TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-04-11, n. 202301180

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-04-11, n. 202301180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301180
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 01180/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01441/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2022, proposto da
MA RA, MA AL, ET RI, TA IT, CE AL, IA NC, CI TA, AN IT, NA AV, MA RA SC, MO LA LL e MA DO, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, rappresentata e difesoa dall'avvocato Danilo Vallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la condanna

dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno chiesto: a) accertarsi la responsabilità dell'Amministrazione intimata per i danni derivanti dall’ingiustificato ritardo nella procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili; b) condannarsi l’Amministrazione al risarcimento del danni, da identificarsi direttamente nella differenza tra la mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione prevista dal contratto collettivo e l’assegno ASU effettivamente percepito o in via subordinata nella misura dei due terzi della retribuzione (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero percepito ove fossero stati tempestivamente immessi in servizio e nei due terzi del danno patito per l'impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d'impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con deliberazione n. 449 del 15 maggio 2009 l'Azienda ha approvato i1 piano programmatico delle assunzioni e delle stabilizzazioni per l’anno 2009, includendovi la stabilizzazione a tempo indeterminato di cui si tratta; b) gli odierni ricorrenti, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione a provvedere in merito alla stabilizzazione, hanno proposto ricorso - n. 2000/11 - innanzi al giudice del lavoro di Ragusa, il quale, con sentenza n. 81 dell’anno 2013, ha dichiarato il loro diritto alla stabilizzazione e ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di portare a compimento la procedura; c) con deliberazione del commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa n. 2413 in data 18 dicembre 2013 sono stati ammessi alla selezione interna per la stabilizzazione a tempo indeterminato ventotto lavoratori ASU.

In punto di diritto i ricorrenti hanno osservato quanto segue: a) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto trattasi di controversia relativa ad un concorso pubblico; b) i ricorrenti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi