TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-07-08, n. 201400371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-07-08, n. 201400371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201400371
Data del deposito : 8 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00403/2012 REG.RIC.

N. 00371/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00403/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 403 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G D F Plli, M P, rappresentati e difesi dall'avv. U S, con domicilio eletto presso l’avv.M Mariani in Perugia, via Podiani, 17;

contro

C.I.P.E. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Regione Umbria, rappresentato e difeso dagli avv. P M, C Iannotti, con domicilio eletto presso l’avv. P M in Perugia, corso Vannucci, 30;

nei confronti di

Giovannini Costruttori S.a.s. di G F C., R.T.I. Giovannini Costruttori S.a.s. di G F &
C., Tra.Mo.Ter. S.r.l.;

per l'annullamento

delibera

CIPE

27.5.2004 n. 15 - approvazione del progetto preliminare della piattaforma logistica di Terni Narni.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.I.P.E. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Umbria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Ai sigg.ri G D F Plli e M P sono stati comunicati, con nota prot. 68448 del 3/5/2012, l’avvenuta approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo della piattaforma logistica Narni-Terni e la determinazione dirigenziale n. 2303 del 13/3/2009 di approvazione del progetto definitivo della gara d’appalto: sono, in particolare, state assoggettate ad esproprio le part.lle 46, 47, 193/p, 136, 139, 141, 142, fg. 28, del comune di Narni in strada vicinale di Pescecotto.

1.1. In esito all’accesso sono, poi, state acquisite la delibera CIPE n. 81 dell’1/8/2008, di approvazione del progetto definitivo (stralcio) della piattaforma logistica di Terni-Narni e la delibera CIPE n. 15 del 27/5/2004, di approvazione del progetto preliminare.

1.2. I provvedimenti seguono alle relazioni istruttorie del Ministero delle infrastrutture sui progetti preliminari delle piattaforme logistiche di Terni-Narni, Foligno e Città di Castello: sui progetti, ciascuno di estensione inferiore ai 20 ettari, la Regione ha espresso il proprio assenso, ai fini dell’intesa sulla localizzazione e ha dichiarato che per le opere non necessitano la VIA nazionale e quella regionale ai sensi della L.R. n. 11/1998.

1.3. Successivamente all’individuazione nella regione Umbria del soggetto aggiudicatore del progetto preliminare dell’intervento, i progetti definitivi sono stati trasmessi al Ministero, agli enti competenti e ai soggetti gestori delle interferenze: la Regione ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto “piattaforma logistica di Terni-Narni” e altrettanto ha fatto il Ministero per i beni culturali.

1.4. Dopo l’approvazione ad opera del CIPE, il 1 agosto 2008, del progetto definitivo del primo stralcio funzionale della piattaforma logistica, la Regione ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dell’appalto il 21 marzo 2011 e, con la determinazione dirigenziale n. 3358 del 16/5/2011, ha aggiudicato in VIA definitiva la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori al RTI Giovannini Costruttori s.a.s. di G F &
C. con TRA.MO.TER. S.r.l.

1.5. La società Giovannini costruttori ha poi trasmesso alla Regione il piano particellare di esproprio afferente il progetto esecutivo da cui si evince che l’opera, per superare talune interferenze, avrebbe occupato alcune particelle non comprese nel piano di esproprio individuato nella progettazione definitiva.

1.6. La Regione, con determina n. 9701 del 21/12/2011, riconosciuta la necessità di apportare variazioni al progetto definitivo, ha preso atto del piano particellare di esproprio del progetto esecutivo in corso di redazione e proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento.

2. I ricorrenti affermano che il solo primo stralcio dell’opera impegna 199.855 mq. di terreno dei quali 78.390 mq. di loro proprietà: dal frazionamento che segue alla realizzazione, i ricorrenti rimarrebbero titolari solamente di particelle residue e di un fabbricato con problematiche derivanti dal vincolo imposto dal PAI approvato dall’A.d.B. del Fiume Tevere.

