TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-27, n. 202113520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-27, n. 202113520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113520
Data del deposito : 27 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2021

N. 13520/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07061/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7061 del 2021, proposto dalla Fondazione Banco Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, F F, P L, S D R, M S, A F, S M, quest’ultima in proprio e nella qualità di amministratrice unica della Hallison RE S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati O A, C C, M S, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Banca d'Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati O C, G T, M D P, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l‘Avvocatura dell’ente in Roma, via Nazionale, n. 91;

nei confronti

Paolo D'Alessio, Livia Casale, Andrea Grosso, Domenico Posca, Stefano Delle Monache, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

- del provvedimento del governatore della Banca d’Italia in data 11 giugno 2021, n. 0916074/2021, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della Banca del Sud e nomina degli organi straordinari;

- dell’eventuale deliberato del Direttorio della Banca d’Italia;

- per quanto possa occorrere della lettera di intervento contestuale 253632/21 del 16.02.2021;

- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 4046 del 2021;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti – azionisti ovvero componenti degli organi sociali della Banca del Sud – hanno agito per l’annullamento del provvedimento e degli altri atti in epigrafe indicati, concernenti il disposto scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo di detta banca e la nomina degli organi straordinari.

La difesa di parte ricorrente ha preliminarmente illustrato genesi e caratteristiche della Banca del Sud, con ricostruzione delle vicende dalle quali è scaturita la determinazione di sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria. Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato sotto il profilo fattuale che:

- dopo un lungo periodo di tempo (sette anni) nel quale l’Autorità di vigilanza non ha ritenuto di procedere a particolari accertamenti, la Banca d’Italia ha eseguito nel periodo 30 luglio- 13 novembre 2020 una verifica ispettiva in esito alla quale, con lettera di intervento contestuale del 16 febbraio 2021, pervenuta il 22 febbraio successivo, in forza delle previsioni dell’art. 53 bis, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 385 del 1993 (di seguito anche t.u.b.), dato conto delle criticità rilevate, ha ritenuto non percorribile una “ ipotesi di prosecuzione dell’attività su base stand-alone ”, con necessità di una radicale trasformazione del business, nell'ambito di un progetto di integrazione con un partner di adeguato standing, disposto ad assumere il controllo della Banca;

- con la suddetta lettera di intervento contestuale, in particolare, è stata disposta: 1) la convocazione, entro dieci giorni dalla ricezione della lettera medesima, di una riunione congiunta degli organi collegiali, finalizzata all’esame della complessiva situazione aziendale, alla luce delle risultanze ispettive;
2) il conferimento da parte del CdA al Presidente di un mandato per ricercare investitori disponibili ad assumere un impegno per l'acquisizione del controllo della banca, oggetto di rappresentazione in apposito atto di integrazione da trasmettere, pervio esame del CdA, alla Banca d’Italia entro i successivi 45 gg. ;
3) la convocazione tempestiva, non oltre il mese di aprile 2021, dell’assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria, con previsione, al relativo ordine del giorno, di una serie di punti (completa lettura ai soci della lettera contestuale;
comunicazione delle determinazioni assunte dal CdA e delle deliberazioni conseguenti dirette ad accelerare la realizzazione della partnership;
ampio ricambio degli organi collegiali che, nella prospettiva di un riassetto e di un nuovo controllo della banca, dovranno concentrarsi sulla realizzazione della operazione di partnership. Sono state, inoltre, prescritti specifici e stringenti obblighi informativi;

- la riunione congiunta degli organi collegiali, ha avuto, dunque, luogo entro le tempistiche stabilite nella lettera di contestuale, procedendosi alla delega al Presidente della ricerca di una partnership adeguata, con attivazione di un costante canale informativo con la Banca d’Italia, anche attraverso riunioni settimanali da remoto;

- inoltre, nella seduta del 23.4.2021, il CdA ha approvato le controdeduzioni alle contestazioni di Banca d'Italia mentre, nella seduta del 29.4.2021, l'organo di gestione ha preso atto della relazione finale dell'advisor Prometeia del 28.4.2021 che riepilogava le attività svolte per la ricerca di un partner, nel cui report già comparivano le offerte di RiverRock e della cordata costituita da quattro realtà imprenditoriali rappresentati dalla VLT Consulting srls (c.d. cordata “T”);

- nella seduta del 30 aprile 2021 l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo CdA, ridotto da 9 a 7, e sostituito due dei componenti del collegio sindacale;

- nelle sedute del CdA del 10 maggio 2021, del 14 maggio 2021, del 24 maggio 2021, del 27 maggio 2021, del 31 maggio 2021, del 4 giugno e del 10 giugno 2021 i lavori si sono concentrati sull’adempimento della lettera di intervento di Banca d’Italia, con particolare riferimento al rispetto del patrimonio di vigilanza e alla ricerca di un partner industriale che potesse determinare il change of control dell'istituto di credito;

- sin dalla prima seduta del nuovo CdA del 10 maggio 2021, infatti, è stato rilevato che il successivo giorno 11.5.2021 sarebbe stata formalizzata la comunicazione che il patrimonio di vigilanza a seguito della trimestrale 2021 sarebbe sceso al di sotto dei limiti di operatività di 10 milioni di euro, ponendosi, quindi, la questione della relativa informativa ai soci e del ripristino del patrimonio di vigilanza, anche attraverso la previsione di un versamento in futuro aumento di capitale sociale;

- nello stesso Consiglio del 10.5.2021, inoltre, sono state esaminate le tre offerte all'epoca pervenute, cordata T, RiverRock e IGI, di cui solo quest'ultima, in quel momento, era vincolante;

- in data 11 maggio si è tenuto presso Banca d’Italia un incontro in presenza con la Direzione del Servizio Sb2, nel corso del quale è stato illustrato il deliberato del CdA del 10.5.2021 ed è stato fornito un aggiornamento sulle offerte in corso;

- stante la valutazione negativa della Banca d’Italia di una ipotesi di un versamento dei soci in futuro aumento ovvero di una ipotesi comunque di aumento di capitale non assistito da un percorso di progetto industriale, è stato convocato il 14.5.2021 un CdA che decideva di soprassedere alla convocazione della Assemblea per l'effettuazione di versamenti in aumento capitale e concentrava l’impegno sulla ricerca del partner per ricevere offerte vincolanti da portare in Assemblea;

- in data 19.5.2021 ha avuto luogo l'ultimo incontro ufficiale (da remoto) con Banca d'Italia, in cui i rappresentanti della Banca del Sud hanno illustrato i contatti in corso per la definizione delle offerte, rappresentando anche le decisioni assunte dal CdA del 14 maggio 2021 e sottolineando, comunque, la necessità del ripristino del patrimonio di vigilanza;

- in data 3 giugno 2021, il Dott. T ha fatto pervenire una offerta vincolante che prevedeva la valutazione di Banca del Sud ad euro 8.685.874 ed un versamento a titolo di aumento di capitale riservato di euro 9 milioni, idoneo a consentire l’assunzione del governo della banca, con un progetto di potenziamento della parte tradizionale dell'Istituto di credito e lo sviluppo di una Banca Digitale, per la quale dichiarava una specifica competenza;

- anche la RiverRock, in vista del CdA del 4.6.2021, ha fatto formalizzato una offerta vincolante integrativa rispetto alla precedente, con previsione, tra l’altro, di un primo versamento di euro 6 milioni e dell'acquisizione dell'80°/0 del capitale della Banca del Sud;

- il CdA ha, inoltre, nominato un qualificato team di advisor, anche legale (composto da Deloitte e DLA Piper), i cui rappresentanti hanno partecipato alla seduta di detto Consiglio del 4 giugno 2021, con assunzione della decisione di portare per l’approvazione alla cognizione dei soci l'offerta RiverRock e quella della cordata T (con esclusione, quindi, dell’offerta di IGI), ipotizzando all'uopo la fissazione della Assemblea per il 29 e 30 giugno 2021;

- le offerte ammesse sono state inviate a Banca d'Italia il successivo martedì 8 giugno 2021, data nella quale è stata anche formalizzata una comunicazione di aggiornamento all'Organo di Vigilanza, completa sulle attività svolte e quelle in corso, in vista della Assemblea;

