TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-05-19, n. 202100458
Ordinanza cautelare
27 novembre 2020
Decreto cautelare
19 giugno 2021
Sentenza
19 maggio 2021
Ordinanza cautelare
16 luglio 2021
Improcedibile
Sentenza
7 ottobre 2022
Ordinanza cautelare
27 novembre 2020
Sentenza
19 maggio 2021
Decreto cautelare
19 giugno 2021
Ordinanza cautelare
16 luglio 2021
Improcedibile
Sentenza
7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2021
N. 00458/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale socio amministratore della società -OMISSIS- s.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Bottazzi, Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Genova,
Via Martin Piaggio, n. 17/1 A-E;
contro
Comune di Loano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Masetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XXV aprile, n. 11a/3;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza n.-OMISSIS-a data -OMISSIS-, avente ad oggetto "ordinanza di rimessa in pristino all'ultimo stato autorizzato dell'immobile sito in Loano, via -OMISSIS-".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Loano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. Alessandro Enrico Basilico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è proprietario di due immobili in Loano.
Il primo, censito al fg.-OMISSIS-, fino al 2010 accoglieva l’ex -OMISSIS-”, mentre nel 2018 è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione finalizzato ad adibirlo a media struttura di vendita, in relazione al quale il ricorrente ha poi presentato varianti con la SCIA n. -OMISSIS-.
Il secondo, censito al fg. -OMISSIS-, adiacente all’altro, è adibito a uso residenziale e a sua volta è stato oggetto di ristrutturazione, per la quale è stata presentata la SCIA n. -OMISSIS-.
2. Il 12.06.2019, per entrambi gli interventi è stata comunicata la fine dei lavori.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, il Comune di Loano ha contestato la presenza di opere realizzate in difformità ai titoli rilasciati e ha ingiunto di ripristinare lo stato dei luoghi, riportandoli all’ultimo stato autorizzato, avvisando che, in caso d’inottemperanza, avrebbe proceduto alla demolizione d’ufficio e, per l’immobile di cui al mappale -OMISSIS-, all’acquisizione dell’area al patrimonio dell’Ente.
4. La parte attrice ha impugnato l’ordinanza con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui il Comune ha chiesto la trasposizione dinanzi al TAR.
5. Con atto di costituzione depositato per la prosecuzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale, il proprietario degli immobili ha insistito nel ricorso, chiedendo altresì la concessione della tutela cautelare.
6. Si è costituito in giudizio il Comune, resistendo all’impugnativa.
7. Con ordinanza n. 319 del 2010, l’esecutività del provvedimento impugnato è stata sospesa.
8. Nel prosieguo del giudizio, le parti hanno presentato ulteriori scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
9. All’udienza del 14.04.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. In via pregiudiziale, il Comune eccepisce l’inammissibilità dell’impugnativa, esponendo che il ricorrente già in passato, con la SCIA n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, aveva tentato di collegare i due edifici per cui è causa, e l’iniziativa era stata inibita dall’intervento dell’Amministrazione, che aveva annullato in autotutela le due SCIA con provvedimenti del -OMISSIS-e ordinato la rimessione in pristino degli immobili, in quanto le NTA al PRG vigente vietano in quella zona il cambio di destinazione da residenziale a commerciale; in questo contesto, secondo la tesi dell’Ente, il ricorrente, non avendo impugnato i provvedimenti di autotutela del 14.05.2019, avrebbe fatto acquiescenza rispetto al divieto di mutamento della destinazione d’uso e non avrebbe quindi interesse a censurare l’ordinanza oggetto di questo giudizio, che viene emessa proprio per la violazione di quel divieto.
11. L’eccezione è infondata.
A ben vedere, infatti, il ricorrente nega che vi sia stato mutamento di destinazione d’uso e questo