TAR Parma, sez. I, sentenza 2013-02-07, n. 201300030
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N. 00030/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2006, proposto da:
Itarca Italo Argentina Carni S,p,A., rappresentata e difesa dall’Avv. A M presso la quale elegge domicilio, in Parma, via Mistrali n. 4;
contro
Comune di Sant'Ilario D'Enza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P C, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Ramis, in Parma, borgo Tommasini n. 20;Sportello Unico Assoc. Comuni S.Ilario-Campegine-Gattatico;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 61/205 nella parte in cui determina gli oneri di urbanizzazione primaria a carico della ricorrente;
- della nota prot. n. 6454 del 12/5/2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Ilario D'Enza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto n. 4323 del 21 ottobre 1989, la Società ricorrente, concludeva con il Comune di Sant’Ilario d’Enza una convenzione avente lo scopo di disciplinare “l’utilizzo … dell’area di sua proprietà … destinata ad insediamenti con prevalente funzione produttiva”.
Detta convenzione, per quanto di interesse nel presente giudizio, all’art. 2, prevedeva che la superficie utilizzabile per l’edificazione di nuovi fabbricati, precisata in mq. 8844,6, potesse essere utilizzata “anche per singoli interventi, ciascuno dei quali [avrebbe dovuto] formare oggetto di specifica concessione”.
La medesima disposizione dava, altresì, atto che già era stata presentata una domanda di concessione (protocollata al n. 15320 in data 21 novembre 1987) riferita alla costruzione di un edificio industriale con uffici e mostra per una superficie pari a mq. 1727, con superficie accessoria di mq. 227,26 (assentita con concessione n. 165/87).
L’art. 3 della convenzione, in tema di oneri di urbanizzazione, con riferimento alle aree destinate all’edificazione, poneva a carico della Società ricorrente, “a propria cura e spese” la realizzazione delle opere di urbanizzazione consistenti “a) nell’impianto fognario, b) allacciamento alla rete idrica, del gas, del telefono, dell’energia elettrica …” ed ai sensi dell’art. 5, la realizzazione nell’area di proprietà di un sistema viario dalla stessa clausola specificato.
In base al successivo art. 6 riferito agli “oneri di cui agli artt. 5 e 10 della legge 28/1/87”, “il valore delle opere di urbanizzazione e di quelle costituenti il sistema viario … [sarebbe stato] computato in pagamento per intero degli oneri di urbanizzazione primaria relativi agli interventi” da realizzarsi nelle aree oggetto della convenzione con previsione, al momento del rilascio delle singole concessioni, del pagamento “degli oneri di urbanizzazione secondaria, della quota del contributo sul costo di costruzione e del contributo D, questi ultimi se e in quanto dovuti in relazione alla destinazione delle costruzioni, secondo le tariffe e con le modalità in vigore al momento”.
In attuazione di detta convenzione, in data 16 aprile 2005 la ricorrente presentava domanda di permesso di costruire su parte dell’area di proprietà per la realizzazione di un nuovo stabilimento il cui esito favorevole, veniva comunicato con nota n. 6454 del 12 maggio 2006 contenente gli importi per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e contributo D posti a carico della richiedente quantificati in € 52.023,13 dei quali € 34.586,35 per i soli oneri di urbanizzazione primaria.
Ritenendo che la descritta quantificazione non fosse rispondente alle previsioni convenzionali stante il mancato scomputo degli oneri già assolti ai sensi del richiamato art. 6 (valore delle opere di cui al precedente art. 5, anch’esso richiamato), la ricorrente rappresentava le proprie perplessità all’Amministrazione che, con nota n. 8966 del 4 luglio 2006, confermava la correttezza degli oneri quantificati evidenziando come il valore delle opere realizzate ex art. 5 fosse già stato “computato per intero in pagamento degli oneri di urbanizzazione in occasione del rilascio della concessione edilizia n. 165/1987 dell’1.9.1990, relativa alla costruzione di un nuovo edificio industriale per una superficie utile pari a 1921,70 mq”.