- in data 9 giugno 2021 è stata inviata alla Banca d’Italia una prima integrazione dell'offerta della cordata T, che aveva meglio puntualizzato alcuni aspetti del progetto industriale e, inoltre, ha avuto luogo una riunione – della quale è stata informata, in pari data, l’Autorità di vigilanza – tra gli advisor di Banca del Sud, DLA Piper e Deloitte, con l'Avv. N di Milano e il Dott. T, ove venivano chieste specificazioni e approfondimenti sull'operazione, sugli investitori, sulla provenienza dei fondi e domandata la disponibilità degli offerenti a valutare una operazione di versamento in futuro aumento capitale, in attesa della autorizzazione di Banca d'Italia all'aumento di capitale;

- il 10 giugno 2021 è stato convocato un ulteriore CdA per la formalizzazione dell'ordine del giorno della Assemblea dei Soci (pubblicata in G.U. il successivo 12.6.2021) e per la relazione ex art. 2446 c.c. (continuità aziendale non assicurata dal fatto che il patrimonio di vigilanza è sceso sotto il limite con la trimestrale del 31.3.2021);

- la sera dell’11 giugno 2021 è pervenuta richiesta telefonica da parte della Banca d'Italia, sede di Napoli, di convocazione del CdA d'urgenza per la consegna del documento di commissariamento, avvenuto il successivo 12.6.2021, fondato sulle seguenti motivazioni: 1) le attività del nuovo Consiglio di amministrazione “ non hanno evidenziato alcun concreto risultato ” rispetto a quanto richiesto dalla Vigilanza con la lettera di intervento contestuale;
2) con riguardo alle offerte presentate dai potenziali investitori « si rileva l’assenza allo stato di una concreta opzione di partenership con un soggetto di adeguato standing da definire in tempi rapidi e certi, in quanto le offerte e le manifestazioni d’interesse presentate non forniscono elementi certi sulle modalità e sui tempi di realizzazione di un’operazione di aggregazione tesa a mettere in sicurezza l’intermediario »;
3) particolare gravità della situazione stanti le gravi perdite maturate anche nel primo trimestre 2021, che hanno determinato la riduzione [a mln 8,659] dei fondi propri al di sotto del minimo regolamentare [mln 10,00] per l’esercizio dell’attività bancaria;
4) fragilità del comparto liquidità, caratterizzato dalla prevalenza dei « depositi a vista e da un elevato grado di concentrazione dei primi depositanti »;
5) la nuova governance non ha « manifestato la determinazione e la risolutezza richiesta dalla gravità della crisi […]. In particolare le iniziative aziendali si sono limitate a spostare in avanti la tempistica indicata dalla Vigilanza in assenza di elementi di certezza sulla positiva conclusione delle trattative in corso », senza che lo svolgimento, peraltro, di adeguati accertamenti sulla provenienza dei fondi da investire né sul possesso da parte degli investitori delle caratteristiche di esperienza specifica nelle gestioni bancarie;
6) ulteriore deterioramento della situazione aziendale verificatosi in tempi ristretti, tale da imporre la massima tempestività nelle reazioni dell’Organo di vigilanza.

Avverso gli atti impugnati la difesa di parte ricorrente ha articolato ampie deduzioni, contestando il vizio di eccesso di potere in relazione a diverse figure sintomatiche, oltre alla violazione degli artt. 67, 67 ter e 70 comma 1 t.u.b., dell’art. 19 della l. n. 262 del 2005 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, censurando, altresì, l’adozione del provvedimento da parte del Governatore della Banca d’Italia e non dal Direttorio competente ai sensi della disciplina di riferimento.

La Banca d’Italia si è costituita in giudizio sollevando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e concludendo, comunque, per il rigetto del gravame nel merito in quanto infondato.

Con ordinanza n. 4046 del 2021 questa Sezione ha preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie, anche i replica, e documenti, insistendo per l’accoglimento delle rispettive deduzioni.

All’udienza pubblica del 24 novembre 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione, previa ampia discussione dei difensori delle parti presenti.

DIRITTO

1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Banca d’Italia, incentrata sulla ritenuta ripetitività delle doglianze proposte, con deduzione, in un medesimo mezzo, sia di profili di violazione di legge che di eccesso di potere, oltre alla formulazione di contestazioni afferenti al merito dell’attività di vigilanza, espressione di discrezionalità tecnica.