2.1. Nell’atto introduttivo del giudizio sono prospettati i seguenti motivi:

I - violazione del principio della partecipazione di cui alla legge n. 241/1990: nonostante rechi uno specifico vincolo pre-ablatorio, la delibera CIPE non permette alcuna forma di partecipazione senza che ciò possa essere giustificato dall’art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 190/2002 perché costituzionalmente illegittimo in mancanza di espressa previsione nella delega di cui alla L. n . 443/2001;

II – violazione della L. n. 443/2001: con il frazionamento delle aree oggetto di esproprio è stata elusa la valutazione d’impatto ambientale;

III - violazione della L. n. 443/2001: non è stato dato alcun avviso dell’approvazione del progetto preliminare né del progetto definitivo;

IV - nullità della delibera CIPE n. 81/2008: la delibera è firmata - nella qualità di presidente - da un soggetto diverso dal presidente del Consiglio dei ministri;

V - illegittimità derivata delle determinazioni dirigenziali n. 2303 del 13/3/2009 e n. 9701 del 21/12/2011;

VI - violazione dell’art. 169 c o. 3, D.Lgs. n. 163/2006: le varianti apportate dalla determinazione dirigenziale n. 9701 del 21 dicembre 2011 non osservano il principio di tipicità degli atti.

2.2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica si è costituito con controricorso.

3. Con atto consegnato per notifica il 29/10/2012 sono impugnati - con primi motivi aggiunti - la delibera di G.R. n. 819 del 3/7/2012 recante approvazione del progetto esecutivo di variante-primo stralcio e del piano particellare di esproprio e occupazione nonché il decreto n. 2 del 12/7/2012 di occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio delle part.lle 46, 47, 193/p, 136, 139, 141, 142 fg. 28 Comune di Narni, strada vicinale di Pescecotto.

3.1. Sono dedotti due distinti motivi, precisamente:

A1 - eccesso di potere e illegittimità derivata dalla delibera CIPE n. 15/2004;

B1 - illegittimità per difetto di notifica della delibera di G.R. n. 819/2012 di approvazione del progetto esecutivo della variante primo stralcio.

3.2. Con ordinanza presidenziale n. 319/2012 del 20 dicembre 2012, è stata disposta l’acquisizione dei documenti richiesti dai ricorrenti con l’istanza in data 31 ottobre 2012: i documenti sono stati depositati dall’Avvocatura dello Stato in data 22 febbraio e 18 aprile 2013.

3.3. Con atto datato 2 agosto 2013, si è costituita in giudizio la Regione Umbria che ha depositato documenti in data 24 ottobre 2013 e ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Avverso il decreto n. 6 del 29 agosto 2013 avente ad oggetto: “esproprio dei beni immobili occorrenti per la realizzazione della piattaforma logistica di Terni-Narni nei comuni di Terni e di Narni”, sono stati proposti i seguenti secondi motivi aggiunti.

A2 - illegittimità derivata da precedenti provvedimenti;

B2 - violazione dell’art. 23, co. 1, lett. c) d.p.r. n. 327/2001: il provvedimento non determina l’indennità espropriativa;

C2 - difetto di motivazione: il provvedimento non reca alcuna motivazione circa l’urgenza qualificata a sostegno dell’occupazione.

4.1. In data 4/6/2014 l’Avvocatura dello stato ha depositato documenti.

4.2. In data 16/5-3/6/2014 la regione Umbria ha depositato documenti.

4.3. I ricorrenti hanno prodotto memoria di discussione e memoria di replica.

4.4. L’Avvocatura dello stato e la regione Umbria hanno prodotto memoria di discussione.

DIRITTO

1. In relazione alla comunicazione prot. 68448 del 3/5/2012 dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo della piattaforma logistica Narni-Terni da parte del CIPE, i sigg.ri G D F Plli e M P, nella qualità di proprietari le part.lle 46, 47, 193/p, 136, 139, 141, 142, fg. 28, del comune di Narni in strada vicinale di Pescecotto, assoggettate ad esproprio, impugnano i seguenti atti e provvedimenti:

1.1. Con il ricorso introduttivo consegnato per notifica il 3 luglio 2012:

- la delibera CIPE n. 15 del 27/5/2004, di approvazione del progetto preliminare della piattaforma logistica di Terni-Narni;

- la delibera CIPE n. 81 dell’1/8/2008, di approvazione del progetto definitivo (stralcio) della piattaforma logistica;

- la determinazione dirigenziale n. 2303 del 13/3/2009 della regione Umbria di approvazione del progetto definitivo della gara d’appalto;

- la determinazione dirigenziale n. 9701 del 21 dicembre 2011 della regione Umbria di approvazione del piano per le espropriazioni e imposizione di servitù e occupazioni.

1.2. Con i primi motivi aggiunti consegnati per notifica il 29 ottobre 2012 sono impugnati:

- la delibera di G.R. n. 819 del 3/7/2012 di approvazione del progetto esecutivo di variante-primo stralcio e del piano particellare di esproprio e occupazione;

- il decreto n. 2 del 12/7/2012 di occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio delle part.lle 46, 47, 193/p, 136, 139, 141, 142 fg. 28 Comune di Narni, strada vicinale di Pescecotto.

1.3. Con i secondi motivi aggiunti consegnati per notifica il 30 novembre 2013 sono impugnati:

- il decreto n. 6 del 29 agosto 2013 di esproprio dei beni immobili occorrenti per la realizzazione della piattaforma logistica di Terni-Narni nei comuni di Terni e di Narni.

2. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni d’incompetenza per territorio del giudice adito nei confronti del Tar del Lazio e quella d’irricevibilità del ricorso introduttivo, entrambe sollevate dall’Avvocatura dello Stato.

2.1. La prima delle suddette eccezioni è infondata.

2.1.1. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 secondo periodo, D.Lgs. n. 104/2010 «il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede».

2.1.2. Salve le ipotesi di competenza funzionale stabilite all’art. 14, D.Lgs. n. 104/2010, per i provvedimenti adottati da un organo centrale dell'amministrazione statale, il criterio (principale) della sede dell’autorità emanante, d’individuazione del giudice competente, è sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell'atto qualora essi si esplichino in luogo compreso nella circoscrizione territoriale di uno specifico tribunale amministrativo regionale (Cons. St. ad. plen., 4 febbraio 2013, n. 3).

2.1.3. E’ oggetto della delibera CIPE n. 81 dell’1/8/2008 il «Programma delle infrastrutture strategiche piastra logistica umbra: piattaforma logistica di Terni-Narni. Approvazione del progetto definitivo». È analogamente oggetto delibera CIPE n. 15 del 27/5/2004, l’approvazione del progetto preliminare della medesima piattaforma logistica.

2.1.4. Ancorché adottato da un organo centrale qual è il CIPE, il programma di infrastrutture strategiche di che trattasi incide il territorio di Terni e Narni: in conformità al criterio dell'efficacia spaziale ove incide la potestà pubblicistica esercitata, il tribunale territoriale è stato correttamente individuato da parte ricorrente.

2.1.5. L’eccezione va perciò respinta e va dichiarata la competenza del tribunale adito.

2.2. E’ invece fondata e meritevole di positiva valutazione la seconda delle eccezioni, svolta dalle Amministrazioni resistenti, d’irricevibilità dell’atto introduttivo, nella considerazione che il termine per la proposizione del gravame decorreva dalla pubblicazione in G.U. delle delibere del C.I.P.E., avvenuta, rispettivamente, il 2 febbraio 2009 (per la delibera n. 81 dell’1 agosto 2008, di approvazione del progetto definitivo) ed il 29 dicembre 2004 (per la delibera n. 15 del 27 maggio 2004, di approvazione del progetto preliminare), con conseguente irrilevanza della diversa e successiva acquisizione di notizia da parte dei ricorrenti (Tar Umbria, sez. I, 6 giugno 2013, n. 327).

2.2.1. Con riguardo al progetto preliminare, l’art. 3, co.

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