La ricorrente, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria nella misura quantificata dal Comune (effettuato al solo scopo di non incorrere nella decadenza della concessione), impugnava i provvedimenti in epigrafe specificati, limitatamente alla parte in cui determinano gli importi contestati, con domanda di accertamento del diritto all’esonero dal pagamento degli oneri in questione e con ulteriore domanda di condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme percepite.
All’esito della pubblica udienza del 9 gennaio 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’errata quantificazione degli oneri posti a proprio carico sostenendo che, in applicazione della vigente convenzione, gli interventi realizzati nell’area sarebbero soggetti al solo pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria mentre, gli oneri di urbanizzazione primaria dovrebbero considerarsi già assolti per tutta la superficie autorizzata (pari a mq. 8844,6, peraltro non ancora totalmente utilizzata) a seguito della realizzazione delle opere previste dagli artt. 3 e 5 della convenzione (rete viaria, impianto fognario, allacciamento alle reti idrica, del gas, del telefono e dell’energia elettrica).
L’Amministrazione contesta la posizione della ricorrente rilevando che il valore delle opere di urbanizzazione poste a carico della ricorrente, quantificate in convenzione e, precisamente, in un computo metrico allegato, e determinate in £ 29.895.400, avrebbero compensato unicamente gli importi riferiti agli oneri di urbanizzazione primaria relativi al primo intervento realizzato in virtù della citata concessione n. 165/87.
Il ricorso è infondato.
Le doglianze di parte ricorrente si fondano sull’assunto che l’atto convenzionale avesse quantificato la totalità degli oneri di urbanizzazione relativi a tutti gli interventi assentibili sull’area sino alla concorrenza della capacità edificatoria riconosciuta.
In realtà un tale significato non è ricavabile dall’esame del dato letterale delle disposizioni convenzionali sopra richiamate.
L’istituto dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione dei costi sostenuti per la realizzazione diretta di opere da parte del soggetto edificatore rappresenta una deroga al principio generale di onerosità del permesso di costruire .
Ne deriva che si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina legislativa vigente una preventiva quantificazione forfetaria degli oneri di urbanizzazione dovuti in relazione ad interventi edilizi futuri specificati unicamente in relazione alla superficie utilizzabile.
La Convenzione, d’altra parte, era chiara nel porre a carico della ricorrente, al momento del rilascio dei singoli titoli edilizi, il pagamento “degli oneri di urbanizzazione secondaria, della quota del contributo sul costo di costruzione e del contributo D, questi ultimi se e in quanto dovuti in relazione alla destinazione delle costruzioni, secondo le tariffe e con le modalità in vigore al momento” (art. 6, cit.): dato testuale che, con riferimento alla quantificazione degli oneri in questione, rinvia a successive determinazioni da effettuarsi sulla base di elementi (“tariffe” e “modalità”) non noti in un momento precedente alla effettiva richiesta della concessione.
Chiarito nei descritti sensi il significato della norma convenzionale, in capo all’Amministrazione doveva riconoscersi unicamente l’obbligo di scomputare i costi delle opere direttamente realizzate dalla ricorrente dagli oneri di urbanizzazione dovuti in relazione agli interventi assentiti in esecuzione della convenzione sottoscritta con la conseguenza che, una volta giunti a concorrenza di detti costi, gli oneri a carico della parte sono dovuti nella misura intera (sul punto deve rilevarsi che non vi sono contestazioni circa la quantificazione degli oneri di cui alla concessione n. 165/1987 così come non vi è contestazione circa l’effettiva corrispondenza di detto importo con i costi sostenuti per la realizzazione delle opere conteggiate a scomputo).
Nel caso di specie, gli oneri di urbanizzazione relativi alla concessione n. 165/87, non corrisposti in virtù del descritto meccanismo di scomputo, hanno assorbito i costi sostenuti per la realizzazione delle opere di cui all’art. 3 della convenzione, con obbligo della ricorrente di corrispondere gli importi riferiti a tutti i successivi interventi, come in effetti avvenuto (v. ampliamento della superficie di cui all’intervento già assentito con concessione n. 165/87 effettuato nel 1991 e di quello già assentito con concessione n. 70/1996).
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.