TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2009-01-12, n. 200900013
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N. 00013/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01544/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2008, proposto da:
MARIA IYAMU, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Susa, 32;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento del Questore di Torino prot. n. 303/2008, adottato in data sconosciuta, notificato alla ricorrente il 3/10/2008, avente ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;
2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Dato atto della costituzione, nell’odierna camera di consiglio, del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45, giusta il relativo verbale;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/01/2009 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario procedere, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta, all’integrazione degli elementi di giudizio;