TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202300740

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202300740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300740
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2023

N. 00740/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01479/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2012, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S C, M L B e P F, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Liliana D'Amico in Catania, via V. Giuffrida, 37;



contro

Provincia Regionale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato M D P in Catania, via Giuffrida n. 23;



nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per il risarcimento del danno

conseguente alla sentenza n.-OMISSIS-, con la quale è stata riformata la sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. Catania, sez. I, e per l'effetto sono stati annullati gli atti impugnati in prime cure dalla -OMISSIS-S.r.l. con il ricorso R.G. n.-OMISSIS- e più precisamente:

il “ verbale di gara del -OMISSIS- relativo all'appalto dei lavori dell’intervento strutturale sulle opere d'arte in corrispondenza del costone roccioso sulla S.P. 76 “-OMISSIS-” nella parte la Provincia Regionale di -OMISSIS- ha ammesso alla gara l'Impresa-OMISSIS- e nella parte in cui la stessa è risultata aggiudicataria ”;

la “ determinazione n. -OMISSIS-della Provincia di -OMISSIS- con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla odierna ricorrente ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara de qua in favore dell'Impresa-OMISSIS- ”;

la “ nota prot. n. -OMISSIS- ”;

la “ nota prot. n.-OMISSIS-della Provincia di -OMISSIS-, citata nella determinazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui con la stessa è stato assegnato un termine di quindici giorni alla impresa -OMISSIS- per produrre la documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità di carattere economico - finanziario e tecnico - organizzativo dichiarati in sede di gara, anziché il termine perentorio di dieci giorni imposto dalla legge ”;

il “ disciplinare di gara nella parte in cui ha previsto al punto 4.21 che in caso di consorzi il concorrente “ai sensi e per gli effetti di cui al punto 5 dell'art. 36 del D.Lgs. 163/06 indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati” e nella parte in cui al punto 6 lettera a) ha stabilito che la “dichiarazione indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati ”;

ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale non conosciuto dall'odierno appellante ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Regionale di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso spedito per la notifica in data 11 giugno 2012 e depositato in data 19 giugno 2012 la società ricorrente ha rappresentato quanto segue.

In data -OMISSIS-, la Provincia Regionale di -OMISSIS- ha indetto una gara di appalto per “ intervento strutturale sulle opere d'arte in corrispondenza del costone roccioso sulla S.P. 76 “-OMISSIS-” .

A seguito del sorteggio disposto dal presidente di seggio, la commissione ha dichiarato quale aggiudicataria la ditta-OMISSIS- e quale seconda estratta la società ricorrente -OMISSIS-S.r.l..

In data 25 novembre 2009, la deducente ha presentato un reclamo rappresentando alla stazione appaltante i motivi per i quali l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara: in particolare, la -OMISSIS-S.r.l. ha evidenziato al seggio di gara come l’aggiudicataria-OMISSIS-, in quanto facente parte del consorzio stabile -OMISSIS-, anch’esso partecipante alla gara de qua , andasse esclusa per aver dichiarato falsamente di non trovarsi in posizione di controllo o collegamento con alcuna altra impresa partecipante alla gara.

In data 29 dicembre 2009 è stata trasmessa all’odierna ricorrente la determinazione n. -OMISSIS- con la quale la stazione appaltante ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa-OMISSIS-, ritenendo infondate le contestazioni formulate dalla -OMISSIS-S.r.l..

Avverso gli atti di gara e l'atto di aggiudicazione definitiva la -OMISSIS-S.r.l. ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell’efficacia.

Con ordinanza n. -OMISSIS-il T.A.R. adito ha rigettato la domanda cautelare; con ricorso r.g. n. -OMISSIS-, pertanto, la -OMISSIS-S.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza chiedendo al C.G.A. di disporne l'annullamento e/o la riforma.

L’adito C.G.A., con ordinanza n. -OMISSIS-, ritenendo “meritevole di approfondimento la questione relativa alla dichiarazione del collegamento tra Consorzio e impresa consorziata ex art. 38 del codice degli appalti” ha accolto l'appello cautelare rinviando al giudice di prime cure la decisione sul merito del giudizio.

