TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-05, n. 202300209
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2023
N. 00209/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06844/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6844 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, P M, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. A G in Roma, via Beccaria n.29;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’INPS -OMISSIS-, comunicato tramite posta elettronica certificata in data 8 aprile 2022, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, per il preteso difetto del requisito di ammissione di cui all’art. 2, lettera f, del bando di concorso (allegato n. 1);
- della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale n. 62 del 27 aprile 2022 (allegato n. 2) nella parte in cui non include la ricorrente tra gli idonei del concorso al 272esimo posto della graduatoria finale;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, lesivo dell'interesse della ricorrente, anche di estremi e contenuto sconosciuti e, ove dovesse occorrere e nei limiti delle censure articolate nei motivi di ricorso, del bando di concorso indetto dall’INPS con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 30 luglio 2021 e del Regolamento delle procedure di reclutamento del personale non dirigente a tempo indeterminato, adottato con determinazione presidenziale n. 162 del 7 novembre 2017.
nonché per la condanna dell’INPS
- alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale e all’inserimento della medesima nella graduatoria finale con il punteggio complessivo di 65,30;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La ricorrente, medico convenzionato INPS dal febbraio 2010, ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale INPS, indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 30 luglio 2021, pubblicato sulla G.U., 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n.78 del 1ottobre 2021 e sul sito internet dell’Istituto.
Superata la prova scritta con il punteggio di 30/30, la ricorrente veniva ammessa alla prova orale, anche questa superata con il punteggio di 26,80/30
La Commissione procedeva quindi alla valutazione dei titoli di studio e di servizio attribuendo alla ricorrente 8,50/20 punti.
Pertanto, la ricorrente, avendo conseguito il punteggio complessivo di 65,30, avrebbe dovuto essere inserita tra gli idonei al 272esimo posto della graduatoria finale, collocazione che potrebbe consentire alla medesima di potere essere assunta in servizio a seguito di scorrimento della graduatoria.
Espone tuttavia che dopo il superamento di tutte le prove concorsuali, nonostante l’esistenza di un decreto penale di condanna fosse stata dichiarata dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, l’INPS ha comunicato l’esclusione della ricorrente dal concorso con la seguente motivazione: “A seguito del completamento delle verifiche in merito a quanto da Lei dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso indicato in oggetto e mediante la consultazione del casellario giudiziale, è risultato che Lei è destinataria di sentenza penale di condanna di cui all'art. 2, lettera F), del bando di concorso rubricato “Requisiti per l’ammissione", il quale prevede: “lettera f) non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato che impediscano la costituzione o prosecuzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.” .
Inoltre, l’Amministrazione, “in ogni momento della procedura si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione - all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato.” Le comunico, pertanto, l’esclusione dalla procedura concorsuale indicata in oggetto in quanto la relativa condanna penale per il reato di “detenzione illegale di armi continuato in concorso, art. 81, 110 C.P., Art. 2 L. 02/10/1967 n. 895”, è da considerare causa di impedimento alla costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.”
1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione degli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, comma 9, lett. k, del bando di concorso. Violazione dell’art. 7, comma 2, del Regolamento delle procedure di reclutamento approvato con determinazione del Presidente dell’INPS n.162 del 7 novembre 2017. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto.
II) Violazione dell’art. 2, comma 1 lett. f) del bando e dell’art. 7, comma 1, lett. e comma 2, del Regolamento delle procedure di reclutamento per l’assunzione all’Inps del personale non dirigente a tempo