TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-02-06, n. 202400457
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Testo completo
Pubblicato il 06/02/2024
N. 00457/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, Comando Regionale Sicilia, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento n°-OMISSIS-con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di 2 giorni di consegna di rigore irrogata in data-OMISSIS-;
- della medesima sanzione del -OMISSIS-;
- di tutti gli atti istruttori e segnatamente avverso l'avvio del procedimento disciplinare con la nota di contestazione del -OMISSIS- trasmesso con nota del -OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS-, ivi compreso l'allegato verbale con cui in virtù della sanzione sopra indicata è stato denegato al ricorrente lo scatto di carriera di qualifica di “cariche speciali” ai sensi dell'art. 34, comma 5 bis del d.lgs. n. 199/1995;
- nonché di ogni eventuale atto presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, Comando Regionale Sicilia, -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS-, unitamente ad altri militari (L’-OMISSIS-", e il -OMISSIS-) è stato sottoposto al procedimento penale n. -OMISSIS-avviato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.
I fatti giudiziari contestati ai citati militari, componenti dell'allora pattuglia impegnata in attività ispettiva, sono stati accertati in ragione di evidenze indiziarie emerse da intercettazioni telefoniche svolte nell'ambito di un altro procedimento penale (n. -OMISSIS-) avviato nei confronti di -OMISSIS-dalla medesima Procura. Tra la metà di ottobre e la prima decade di novembre del 2013, gli indagati avrebbero indicato nei fogli di servizio ore lavorative mai effettuate, attestando la loro presenza presso la sede di una società sottoposta a verifica fiscale, ossia presso gli uffici del -OMISSIS- mentre, in realtà, dalle conversazioni telefoniche intrattenute dai militari e dal posizionamento delle celle telefoniche era emerso che gli stessi si trovassero, per finalità estranee al servizio, in luoghi diversi da quelli dichiarati.
Il-OMISSIS- odierno ricorrente, veniva rinviato a giudizio -OMISSIS- per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 (Concorso formale. Reato continuato), 110 (Concorso di persone nel reato) 479 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) c.p. e per il delitto di cui agli artt. 61, n. 9 (Circostanze aggravanti comuni), 81 (Concorso formale. Reato continuato), 110 (Concorso di persone nel reato) e 640, comma 2 (Truffa) c.p..
La vicenda giudiziaria si è conclusa con sentenza del Tribunale Penale di Catania n. -OMISSIS-e acquisita dall'Amministrazione militare in data 5.08.2022, di assoluzione nei confronti dei tre imputati “perché il fatto non sussiste".
Nella motivazione della pronuncia assolutoria si legge: 1."[...] il foglio di servizio sul quale sarebbe stata posta in essere la falsa rappresentazione della realtà, di fatto non costituisce atto pubblico e come tale non rientra nelle previsioni di cui all'art. 479 così come contestato "; 2."[ ... ] gli artifici e raggiri costituenti il delitto di truffa avrebbero avuto come oggetto un atto quale il foglio di servizio la cui redazione non ha costituito una falsa rappresentazione della realtà proprio per le motivazioni sopra indicate ".
Conclusa la vicenda giudiziaria, il -OMISSIS-, all'esito della valutazione operate dal Comandante Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale, ha avviato nei confronti del -OMISSIS- un procedimento disciplinare di Corpo ai sensi dell'art. 1399 del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare). Il procedimento disciplinare si è concluso con la sanzione disciplinare di 2 giorni di consegna di rigore, irrogata in data 19.01.2023 dal -OMISSIS-ai sensi degli artt. 717, 729, 740 e 751 comma 2, lett. a), n. 3) e 23) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), con la seguente motivazione: “ Ispettore del Corpo, unitamente ad altri militari asseverava, reiteratamente, annotandoli sui fogli di servizio Mod. 23 - Serie N - e sui verbali di verifiche fiscali, turni di servizio non corrispondenti a quelli realmente effettuati. Con tale condotta contravveniva ai doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato, trasgredendo abitualmente le disposizioni che regolano l'orario di servizio e il suo funzionamento, nonché lo svolgimento delle operazioni. La mancanza è stata commessa in -OMISSIS- ".