1.1. L’eccezione è priva di fondamento.

1.2. Il ricorso introduttivo del presente giudizio reca una puntuale illustrazione tanto degli elementi di fatto quanto delle censure articolate avverso il provvedimento impugnato, avendo i difensori di parte ricorrente con chiarezza illustrato le numerose circostanze alla base delle deduzioni formulate, con l’ulteriore rilievo che nessuna previsione della disciplina processuale esclude l’ammissibilità della congiunta proposizione, nei mezzi di gravame, di distinti vizi, di violazione di legge ed eccesso di potere, che, anzi, costituisce modalità ordinaria di strutturazione dell’impianto difensivo.

1.3. L’articolazione delle censure, inoltre, consente di escludere una radicale inammissibilità dell’azione proposta, afferendo i limiti del sindacato giurisdizionale alle valutazioni di merito e restando la cognizione dei fatti elemento indefettibile del giudizio al fine di verificare, nei limiti del dedotto, se il potere attribuito all’autorità sia stato legittimamente esercitato (Cons. St., sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1712;
id., sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058, con la quale, con riferimento ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, sia pure in relazione ad una differente materia rispetto a quella che viene in rilievo nel presente giudizio, sono state stigmatizzate come pronunce “ con formula pigra ” ovvero con motivazione apparente quelle che trincerandosi “ dietro ad una declaratoria di inammissibilità ” delle censure “ per l’impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo ” non procedano ad un sia pure essenziale esame delle stesse, con il rischio di “ un sostanziale rifiuto di giurisdizione e un’abdicazione ” alla “ doverosa potestas iudicandi da parte del giudice amministrativo anche entro il limite, indiscusso, di un apprezzamento che in nessun modo intenda sostituirsi a quello della pubblica amministrazione ”).

2. Pur superando il vaglio di ammissibilità, il ricorso non si valuta meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

3. Dalla documentazione versata in atti emerge la sussistenza, già alla data di adozione della lettera di intervento contestuale, di criticità particolarmente significative riferite ai sistemi di governo e controllo della banca, oltre a carenze nel processo creditizio e della redditività, strutturalmente deficitaria.

3.1. Non può revocarsi in dubbio che, come correttamente rappresentato da parte ricorrente, le criticità rilevate in esito all’accertamento ispettivo conclusosi, con un giudizio sfavorevole solo in data 13 novembre 2020, siano state ritenute dalla Banca d’Italia di consistenza tale da escludere, nell’immediato, la sottoposizione ad amministrazione straordinaria della banca ai sensi dell’art. 70, comma 1, del t.u.b. e la nomina degli organi straordinari e ciò nonostante fosse nota all’Autorità di vigilanza la riduzione dei mezzi propri riscontrata, stante la contrazione del patrimonio di vigilanza sotto il limite normativamente prescritto di dieci milioni di euro.

3.2. Sebbene, dunque, la Banca d’Italia fosse consapevole della situazione di criticità nella quale versava la banca con riferimento al sopra indicato profilo, non solo ha ritenuto di fare ricorso alla lettera d’intervento ex art. 53 bis t.u.b. del 16.2.2021 in luogo di misure maggiormente severe per la gestione delle criticità accertate, ma, in detto atto, ha anche evidenziato la non praticabilità di ipotesi di prosecuzione delle attività su base stand-alone;
nello specifico, nella sopra indicata lettera di intervento viene evidenziato che: « Lo stato di criticità in cui versa la Banca del Sud non rende praticabili ipotesi di prosecuzione delle attività su base stand-alone;
nel mutato contesto di mercato e regolamentare, il mero apporto di risorse patrimoniali non sarebbe sufficiente in quanto queste, data la redditività strutturalmente negativa, verrebbero erose in breve tempo. Anche in considerazione delle diffuse problematiche riscontrate in sede ispettiva occorrono piuttosto interventi radicali di trasformazione del modello di business, attuabili solo nell’ambito di un progetto di integrazione con un partner di adeguato standing, disposto ad assumere il controllo della banca
».

