TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2016-12-21, n. 201608226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2016-12-21, n. 201608226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608226
Data del deposito : 21 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2016

N. 13883/2016 REG.RIC.

N. 08226/2016 REG.PROV.CAU.

N. 13883/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. 13883 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da “LADISA S.p.A” - in proprio e quale mandataria del RTI composto da: Ladisa s.p.a. - Cooperativa Sociale - Bioristoro Italia s.r.l. - Cimas s.r.l. - Cucina &
Sapori Cooperativa Sociale - Le Palme Ristorazione &
Servizi s.r.l. - Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop. - Pastore s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l. - P.A. S.r.l. Food &
Servizi - Ristora Food &
Service s.r.l. - Slem s.r.l. - Serist Servizi Ristorazione s.r.l. e Turrini Ristorazione s.r.l. - con sede alla via Lindemann n. 5/3-5/4 (Z.I.), 70132 - Bari (P. IVA 05282230720), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. Domenico Ladisa, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice C.F. LDCLDA41E20L328N, Isabella Loiodice C.F. LDCSLL67B47L328X, Vito Aurelio Pappalepore C.F. PPPVTI62S04A662Y, Michelangelo Pinto C.F. PNTMHL73S27A662R, Pasquale Procacci C.F. PRCPQL83P11L109L, con domicilio eletto presso lo “ Studio Legale Loiodice &
Associati
”, in Roma, via Ombrone, 12, pal. B;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- “ELIOR RISTORAZIONE s.p.a.”, in proprio e quale mandataria del costituito R.T.I. Elior Ristorazione s.p.a.-Gemeaz Elior s.p.a. -Gemos - Soc. Coop.-Innova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- “DUSSMANN SERVICE s.r.l.”, in proprio e quale mandataria del costituito R.T.I. Dussmann Service s.r.l.-Vegezio s.r.l. - C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.-Vivenda s.p.a.-La Cascina Global Service s.r.l.-Compass Group Italia s.p.a.-Cocktail Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso principale:

- del provvedimento di ammissione alla " gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'ad. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti, - Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa per l'anno 2017 ", pubblicato in data 27.10.2016, nella parte in cui ha ammesso alla gara per il Lotto n. 7, il R.T.I. Elior Ristorazione s.p.a., nonché nella parte in cui, per il medesimo Lotto 7, ha ammesso il R.T.I. Dussmann Service s.r.l.;

- del presupposto verbale n. 594 del 5.10.2016 di apertura in seduta pubblica delle offerte pervenute;

- del presupposto verbale n. 3/16/1°div. del 27.10.2016 di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte che hanno presentato offerta;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto;

con atto per motivi aggiunti notificato il 16.12.2016 e depositato il 20.12.2016 :

- del Decreto n. 367 del 29 novembre 2016 con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali - I Reparto - 1^ Divisione ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore del RTI ELIOR RISTORAZIONE s.p.a., relativamente al lotto n. 7, della procedura aperta per l'appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa per l'anno 2017;

- della nota del Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali - I Reparto - 1^ Divisione, che ha comunicato alla ricorrente l'avvenuta aggiudicazione del lotto in esame in favore del RTI Elior Ristorazione S.p.A.;

- della non conosciuta nota con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali ha comunicato che l'aggiudicazione del Lotto n. 7 a favore del RTI ELIOR RISTORAZIONE s.p.a. è diventata efficace ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ha disposto di dare corso all'esecuzione anticipata del servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2017;

- della non conosciuta nota con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali ha comunicato l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento diretto del servizio al RTI aggiudicatario della procedura aperta alle stesse condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara;

- di tutti i presupposti verbali ed atti di gara menzionati nei predetti atti, nonché dei presupposti provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;

-di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto;

nonché per la conseguenziale declaratoria di inefficacia del contratto di appalto relativo al Lotto n. 7, laddove, eventualmente, stipulato con il RTI ELIOR RISTORAZIONE s.p.a., ai fini del subentro della ricorrente RTI Ladisa s.p.a. nell'aggiudicazione e nell'esecuzione del medesimo contratto, ai sensi dell'art. 122 c.p.a.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, alla luce della rilevanza e dell’oggetto dell’appalto per cui è causa, della consistenza delle censure articolate e delle altre circostanze del caso, nonché in base al bilanciamento fra i diversi interessi che qui vengono in rilievo, la soluzione interinale più adeguata sembra essere quella che consenta di pervenire alla definizione in sede collegiale della questione cautelare re adhuc integra (ossia, impedendo, allo stato, che si proceda alla stipula del contratto);

Considerato, quindi, che sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare monocratica limitatamente alla stipula del contratto, ferma ed impregiudicata ogni decisione collegiale, anche in sede cautelare;

Ravvisata l’opportunità di ordinare alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 cpa, il deposito, ai sensi dell’art. 46 cpa, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente Decreto;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrà provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie dedotta in giudizio, anche in via di autotutela;


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