TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-01-15, n. 201500051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-01-15, n. 201500051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201500051
Data del deposito : 15 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00034/2014 REG.RIC.

N. 00051/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00034/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 34 del 2014, proposto da F C, rappresentato e difeso dall’avv. C T ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Gebbione 9/c presso lo studio dell’avv. A S;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliato in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto n. 208/12 emesso dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 12 luglio 2012, depositato il 13 luglio 2012, regolarmente notificato al Ministero della Giustizia in data 23 ottobre 2012 e recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del sig. F C della somma di € 7.732,19 oltre gli interessi legali dalla data della domanda (3 dicembre 2009) e sino all’effettivo pagamento e della somma di € 535,85 per spese legali liquidate, oltre € 24,82 per costo rilascio n. 2 copie decreto e € 10,28 per costo notifica decreto, oltre spese generali, IVA e CPA.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

- Rilevato che nell’odierno giudizio parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, al risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo meglio ivi indicato;

- Preso atto che parte ricorrente ha documentato che il decreto anzidetto è passato in cosa giudicata ed è stato notificato in forma esecutiva al Ministero intimato in data 17 ottobre 2012;

- Rilevato come siano decorsi 120 gg dalla notifica del detto titolo esecutivo e che dunque risulta rispettato il termine dilatorio previsto ex lege per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato;

- Ritenuto che il presente giudizio di ottemperanza è fondato e merita di accoglimento;

- Conseguentemente, ritenuto di ordinare al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte:

- Ulteriormente ritenuto di provvedere, sin da ora, alla nomina di un Commissario ad acta – il quale, decorso inutilmente il termine di cui sopra, provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente, con oneri a carico di essa, entro il termine di ulteriori 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine – nella persona del Dirigente dell’Ufficio X della Direzione Generale Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- Precisato, in particolare, che quest’ultimo, con facoltà di delega, dovrà provvedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma, puntualizzandosi che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;

- Ritenuto che la liquidazione del compenso e del rimborso delle spese spettanti al Commissario sarà effettuata dopo lo svolgimento dell’incarico, su documentata richiesta, con decreto motivato ai sensi del D.P.R. 115/2002;

- Ritenuto, da ultimo, che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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