Avverso tale sanzione il -OMISSIS- ha esperito ricorso gerarchico, respinto con determinazione n. -OMISSIS-
2. Con ricorso ritualmente notificato in data 12.06.2023 e depositato il 13.06.2023, il -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, i seguenti atti: 1) il provvedimento n° -OMISSIS-con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dallo stesso presentato avverso la sanzione disciplinare di 2 giorni di consegna di rigore irrogata in data-OMISSIS-; 2) ove occorra, la medesima sanzione del -OMISSIS-; 3) tutti gli atti istruttori e segnatamente l’avvio del procedimento disciplinare disposto con la nota di contestazione del -OMISSIS-, trasmesso con nota del -OMISSIS-; 4) la nota del -OMISSIS-, ivi compreso l’allegato verbale, con cui, in virtù della sanzione sopra indicata, è stato denegato al ricorrente lo scatto di carriera di qualifica di “cariche speciali” ai sensi dell’art. 34 comma 5 bis del d.lgs. 12.5.1995 n° 199 che altrimenti sarebbe maturato in suo favore; 5) nonché ogni eventuale atto presupposto, allo stato non conosciuto.
I suddetti provvedimenti sono stati censurati per i seguenti motivi: 1) Violazione articolo 1392 e 1398 del d.lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento militare). Intervenuta decadenza per tardività dell’avvio del procedimento disciplinare. Difetto di motivazione ; 2) In subordine, violazione sotto altro profilo degli articoli 1392 e 1398 del d.lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento militare). Intervenuta decadenza per tardività dell’avvio del procedimento disciplinare ; 3) In ulteriore subordine, difetto di motivazione ; 4) Sul merito. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia e sproporzione ; 5) Ancora sul merito. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia e sproporzione ; 6) Illegittimità derivata del provvedimento del 19.05.2023.
2.1. Con il primo motivo di gravame viene rilevato che all’epoca dei fatti contestati fosse ancora vigente la cd. “pregiudiziale penale”, contenuta sia nell’art. 1392 che nell’art. 1398 del d.lgs. 66/2010, secondo cui in presenza di un “procedimento penale” il procedimento disciplinare può essere iniziato e, ove iniziato, deve essere sospeso. In mancanza di procedimento penale, il relativo procedimento disciplinare deve essere avviato entro 90 giorni e concluso entro 270 giorni.
Avendo appreso notizia della vicenda sin dal -OMISSIS- ed essendo sopraggiunta la richiesta di rinvio a giudizio solo in data -OMISSIS- il Comando della Guardia di Finanza sarebbe incorso in errore nel ritenere che la pendenza dell’indagine penale fosse sufficiente a far scattare la c.d. “pregiudiziale penale” con conseguente sospensione del procedimento disciplinare. A determinare la sospensione di tale procedimento, continua il ricorrente, sarebbe soltanto l’esercizio dell’azione penale e la conseguente assunzione della veste di imputato del soggetto al quale è attribuito il fatto di rilevanza penale, tramite la richiesta di rinvio a giudizio.
2.2. Con la seconda doglianza, la quale viene dedotta in via subordinata, parte ricorrente lamenta che il Comando della Guardia di Finanza sia incorso in un’insanabile decadenza anche per aver omesso di avviare il procedimento disciplinare entro novanta giorni dalla sentenza assolutoria conclusiva del giudizio penale, la quale è divenuta irrevocabile in data 24.7.2022 ed è stata acquisita dall’Ufficio in data 5.8.2022.
Il procedimento disciplinare è stato avviato con atto notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, sebbene il termine ultimo per l’avvio del procedimento disciplinare, secondo il ricorrente, fosse il 22.10.2022 (o al più il 3.11.2022), in coerenza con quanto previsto dall’art. 1398 del d.lgs. 66/2010 in materia di sanzioni di corpo.
2.3. Con la terza censura, presentata in via ulteriormente subordinata, viene rilevato che, anche ove si ritenesse che il termine di novanta giorni sia superabile, l’Amministrazione militare avrebbe comunque dovuto motivarne le ragioni, evidenziando e richiamando la complessità delle indagini e dell’istruttoria.
2.4. Con il quarto motivo viene sostenuto che, in considerazione della formula liberatoria con la quale è stata disposta l’assoluzione nel procedimento penale (“perché il fatto non sussiste”), il Comando della Guardia di Finanza non avrebbe dovuto sostenere l’accusa nel correlato procedimento disciplinare, dovendo quantomeno compiere una propria autonoma istruttoria finalizzata a dare rilevanza propria a quei fatti che, invece, non erano stati considerati rilevanti