3.3. Dal complesso della documentazione in atti emerge con nitore che l’intervento della Banca d’Italia ha assunto a nucleo centrale della strategia di intervento la ricerca di un partner industriale che potesse determinare il change of control dell'istituto di credito, come reso evidente, peraltro, anche dalla circostanza che, nell’imporre il ricambio degli organi collegiali – prescrizione alla quale è stata data puntuale e tempestiva ottemperanza– ha individuato proprio nella realizzazione della operazione di partnership l’attività che avrebbe dovuto costituire oggetto dell’azione dei nuovi organi sociali.

3.4. E, invero, neppure successivamente all’aggravamento della situazione patrimoniale – prevedibile e previsto –, essendo stata registrata, al 31.3.2021, una ulteriore contrazione dei fondi propri al di sotto del minimo regolamentare per l’esercizio dell’attività bancaria, la Banca Italia ha ritenuto di soffermarsi, con immediatezza, su tale significativo e (come di seguito si andrà a meglio sottolineare) dirimente dato. Secondo quanto rappresentato, infatti, dalla difesa di parte ricorrente e non contestato dalla difesa della Banca d’Italia, pure nell’incontro dell’11 maggio 2021 – che ha avuto luogo proprio presso la sede dell’Autorità di vigilanza, nel corso del quale i rappresentanti della banca hanno illustrato la deliberazione assunta in esito al CdA del 10.5.2021, fornendo un aggiornamento sulle offerte in corso –, l'ipotesi di un versamento dei soci in futuro aumento ovvero una ipotesi, comunque, di aumento di capitale non assistito da un percorso di progetto industriale non è stata valutata positivamente. In ogni caso, dalla documentazione prodotta in giudizio non consta che la ricapitalizzazione necessaria a ripristinare la soglia minima dei dieci milioni di euro prescritta dalla normativa di riferimento attraverso l’apporto immediato dei soci abbia costituito oggetto di sollecitazione da parte della Banca d’Italia nella prospettiva di ricostruire, senza indugio, le condizioni minime stabilite per l’operatività della banca, ferma l’attuazione, con tempistiche comunque ristrette ma meno stringenti rispetto al ripristino della suddetta soglia minima, del progetto di integrazione con un partner adeguato in posizione di controllo secondo quanto diffusamente prefigurato nella lettera di intervento contestuale.

3.5. Le sopra illustrate evidenze riferite alle tempistiche ed alle modalità di intervento dell’Autorità di vigilanza, tuttavia, non intaccano la legittimità dell’atto impugnato che reca a proprio fondamento vari giustificativi autonomamente apprezzabili ed idonei a sorreggere la determinazione in questa sede avversata da parte ricorrente, assumendo, come sopra esposto, portata dirimente la circostanza che, alla data del 31 marzo 2021, il patrimonio di vigilanza è risultato ulteriormente ridotto, al di sotto dei limiti di operatività di 10 milioni di euro che costituisce requisito necessario per lo svolgimento dell’attività bancaria, in relazione al quale non sussistono previsioni che consentano di fornire copertura normativa a flessioni negativamente incidenti sul requisito.

3.6. L’art. 93, par. 1 del regolamento UE n. 575 del 2013 – come diffusamente esposto dai difensori della Banca d’Italia anche nella discussione in udienza pubblica – impone che i fondi propri “ non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell’autorizzazione ”, pari a 10 milioni di euro, secondo quanto stabilito con le previsioni – emanate ai sensi dell’art. 14,comma 1, lett. b, t.u.b. – della circolare n. 285 del 17.12.2013 della Banca d’Italia (parte prima, titolo I, capitolo 1, sezione II).

3.7. Deve convenirsi, dunque, con la difesa della Banca d’Italia quanto alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato, giacché la rilevata contrazione del patrimonio di vigilanza costituisce non solo un deterioramento particolarmente significativo della situazione patrimoniale, ma anche una grave violazione legislativa, ai sensi dell’art. 69- octiesdecies, comma 1, lettera b), t.u.b..

