TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-06-05, n. 202303441
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Pubblicato il 05/06/2023
N. 03441/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M N e S D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, M M e I G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
I.C.-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1.del provvedimento, comunicato in data 16 febbraio 2023, con cui -OMISSIS-ha nuovamente aggiudicato a -OMISSIS-, in pretesa ottemperanza delle sentenze del TAR Campania n. -OMISSIS-e del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia presso gli insediamenti aziendali di Napoli (Lotto 3 – CIG-OMISSIS-);
2.della relazione del RUP del 19 gennaio 2023, nella quale si ritiene che l'offerta di -OMISSIS-sia congrua e sostenibile, e che i giustificativi prodotti non modifichino l'offerta presentata in gara;
3.del verbale di seduta pubblica del 27 settembre 2022, nella parte in cui, recependo le determinazioni della Commissione giudicatrice in merito alla rivalutazione dell'elemento progettuale concernete l'incremento delle frequenze del servizio, il RUP ha disposto la penalizzazione di -OMISSIS-, mantenendo invece invariato il punteggio tecnico originariamente attribuito a -OMISSIS-;
4.di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche se non conosciuti;
nonché
per la condanna
in via principale, al risarcimento al risarcimento del danno, in forma specifica, mediante l'annullamento degli atti impugnati e la conseguente aggiudicazione del servizio in favore di -OMISSIS-, esperite le verifiche di rito, previa occorrendo la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, con disponibilità dell'odierna ricorrente a subentrare nella titolarità dell'appalto, ovvero, in subordine, per equivalente economico, con riserva di articolare la relativa domanda in un separato e successivo giudizio.
quanto al ricorso incidentale, presentato da -OMISSIS-:
5.del provvedimento, comunicato in data 16 febbraio 2023, con cui -OMISSIS- ha nuovamente aggiudicato al RTI -OMISSIS-la procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia presso gli insediamenti aziendali di Napoli (Lotto 3 – CIG-OMISSIS-), nella parte in cui non ha escluso la società -OMISSIS- s.r.l. a fronte dell'ambiguità e contraddittorietà dell'offerta e comunque la sua inammissibilità/incongruità;
6.in parte qua, del verbale di seduta pubblica del 27 settembre 2022 nella parte in cui ha indebitamente confermato i punteggi di -OMISSIS-;
7.di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche se non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-. e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO che, con ricorso notificato in data 20/03/2023 e depositato in data 29/03/2023, la società -OMISSIS- s.r.l. premetteva in fatto che:
-con bando di gara spedito per la pubblicazione in GUUE in data -OMISSIS-, la -OMISSIS-(di seguito, “-OMISSIS-”) aveva indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento quadriennale del servizio di pulizia presso gli insediamenti aziendali di Roma e Napoli;
-il Lotto 3, l’unico di interesse ai fini del presente giudizio, aveva ad oggetto i servizi di pulizia da svolgersi presso la sede -OMISSIS- di Napoli, per un importo a base d’asta pari ad € 2.498.486,34, oltre IVA;
- il Disciplinare di gara prevedeva, tra i criteri di valutazione di natura discrezionale, che uno specifico punteggio fosse attribuito per l’«efficienza delle modalità e dei tempi di sostituzione degli addetti assenti» (criterio PT.2, punto 2: 3 punti) e per l’«incremento della frequenza di esecuzione
dell’attività» (criterio PT.3, punto 3: 10 punti),
-applicandosi la c.d. “clausola sociale”, con riferimento alle 16 unità di personale operativo già in forze presso il cantiere di Napoli, i concorrenti erano tenuti a presentare in gara un apposito progetto di riassorbimento;
-il Disciplinare disponeva infine, con previsione di cui tener conto ai fini della formulazione dell’offerta, che «i corrispettivi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, incluso anche l’eventuale rinnovo. Non è prevista la clausola di revisione»;
