TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-18, n. 202201325

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-18, n. 202201325
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201325
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 01325/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00780/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2018, proposto da


EI

Towers S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M, G R e R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francalanci in Firenze, viale dei Mille 50;

contro

Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S F e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 31701 emessa dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche / Urbanistica e SUAP del Comune di Carrara in data 26 aprile 2018 ed inviata alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata, ricevuta il 3 maggio 2018, avente ad oggetto “pratica finalizzata al rilascio di provvedimento autorizzativo unico per l'esecuzione delle opere di riordino di una postazione destinata a comunicazioni elettroniche da realizzarsi su immobile posto in Carrara, loc. Santa Lucia, catastalmente distinto al foglio 48, mappali 609, 981, 982, 984, 613 e 633. Comunicazione ritiro provvedimento”, con la quale si comunicava l'accoglimento della menzionata pratica, informando la ricorrente che l'esecuzione delle opere è subordinata al pagamento di € 38.000, quale contributo per il costo di costruzione, pagamento sospeso “in attesa delle determinazioni che si dovranno assumere a seguito del pronunciamento del Giudice Amministrativo”;

- del regolamento presupposto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n. 14 in data 9 marzo 2006, recante criteri per la determinazione delle volumetrie e delle superfici assoggettate al pagamento del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, in particolare dell'art. 14 del regolamento stesso;

- per quanto occorrer possa, del provvedimento autorizzativo unico rilasciato dal Comune di Carrara n. 100 del 26 aprile 2018, ritirato dalla ricorrente il 14 maggio 2018, nella sola parte in cui riproduce in modo pedissequo la nota comunale gravata, evidenziando che “L'esecuzione delle opere di cui si tratta è subordinata al pagamento di contributo, commisurato alla percentuale sul costo di costruzione di cui all'art. 183 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 ed ammontante ad € 38.000,00 (Euro trentottomila/00)”, sospeso “in attesa delle determinazioni che si dovranno assumere a seguito del pronunciamento del Giudice Amministrativo”;

- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente, o comunque connesso o collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2022 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.

EI

Towers S.p.a. è un operatore di rete autorizzato, titolare della gestione di infrastrutture per la trasmissione di segnali televisivi sull’intero territorio nazionale.

Essa espone di aver chiesto al Comune di Carrara, nel febbraio 2016, l’autorizzazione unica per il riordino di una postazione per apparati radioelettrici mediante la realizzazione di un nuovo traliccio e due manufatti in sostituzione delle infrastrutture preesistenti (due tralicci e dieci box).

L’autorizzazione è stata rilasciata, con l’avvertimento che l’esecuzione delle opere sarebbe stata subordinata al pagamento di un contributo sul costo di costruzione dell’importo di 38.000,00 euro.

La richiesta comunale è stata impugnata dall’odierna ricorrente dinanzi a questo stesso T.A.R. (ricorso iscritto al n. 1440/2016 R.G.).

Nelle more, il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori perché iniziati oltre l’anno dalla comunicazione di avvio. Anche il provvedimento di sospensione è stato impugnato dinanzi al T.A.R. (ricorso n. 1541/2017 R.G.) da

EI

Towers, la quale ha nondimeno presentato in sede amministrativa due istanze, l’una diretta a ottenere l’accertamento di compatibilità in sanatoria delle opere già eseguite, l’altra per il rilascio di un nuovo permesso di costruire relativo alle opere occorrenti per completare l’intervento.

Le istanze sono state accolte dal Comune di Carrara, che, con il provvedimento autorizzativo unico n. 100/2018, ha ancora una volta subordinato l’esecuzione dei lavori di completamento al pagamento dell’importo di 38.000,00 euro a titolo di contributo sul costo di costruzione.

1.1. Sul presupposto che la pretesa comunale al versamento del contributo di costruzione sarebbe contraria alla legislazione europea e nazionale in materia di comunicazioni elettroniche, con il ricorso introduttivo del presente giudizio

EI

Towers S.p.a. impugna il predetto provvedimento autorizzativo n. 100/2018, unitamente alla nota comunale n. 31701 in pari data, e ne chiede l’annullamento sulla scorta di tre motivi in diritto. Il gravame è esteso al presupposto regolamento approvato dal Comune di Carrara con deliberazione consiliare n. 14/2006, recante criteri per la determinazione delle volumetrie e delle superfici assoggettate al pagamento del contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.

1.2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che resiste all’impugnativa.

1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nell’udienza straordinaria del 17 ottobre 2022, fissata nell’ambito del programma straordinario di smaltimento dell’arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per l’anno in corso e tenutasi da remoto, in video conferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a..

2. Con il primo motivo di ricorso, premesso che le disposizioni dettate dalla legge statale in tema di autorizzazione all’installazione di impianti di infrastrutture di comunicazione elettronica costituirebbero principi fondamentali della materia ai sensi dell’art. 117 co. 3 Cost.,

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