3.8. A fronte del suddetto scostamento negativo, quindi, la banca – con la diligenza esigibile da ogni operatore del settore in quanto connotato da una particolare qualificazione – avrebbe dovuto con immediatezza procedere ad una ricapitalizzazione e ciò a prescindere dalla configurazione di un affidamento ingenerato dall’Autorità di vigilanza nelle interlocuzioni intercorse, suscettibile eventualmente di rilevare (al pari delle lamentate carenze nello svolgimento di pregresse attività di controllo e della interruzione delle interlocuzioni successivamente alla data del 19 maggio 2021) sotto differenti profili – estranei al presente giudizio – di responsabilità risarcitoria ovvero nell’ambito dei procedimenti sanzionatori avviati dalla stessa Autorità, ma non anche per quanto attiene alla legittimità del provvedimento in questa sede impugnato.

3.9. Si osserva, infatti, che la disciplina prudenziale contenuta nel regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) ha avuto come scopo il miglioramento della resilienza dell’intero sistema, attraverso il rafforzamento dell’adeguatezza patrimoniale degli operatori;
l’applicazione diretta negli Stati membri – con esclusione, dunque, della necessità di un atto di recepimento nazionale – è funzionale ad assicurare uniformità di applicazione in tutti i Paesi UE in relazione a profili cruciali in quanto preordinati a garantire gli interessi pubblici implicati, connotati da particolare rilevanza e delicatezza.

3.10. Va da sé che venendo in rilievo un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività bancaria, deve escludersi l’ammissibilità di scostamenti negativi in rapporto alla soglia determinata in una fase successiva all’autorizzazione nella quale la consistenza patrimoniale a garanzia dell’attività svolta assume, anzi, maggiore pregnanza e significatività, risultando, pertanto, inconferente l’invocazione del canone di proporzionalità. Sul punto deve anche sottolinearsi che la situazione di gravissima criticità provocata dalla pandemia da Covid-19 non ha inciso sull’obbligo riferito al requisito in argomento, giacché nessuna disposizione nazionale ovvero unionale ne ha previsto la sospensione durante il periodo emergenziale.

3.11. Alla luce di quanto esposto, affiora, invero, una singolarità nelle tempistiche e nelle modalità di intervento dell’Autorità di vigilanza, giacché, come evidenziato dalla stessa difesa della Banca d’Italia (memoria prodotta in data 8 novembre 2021, pag. 2), il deficit del requisito minimo dei fondi propri (pari a € 10 milioni) era emerso già a partire dalla data di chiusura dell’esercizio 2020, in quanto al 31.12.2020 i fondi propri si attestavano a € 9,76 milioni, con una riduzione addirittura del 42% rispetto al 2019, quando il dato era pari a € 16,8 milioni. Nella situazione patrimoniale ed economica della banca al 31 dicembre 2020 (doc. 22 delle produzioni della difesa della Banca d’Italia), si afferma chiaramente che “ l’ammontare del capitale complessivo della Banca non è in grado di coprire i rischi aziendali collegati all’operatività ” (pag. 36), evidenziandosi, altresì, che :« In definitiva è da ritenersi non adeguata la posizione patrimoniale di Banca del Sud: […] il Total Capital ratio, anch’esso all’11,946%, è ad un livello lievemente più basso rispetto al limite prudenziale comunicato dalla Banca d’Italia a seguito dell’esito del processo di revisione prudenziale (SREP) effettuato sulla nostra Banca, pari al 12,40% »;
inoltre, a pag. 38 del medesimo documento viene sottolineato che: « Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 evidenzia una perdita pari a 6.592.999 superiore a un terzo del capitale sociale, per tale motivo quindi la banca ricade nella fattispecie disciplinata dall’art. 2447, co.1 del Codice civile (riduzione del capitale per perdite). Per effetto della perdita corrente e di quelle relative agli esercizi precedenti, i fondi propri si sono attestati a 9,76 milioni, al di sotto del limite regolamentare dei 10 milioni ». In considerazione di tale quadro, quindi, pur nella considerazione della essenzialità del requisito in argomento, l’Autorità di vigilanza ha soprasseduto dall’adozione di misure più stringenti nella gestione della situazione di criticità ovvero di misure del tutto radicali, adottando la determinazione gravata di sottoposizione della banca ad amministrazione straordinaria solo a seguito di un ulteriore aggravamento alla data della successiva segnalazione trimestrale del 31.3.2021.

3.12. In altri termini, nella fattispecie viene in rilievo un presupposto di centrale rilevanza che esclude la fondatezza delle deduzioni articolate da parte ricorrente, a prescindere dalle contegno nel complesso tenuto dall’Autorità di vigilanza a fronte, segnatamente, della piena conoscenza da parte di quest’ultima dello scostamento negativo già in essere al 31 dicembre 2020.

4. Il carattere dirimente del rilievo determina, per quanto esposto, l’esclusione di una valorizzazione, ai fini pretesi da parte ricorrente, dell’impegno profuso dalla banca nella ricerca di investitori disponibili ad assumere un impegno per l'acquisizione del controllo, in attuazione di quanto stabilito nella lettere di intervento contestuale, pur dovendosi dare atto delle attività in tal senso assunte dal nuovo CdA, comprovate anche dalla formalizzazione di due offerte vincolati.

4.1. Al riguardo, emerge in atti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca d’Italia, l’offerta River Rock non era scaduta, stante la proroga concessa in data 3 giugno 2021 – nota all’Autorità di vigilanza – insieme alla definitiva proposta;
anche relativamente all’offerta del gruppo T non emerge un adeguato approfondimento istruttorio incentrato sulla nuova offerta vincolante del 3 giugno 2021.

4.2. Sebbene, quindi, sia riscontrabile un concreto impegno della banca nella ricerca di un partner industriale che potesse determinare il change of control dell'istituto di credito, resta incontestabile il dato della riduzione del patrimonio di vigilanza al di sotto dei limiti di operatività di 10 milioni di euro e tale scostamento – di per sé considerato e a fortiori apprezzato nel complesso delle obiettive criticità riscontrate dall’Autorità di vigilanza –, integra un fondamento legittimo del provvedimento impugnato;
inoltre, non avendo le trattative all’epoca in corso di svolgimento trovato positiva conclusione entro tempistiche necessarie a fronteggiare la perdita del suddetto requisito, la circostanza che le due offerte vincolanti avrebbero consentito una adeguata ricapitalizzazione non consente di superare l’evidenza costituita dalla sussistenza di un deterioramento particolarmente significativo della situazione patrimoniale, integrante, altresì, – come evidenziato ai precedenti capi della presente decisione –una grave violazione legislativa, ai sensi dell’art. 69- octiesdecies, comma 1, lettera b), t.u.b.. In tale quadro, anche la convocazione dell’assemblea dei soci calendarizzata per il 29 giugno 2021 risulta priva di significatività, in quanto prevista solo in seduta ordinaria, inidonea, quindi, ai fini dell’assunzione di decisioni di ricapitalizzazione, ove, peraltro, con il provvedimento del 16.2.2021 la Banca d'Italia aveva imposto di convocare entro la fine di aprile un’assemblea pure in sede straordinaria per le necessarie deliberazioni.

4.3. La carenza del requisito patrimoniale riveste, pertanto, carattere dirimente, costituendo giustificativo sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato, sicché gli ulteriori profili indicati nel corredo motivazionale della determinazione impugnata si appalesano irrilevanti ai fini che ne occupano, con conseguente assorbimento delle deduzioni dirette a sostenere la puntuale ottemperanza alle prescrizioni impartite con la lettera di intervento contestuale, non rivestendo il provvedimento gravato natura sanzionatoria, sostanziandosi l’amministrazione straordinaria un una misura di gestione delle crisi degli operatori del settore.

5. Non merita accoglimento, infine, la censura diretta a contestare la carenza di potere del Governatore, rientrando il provvedimento impugnato nell’ambito delle competenze del Direttorio.

Come riconosciuto, invero, dalla stessa parte ricorrente nella memoria depositata in data 8 novembre 2021, l’amministrazione straordinaria è stata deliberata in data 11 giugno 2021 dal Direttorio della Banca d’Italia ed in pari data il Governatore ha sottoscritto, quale rappresentante dell’Istituto, il provvedimento impugnato recante congrua esplicitazione dei giustificativi alla base della determinazione adottata.

6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.

7. Il Collegio valuta, nondimeno, sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti.

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