TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-04, n. 202411383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-04, n. 202411383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411383
Data del deposito : 4 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2024

N. 11383/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12881/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12881 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria dell’intestato Tribunale in Roma, via Flaminia, n. 189;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS- del 19 marzo 2019, notificato in data 25 giugno 2019, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dall’odierno ricorrente in data 6 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 31 maggio 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS- del 19 marzo 2019, notificato in data 25 giugno 2019, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dall’odierno ricorrente in data 6 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:

- In data 1 luglio 2000, scarcerazione eseguita G.I.P. di Brescia, con obbligo di dimora, (falsi in genere);

- in data 1 marzo 2004, scarcerazione eseguita del Tribunale di Bergamo con obbligo di presentarsi alla P.G. (rapina);

- in data 12 marzo 2009, sentenza irrevocabile il 18 luglio 2009, per somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.);

- in data 8 marzo 2010, sentenza divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2010, per somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.);

- con l’alias -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, risulta espulsione in data 12 febbraio1995 intimata dalla Prefettura di Lecce e in data 17 agosto 1997, segnalazione ai fini dell’inammissibilità spazio Schengen.

Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di concessione della cittadinanza e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale dell’8 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, alla quale il richiedente non faceva pervenire alcuna osservazione.

Avverso il provvedimento gravato si eccepiscono i vizi di “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 bis e 21 octies della legge n. 241/90 e dell’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs 142/2015, nonché eccesso di potere per errore nella motivazione e carenza istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità dell’azione amministrativa” , non avendo l’Amministrazione notificato il preavviso di rigetto né valutato la riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia in data 29 gennaio 2019, per i reati per i quali il ricorrente è stato condannato.

Il Ministero dell’Interno si è costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria in data 19 aprile 2024 il ricorrente ha rappresentato la propria estraneità ai fatti per i quali veniva scarcerato di essersi trattenuto nel luogo in cui il reato era stato commesso, al solo fine di rendere testimonianza di quanto accaduto, per cui una volta appurata la sua estraneità al reato veniva scarcerato.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 31 maggio 2024 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Osserva sul punto il Collegio, alla luce della giurisprudenza in formatasi in materia di concessione della cittadinanza, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” (e non deve) essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano

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