TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-02-23, n. 201000076
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N. 00076/2010 REG.SEN.
N. 00447/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 447 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S P, P F, G G, E D, F D, rappresentati e difesi dall'avv. S S, con domicilio eletto presso Manuel Virgili in Ancona, c.so Garibaldi, 43;
contro
Comune di Isola del Piano, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso Maurizio Minucci Avv. in Ancona, corso Garibaldi, 43;
Provincia di Pesaro e Urbino;
nei confronti di
G S, R Z;
L.C. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. A V, con domicilio eletto presso Domenico D'Alessio Avv. in Ancona, via Giannelli, 36;
per l'annullamento
- della delibera di Consiglio Comunale di Isola del Piano n.8 del 21.3.2008 avente ad oggetto adozione del piano di lottizzazione area produttiva tipo D2.1;
- della delibera di Consiglio Comunale n.23 del 6.5.2008 avente ad oggetto l'integrazione della delibera C.C. n.8 del 21.3.2008;
- della delibera di Consiglio Comunale di Isola del Piano n. 40 del 31.7.2008 avente ad oggetto approvazione del piano di lottizzazione area produttiva tipo D2.1.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Isola del Piano e di L.C. S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnano le delibere consiliari nn. 8/2008 e 23/2008 aventi ad oggetto l’adozione del piano di lottizzazione area produttiva tipo D2.1.
La lottizzazione della predetta area D2.1 completa l'esistente area produttiva di completamento D1, prevedendo la realizzazione di 3 distinti capannoni di superficie complessiva pari a 22.800 mq e rispettivamente di mq. 15.200, mq. 5.200 e mq. 2.400.
Al riguardo deducono le seguenti censure:
1. Violazione della Legge n. 431/85, del D.Lgs. n. 490/99 e del D.Lgs. n. 42/2004, nonché eccesso di potere sotto variati profili. In particolare viene dedotto che il 40% dell'area di espansione D2.1 ricade nel vincolo di inedificabilità. Inoltre viene lamentato che l'amministrazione avrebbe dovuto ponderare bene dette circostanze oltre a valutare che il piano di lottizzazione si aggiunge all'area produttiva esistente già critica sotto il profilo paesaggistico (la zona sarebbe quindi già compromessa per cui la valutazione era ancora più delicata). Infine i ricorrenti deducono che in occasione dell'approvazione del PRG (2000) e della variante allo stesso PRG (2003) la Provincia aveva espresso perplessità riguardo l'area di completamento (relativamente a viabilità e impatto sul territorio) che avrebbero dovuto ispirare una maggiore ponderazione;
2. Violazione della Legge n. 431/85, del D.Lgs. n. 490/99 e del D.Lgs. n. 42/2004 perché l'impugnato piano di lottizzazione sarebbe in contrasto con i vincoli derivanti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
3. Violazione degli artt. 31 e 33 della L.r. n. 34/92 e dell’art. 52 del RE poiché il progetto di piano il lottizzazione sarebbe carente della seguente documentazione obbligatoria: indicazione sulla destinazione d'uso delle aree;indicazione dei termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione;indicazioni circa il rispetto dei perimetri morfologici naturali e del rispetto e miglioramento del sistema botanico- vegetazionale;carenza dei progetti sotto il profilo del grado di sviluppo tecnico ex art. 4 Legge n. 10/77. Ciò comporterebbe l'impossibilità di valutare compiutamente il progetto e la sua realizzazione in relazione alle esigenze di protezione ambientale che l'area richiede;
4. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. A giudizio dei ricorrenti il Comune non ha tenuto conto della prescrizione provinciale impartita in occasione dell'approvazione del PRG (2000) e della variante allo stesso PRG (2003) di elaborare un progetto preliminare di tracciato stradale che evitasse il transito pesante dentro il paese. Resta quindi illegittimamente irrisolto il problema della viabilità;
5. Violazione dell’art. 6 punto 3 D.Lgs. 4/08, dell’art. 3 lett. c) DGR 14.4.2008 n. 561, della Legge 4/2008, poiché avrebbe dovuto essere effettuata la valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione di impatto ambientale (VIA). In conclusione i ricorrenti contestano la decisione dell'Amministrazione di non sottoporre l'intervento a VAS perché fuorviata dagli elaborati progettuali dai quali non emerge che tipo di attività si andrà in concreto ad insediare.
Nelle more di decisione del ricorso interveniva la delibera consiliare 31.7.2008 n. 40 di approvazione definitiva del piano di lottizzazione in oggetto, che veniva conseguentemente impugnata con ricorso per motivi aggiunti.
Quest'ultimo ricorso contiene un'unica ed articolata censura di violazione della L.r. n. 34/92 ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare i ricorrenti deducono che nell'approvare definitivamente il PL non è stata adempiuta la prescrizione provinciale di cui alla lett. h) (DGP n. 219/08) di redigere un progetto per la risoluzione del problema di viabilità e dell'accesso alla lottizzazione bypassando il paese (collegando così la lottizzazione direttamente alla strada provinciale).
Va inoltre osservato che dalla premessa di fatto contenuta nel citato ricorso per motivi aggiunti emerge, nella sostanza, una ulteriore censura, dedotta perlomeno sotto il profilo dell'eccesso di potere, per pretesa inosservanza delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza con nota 18.7.2008 n. 10128.
Si è costituito in giudizio il Comune di Isola del Piano che deduce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo poiché rivolto contro la delibera di adozione da considerarsi mero atto infra procedimentale. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso poiché non risultano essere state tempestivamente impugnate le prescrizioni di PRG di cui l'odierno piano di lottizzazione costituisce fase attuativa. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituita la contro interessata Soc. L.C. Spa che propone eccezioni preliminari e deduzioni di merito analoghe a quelle dedotte dall'amministrazione resistente. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità dei motivi riguardanti le questioni viabilistiche perché non emergerebbe quale pregiudizio possa riflettersi sulla situazione giuridica dei ricorrenti.
Nel corso del giudizio veniva adottata una prima ordinanza istruttoria 4.12.2008 n. 662 diretta ad acquisire chiarimenti e precisazioni sulla compatibilità tra gli elaborati progettuali del PL approvato con le necessarie modifiche che scaturiscono dalle osservazioni della Provincia e dal parere “di larga massima” favorevole della Soprintendenza, in grado di incidere sulla forma e sul posizionamento degli edifici ed in genere su aspetti urbanisticamente rilevanti.
Veniva poi disposto un ulteriore adempimento istruttorio (cfr. Ord. 16.6.2009 n. 53) per acquisire la seguente documentazione:
- planimetria generale della zona con evidenziate: le previsioni di PRG, i vincoli esistenti e la relativa estensione, le previsioni del piano di lottizzazione, gli edifici esistenti e relative destinazioni (entro un ambito territoriale sufficientemente esteso per comprendere l’effettivo contesto di riferimento), la viabilità locale esistente e di progetto, il centro abitato del Capoluogo comunale e la viabilità provinciale;
- elaborati definitivi che compongono il piano di lottizzazione, eventualmente rielaborati a seguito del recepimento delle prescrizioni avvenuto in sede di approvazione finale. La trasmissione avrebbe dovuto limitarsi agli elaborati che non sono già stati acquisiti agli atti di causa dandone contestualmente atto nella relazione di accompagnamento;
- relazione tecnica riguardante le problematiche connesse con il traffico pesante cui fa riferimento la prescrizione di cui alla lett. h) della delibera di Giunta Provinciale n. 219/2008 corredata dei documenti planimetrici esplicativi.
All’udienza del 27.1.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO