TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-10-13, n. 201610241
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Testo completo
Pubblicato il 13/10/2016
N. 10241/2016 REG.PROV.COLL.
N. 14108/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14108 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Bocci C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cassia, 531;
contro
Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Biamonte C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pistoia, 6;
per l'annullamento
dei DD.MM. del 17 luglio 2014, pubblicati nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 17 il 15 settembre 2014, relativi alla definizione della procedura selettiva per n. 30 posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione con funzioni di addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo;
della delibera del PL del C.S.M. del 9 luglio 2014;
dei presupposti verbali della III Commissione del C.S.M.;
della circolare del C.S.M. n. 12046 dell'8 giugno 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2016, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 ottobre 2014 la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato i decreti del Ministero della Giustizia in data 17 luglio 2014, nonché la presupposta delibera del PL del C.S.M. in data 9 luglio 2014 con la quale, a definizione della procedura selettiva per n. 30 posti di Magistrato di Tribunale destinato alla Corte di Cassazione, indetta dal C.S.M., è stata disposta la destinazione al suddetto Ufficio di 30 Magistrati, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa.
Ha impugnato, altresì, tutti i presupposti verbali della III Commissione nonché la circolare del C.S.M. n. 12046 dell'8 giugno 2009, chiedendo l’annullamento dei suddetti atti e la riedizione dell'attività valutativa con conseguente assegnazione alla ricorrente di un punteggio tale da consentirle di risultare utilmente collocata nella graduatoria degli aspiranti all’Ufficio.
L’amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone la reiezione.
Si è costituito, altresì, il controinteressato dott. -OMISSIS- eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica e chiedendone, in subordine, la reiezione per infondatezza.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2014 la ricorrente ha rinunziato all’istanza cautelare e all’udienza pubblica del 4 ottobre 2016, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dal C.S.M. in data 13 settembre 2013 per il trasferimento alla Corte di Cassazione di 30 magistrati addetti all'Ufficio del Ruolo e del Massimario.
La Terza Commissione del C.S.M., incaricata dell’istruttoria della procedura, ha svolto l'esame comparativo dei candidati, predisponendo al termine due graduatorie diverse, proposta A di maggioranza e proposta B di minoranza, sottoposte al PL in data 9 luglio 2014 il quale, dopo ampio dibattito, ha deliberato votando a maggioranza la proposta A.
La ricorrente non è risultata in posizione utile essendosi collocata, nella proposta poi approvata, al trentacinquesimo posto con 12 punti, al pari dei due candidati che hanno occupato i posti 29 e 30, solo poiché più anziani.
A parità di punteggio per gli altri criteri (massimo punteggio per merito 3 punti e punteggio anzianità 4 punti), con tutti gli altri aspiranti che la precedono, a determinare la differenza è stata la valutazione della voce “attitudini” il cui punteggio massimo attribuibile era 6 punti.
3. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente formula due motivi.
1) Con il primo motivo contesta appunto l’attribuzione del punteggio alla voce “attitudini”, censurando la delibera del PL per violazione di legge ed eccesso di potere, per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità, Violazione ed erronea applicazione della circolare C.S.M. n. 12046 in data 8 giugno 2009: sostiene che il C.S.M. avrebbe disapplicato i criteri di valutazione ai quali si era autovincolato.
Lamenta, in particolare, l'insufficiente valutazione del suo profilo professionale, in quanto effettuata secondo un metro a suo dire disomogeneo rispetto a quello applicato nei confronti degli altri candidati, essendo mancato ogni approfondimento circa il parere del Consiglio Giudiziario di Roma dell'11 maggio 2011, molto positivo nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-, nonché una adeguata valutazione: della pubblicazione su riviste di rilevanza nazionale di cinque sue sentenze con commento; della pubblicazione di sei saggi su riviste giuridiche; della pubblicazione di 20 articoli, di monografie e opere collettive; della collaborazione alla stesura di codici civili commentati; dell'attività di ricercatrice per la Fondazione Italiana per il Notariato e dell'inserimento nel corpo docenti della SSPL presso l'Università Europea di Roma; dell'attività quale docente nell'anno 2005-2006 di seminari nella materia del diritto civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma, nonché di Master e seminari nella materia della procedura civile presso l'Istituto di Alta Formazione giuridica ed economica Direkta e presso la SSPL "Centro Studi Giuridici Santa Caterina"; dell'attività di docente dal 2007 al 2009 in diversi corsi di formazione e di specializzazione dei custodi giudiziari istituiti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.
La ricorrente lamenta che il punteggio di 5 punti, rispetto ai 6 disponibili, attribuitole nella valutazione del parametro "attitudini" sarebbe inadeguato specie se posto a confronto con il punteggio attribuito ad altri candidati (i cui profili sono singolarmente analizzati in ricorso) che avrebbero, viceversa, beneficiato di una immotivata supervalutazione del proprio curriculum .
Inoltre la delibera impugnata non darebbe conto della sussistenza, rispetto ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, del principale elemento dal quale la circolare n. 12046/2009 stabilisce debba desumersi la "spiccata attitudine allo studio e alla ricerca del candidato", ossia la "qualità" del pregresso esercizio dell'attività giurisdizionale desunta "da atti e provvedimenti redatti dal magistrato", segnalati dallo stesso magistrato o allegati al fascicolo personale, che evidenzino "un impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse (in special modo, se pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale), nonché da pubblicazioni scientifiche apprezzabili".
Ulteriore profilo di illegittimità sarebbe costituito dal fatto che ai candidati che risultano avere svolto attività che la delibera definisce come avente "spiccata omogeneità" con quella svolta dall'Ufficio del Massimario (magistrati addetti alla Presidenza della Repubblica, alla Corte Costituzionale, alla Segreteria o all'Ufficio Studi e documentazione del C.S.M.), sarebbe stato attribuito un punteggio aggiuntivo solo in considerazione di tale esperienza e non della effettiva valutazione della stessa.
Sarebbe stato violato anche l’ulteriore criterio, fissato nella delibera C.S.M. del 9 luglio 2014, ove si prescrive che "per l'assegnazione ed i tramutamenti ai posti di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione si attribuirà particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 10 anni": non si sarebbe infatti tenuto conto del fatto che la ricorrente ha 15 anni complessivi di attività in uffici giudiziari di merito.
A suffragio della sua tesi, la ricorrente confronta singoli punti del proprio profilo professionale con singoli punti dei profili di altri 7 candidati.
2) Con il secondo motivo denuncia eccesso di potere e violazione principi di efficienza e buon funzionamento degli uffici giudiziari, del principio di eguaglianza e di comparazione, falsa applicazione della Circolare C.S.M. 12046/2009: il modulo procedimentale della selezione dei candidati con il meccanismo “a pacchetto” sarebbe illegittimo in quanto impedirebbe la verifica dell'iter comparativo dei singoli candidati sulla base delle previsioni di cui alla Circolare 10246/09.
Tale illegittima modalità procedurale sarebbe emersa apertamente in PL , ove i diversi componenti si sarebbero trovati costretti a dover accettare l'uno o l'altro “pacchetto”, senza alcuna possibilità di procedere a specifica valutazione e comparazione dei singoli candidati.
3.1. La difesa erariale, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha opposto l’infondatezza delle censure della ricorrente sostenendo che, nella procedura de qua , sarebbero stati pienamente rispettati non solo il dettato normativo ma anche i criteri di valutazione.
Il controinteressato dott. -OMISSIS- ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica nei suoi confronti, poiché eseguita non presso il suo domicilio bensì presso la sede di servizio e non a mani proprie. Nel merito ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
4. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica al controinteressato.
Invero, per giurisprudenza costante, la costituzione del convenuto, ove