Il T.A.R. Catania, con sentenza n. -OMISSIS-, ha rigettato il ricorso n.-OMISSIS-, ritenendo che l'impresa -OMISSIS- non fosse tenuta a dichiarare la propria situazione di collegamento con il consorzio -OMISSIS-, pure partecipante alla gara.

La -OMISSIS-S.r.l. ha quindi adito il Consiglio di Giustizia Amministrativa, il quale, con ordinanza n.-OMISSIS-, ha sospeso l'efficacia della sentenza appellata e dei provvedimenti oggetto dell’impugnazione di prime cure.

Con nota prot. n. -OMISSIS-, la Provincia di -OMISSIS- ha comunicato al difensore della -OMISSIS-S.r.l. di avere ordinato, “ a seguito dell'ordinanza n.-OMISSIS- del C.G.A., la sospensione dei lavori 'avendo cura di mettere preventivamente in sicurezza tutte le lavorazioni già iniziate’ ”.

Successivamente, l'adito Giudice di secondo grado, in totale riforma della sentenza n. -OMISSIS-, ha stabilito l’illegittimità dell'ammissione alla gara dell'impresa-OMISSIS- e dell'aggiudicazione disposta in favore di quest'ultima, procedendo con sentenza n. -OMISSIS-, ad annullare la pronuncia del T.A.R. Catania e i provvedimenti impugnati in prime cure, con conseguente riconoscimento dell'aggiudicazione in favore della società ricorrente.

A seguito della sopra richiamata sentenza, la Provincia di -OMISSIS- ha proceduto alla risoluzione del contratto a suo tempo stipulato con l'impresa-OMISSIS- e ha disposto l'aggiudicazione della gara in favore della -OMISSIS-S.r.l..

Come comunicato dall'Amministrazione resistente con nota n. -OMISSIS-, l'ammontare delle lavorazioni residue da eseguire, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, è pari a € 267.346,90, a fronte dell'importo complessivo posto a base d'asta di € 1.557.000,00 e ciò in quanto, prima che la stazione appaltante procedesse alla sospensione dei lavori, di fatto l’impresa -OMISSIS- aveva già eseguito lavori per un importo pari ad € 856.949,50.

L’odierna ricorrente evidenzia, dunque, in conseguenza degli atti illegittimi adottati dalla stazione appaltante, poi annullati, di aver subito rilevanti danni economici, in conseguenza dell’impossibilità di procedere all'integrale esecuzione dei lavori dell’appalto; pertanto, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., la deducente ha affermato il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori sino al momento della stipula del contratto.

1.1. Si è costituita in giudizio la Provincia Regionale di -OMISSIS-, eccependo la nullità, l’inammissibilità, l’improcedibilità e in ogni caso l’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.

1.2. La parte ricorrente ha depositato documenti in data 23 dicembre 2022 e memoria in data 5 gennaio 2023; la parte resistente ha depositato replica in data 18 gennaio 2023.

1.3. All’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023, presenti i difensori della società ricorrente e della Provincia Regionale di -OMISSIS- resistente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità frapposta dalla resistente Provincia Regionale di -OMISSIS- per mancato deposito in giudizio da parte della deducente della prova del perfezionamento della notifica ex art. 45, comma 3, cod. proc. amm..

Argomenta la parte resistente che il ricorso è stato notificato per posta ai sensi dell’art. 3 della legge n. 53/1994 e che in atti si rinvengono i bollettini di spedizione ma non le cartoline verdi attestanti la prova del ricevimento delle notifiche.

1.1. L’eccezione è infondata.

Merita di essere premesso che con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha avanzato domanda di risarcimento del danno contro la Provincia Regionale di -OMISSIS- per i pregiudizi subiti dalla stessa deducente in conseguenza dell’avvenuta illegittima aggiudicazione in favore dell’impresa-OMISSIS- e conseguente parziale esecuzione dell’appalto di lavori in questione da parte dell’illegittima aggiudicataria.

Ne consegue che, nel giudizio in esame, l’unico soggetto legittimato passivamente è la Provincia Regionale di -OMISSIS- e che, quindi, l’ulteriore notificazioni del ricorso

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi