente ad oggetto la richiesta di indennizzo ex lege n.89 del 2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, il signor -OMISSIS- e, per la parte delle spese legali distratte a loro favore, gli avvocati -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-hanno chiesto darsi esecuzione al giudicato formatosi sul decreto decisorio in epigrafe indicato, emesso dalla Corte di Appello di Napoli ex lege n. 89/2001 (n.-OMISSIS-V.G., cron. -OMISSIS-), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in favore del sig. -OMISSIS- della somma di € 3.200,00 oltre interessi legali dalla domanda e, in favore dei procuratori antistatari -OMISSIS-,-OMISSIS- e-OMISSIS-, della somma di € 450,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

I ricorrenti hanno chiesto, altresì, la nomina di un Commissario ad acta, che provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione intimata, oltre la condanna al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a. e la rifusione delle spese di lite, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mero stile.

Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2022, il Collegio ha sollevato d’ufficio questione di possibile inammissibilità del ricorso e la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 novembre 2022.

In via preliminare, si ritiene di poter superare il profilo di possibile inammissibilità del ricorso sollevato d’ufficio, e ciò in considerazione del recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ ai fini della valida instaurazione del giudizio di ottemperanza, a differenza che nel processo di esecuzione in sede civile, non è prevista la notificazione del titolo azionato munito di formula esecutiva, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. ” (CdS, V, 14 ottobre 2022, n. 8776;
Id., III, 26 settembre 2022, n. 8243);

Tanto premesso, il ricorso va accolto, in quanto:

- il decreto è diventato definitivo non essendo stata proposta opposizione, come da documentazione in atti, è stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione intimata ed è, altresì, decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

- sono state prodotte all’amministrazione le dichiarazioni di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il previsto termine di sei mesi;

- come da giurisprudenza costante anche di questo Tar, l’avvocato distrattario è legittimato a proporre, come nel caso in questione, l’azione di ottemperanza per la parte relativa alle spese di lite distratte in suo favore;

- sulla base delle depositate evidenze documentali e stante l’assenza di qualsivoglia contraria deduzione da parte dell’amministrazione intimata, che si è costituita con atto di mero stile, le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.

In accoglimento del ricorso, deve, quindi, ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto in epigrafe menzionato in favore dei ricorrenti, provvedendo alla corresponsione di quanto loro dovuto sulla base del titolo azionato entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, nella persona di un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia. Il commissario, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari. Si precisa che il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art.

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