-alla scadenza del termine fissato negli atti di gara, 41 operatori avevano presentato offerta per il Lotto 3;tra questi, il costituendo RTI tra -OMISSIS- e IC-OMISSIS- (di seguito, “-OMISSIS-”) e -OMISSIS- (di seguito, “-OMISSIS-”);
-al termine del processo di valutazione delle offerte, si era posizionata al vertice della graduatoria -OMISSIS-, con un punteggio complessivo di 89,477 punti, seguita da -OMISSIS-, con 88,824 punti;
-in data 12 marzo 2022, ad esito del sub-procedimento di verifica di anomalia, la procedura era stata aggiudicata a -OMISSIS-;
-in data 15 marzo 2022 essa ricorrente aveva chiesto di avere accesso alla documentazione di -OMISSIS-;
-tale richiesta era stata tempestivamente evasa da -OMISSIS-, la quale, nella giornata successiva, aveva consegnato l’offerta tecnica e i giustificativi di -OMISSIS-;
-avendo rilevato significative criticità, anche con riguardo all’intervenuta modificazione in sede di giustificazioni degli impegni assunti da -OMISSIS-nella propria offerta tecnica, -OMISSIS- aveva impugnato gli esiti della procedura dinnanzi a codesto ecc.mo TAR;
-che l’impugnativa era stata accolta con sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-;
-con pronuncia n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato aveva integralmente confermato l’esito del giudizio di prime cure, ampliando il perimetro di accoglimento dei motivi originariamente dedotti da -OMISSIS-, con una serie di statuizioni dotate di una ancor più specifica portata conformativa;
-la -OMISSIS- aveva, quindi, proceduto nella seduta pubblica del 27 settembre alla rivalutazione delle offerte di -OMISSIS-e -OMISSIS-;
-si era, però, appreso che, a dispetto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, non solo il punteggio di -OMISSIS-era stato integralmente confermato, ma addirittura essa ricorrente era stata penalizzata, sottraendole quel tanto che bastava di punteggio per farla retrocedere in terza posizione, alle spalle di -OMISSIS-;
-con nota in pari data, oltre a contestare le nuove valutazioni espresse dalla commessione, essa ricorrente aveva evidenziato che -OMISSIS- era un’impresa interdetta per mafia, e che quindi non avrebbe mai dovuto essere ammessa in gara, diffidando la stazione appaltante a disporne l’esclusione;
-a seguito di tale diffida, -OMISSIS- era stata estromessa dalla gara, sicché -OMISSIS- ha riacquisito la propria originaria posizione di impresa seconda graduata;
-in data 15 febbraio 2023 era entrato in servizio il nuovo gestore, individuato all’esito della gara-ponte, con contestuale passaggio di consegne da parte di -OMISSIS-;
-solo in data 16 febbraio 2023 era stata comunicata la nuova aggiudicazione in favore della controinteressata -OMISSIS-;
-essa ricorrente aveva immediatamente chiesto di avere accesso ai giustificativi e ai verbali del RUP, precisando di essere portatrice, «come parte del giudizio da cui è scaturito il giudicato oggetto di esecuzione, di un interesse inoppugnabile a verificare che le nuove determinazioni assunte da codesto spett.le ente non si pongano in violazione e/o elusione delle statuizioni rese dal Giudice amministrativo»;
-la stazione appaltante, dopo aver prospettato in prima battuta il differimento dell’accesso e aver consentito l’accesso a documentazione in larga parte oscurata, aveva poi reso integralmente disponibile la documentazione richiesta;
-esaminati i documenti, essa ricorrente aveva potuto constatare che nei nuovi giustificativi, -OMISSIS-aveva riproposto, con riguardo al sistema di sostituzione degli addetti assenti, le medesime soluzioni già ritenute illegittime da questo TAR e dal Consiglio di Stato in sede di impugnativa della precedente aggiudicazione;
-l’offerta di -OMISSIS-risultava, inoltre, matematicamente in perdita, per quasi 90.000,00 euro: sia perché, pur avendo la stazione appaltante espressamente richiesto all’operatore economico di tenere conto di tutti gli aumenti retributivi previsti dal nuovo