TAR Milano, sez. III, ordinanza collegiale 2016-12-22, n. 201602458

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza collegiale 2016-12-22, n. 201602458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201602458
Data del deposito : 22 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2016

N. 02372/2016 REG.RIC.

N. 02458/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02372/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F C C.F. CRRFBA69S27G535V e M G C.F. GNCMSM67P04D150I, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Sant’Angelo, 1

contro

Comune di Caponago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A F C.F. FSSLRT58E17F205W e F R C.F. RMNFBA67M11F205F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caponago sull’istanza presentata in data 21.9.2015, volta ottenere la predisposizione di un progetto individuale per persona disabile ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, nonché per la condanna del Comune a emanare il provvedimento richiesto e per il risarcimento del danno subito a causa dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caponago;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

- che con ricorso ritualmente proposto i signori -OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori di -OMISSIS-, hanno dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caponago sull’istanza presentata in data 21.9.2015, volta ottenere la predisposizione di un progetto individuale per persona disabile ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, chiedendo la condanna del Comune a emanare il provvedimento richiesto nonché il risarcimento del danno subito a causa dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento;

- che, una volta costituitosi in giudizio, il Comune di Caponago ha eccepito:

a) di essersi “ immediatamente attivato contattando gli enti competenti, i quali hanno convocato una riunione del Nucleo di Valutazione Integrato per l'Autismo e la disabilità complessa (c.d. NUVIA) per il giorno 1° ottobre 2015, proprio al fine di valutare la suddetta richiesta ” (cfr. pag. 2 della memoria del 5.12.2016);

b) di aver disposto, con determina del responsabile del servizio politiche sociali n. 16 del 25.2.2016, “ lo stanziamento di € 260 mensili alla famiglia Drago per il ricovero presso la struttura di Villa Tavernerio ” (cfr. pag. 3);

c) che il ricorso sarebbe inammissibile sull’assunto che “ il predetto progetto individuale (…) deve passare obbligatoriamente dalla preventiva "valutazione diagnostico-funzionale" di cui all'art. 14 L. 328/2000, attraverso cui un ente locale può essere messo nelle condizioni di predisporre un adeguato progetto ” (cfr. pag. 5);

Rilevato:

- che ai sensi dell’art. 14 della legge 328/2000 per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonchè nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale ”;

- che l’intesa prevista dalla sopra citata disposizione è da ricondurre alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/1990, secondo cui “ le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ”;

- che in ragione della prescritta collaborazione istituzionale, che denota la sussistenza di un rapporto paritario, deve ritenersi preclusa al Comune di Caponago la possibilità di unilateralmente istruire il procedimento oggetto della domanda amministrativa proposta dai ricorrenti;

- che, conseguentemente, sulla base della piana applicazione delle citate norme deve ritenersi che all’Azienda di Tutela della Salute di Monza sia da attribuire la qualifica di controinteressato, e che la stessa è tenuta ad esprimersi sull’ammissibilità, o meno, del progetto individuale per gli aspetti di relativa competenza;

- che ad avviso del Collegio risultano nella specie sostanziati i presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio, dovendosi, quindi, rinviare la trattazione della presente controversia al 15 marzo 2017, e ciò al fine di acquisire elementi di chiarezza (con riguardo sia alle modalità attuative che ai profili economico-finanziari) dell’eventuale intesa prevista dall’art. 14 della legge 328/2000;

- che, pertanto, impregiudicate restando le ulteriori domande proposte in giudizio, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ATS Monza, con onere a carico dei ricorrenti della notifica ex art. 49 del codice del processo amministrativo entro il termine del 31 gennaio 2017.

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