TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2016-06-30, n. 201600932

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2016-06-30, n. 201600932
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600932
Data del deposito : 30 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00517/2016 REG.RIC.

N. 00932/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00517/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2016, proposto da:
Y S, rappresentato e difeso dall'avv. L A, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 62/A12/16/Imm., emesso in data 7 marzo 2016, notificato il 22 marzo 2016, con cui il Questore della Provincia di Alessandria ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio n. I05413789, nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e Questura di Alessandria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite le parti, che non ha manifestato osservazioni oppositive;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:


I) Con ricorso notificato in data 2 maggio 2016 e depositato il 20 maggio 2016, il ricorrente, cittadino cinese, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il Questore di Alessandria ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Nel ricorso si espone che il Sig. Y S è entrato in Italia nel 2008 munito di visto per motivi di studio e ha frequentato nel 2008/2009 il corso per tecnico di oreficeria organizzato dal For.Al, consorzio per la formazione professionale nell’alessandrino.

L’anno successivo ha frequentato il corso per “tecnico del taglio e identificazione delle gemme nei manufatti di gioielleria”.

È quindi rientrato in Italia nel 2010, sempre munito di un permesso per motivi di studio, al fine di frequentare un corso triennale di “Fashion Design” organizzato dall’Istituto Europeo di Design IED di Milano.

Nel 2014 ha presentato domanda di conversione del titolo di soggiorno da studio a lavoro, in attesa della conclusione di una assunzione da parte della ditta Currado Gioiellerie. Tuttavia a causa della mancata assunzione, la Questura ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ex art 10 bis L. 241/90, precisando che poteva “essere valutata la possibilità di concedere il rinnovo con medesima causale studio, qualora la S.V. dimostri tuttora di possedere i requisiti previsti per tale tipologia di permesso di soggiorno”.

Il ricorrente ha quindi prodotto la dichiarazione di pre-iscrizione al corso annuale “tecnico specializzato di progettazione orafa” per l’anno 2016/2017, rilasciato dall’Agenzia formativa di Valenza – For.Al, in cui viene dichiarato che il ricorrente risulta regolarmente preiscritto e che il corso “avrà inizio presumibilmente nel mese di ottobre 2016 e terminerà presumibilmente entro la fine del mese di luglio 2017”.

La domanda di rinnovo veniva però respinta con il decreto qui impugnato, sull’assunto che il corso non è attivato ma solo “in progettazione”, per cui, non essendovi ancora le date ed il programma potrebbe non conseguire l’effettiva iscrizione e frequenza.

Avverso il decreto di rigetto il ricorrente ha lamentato nell’unico motivo di ricorso la violazione dell’art 5 D. lgs. 286/98, nonché l’erronea valutazione e di fatti e dei presupposti, in quanto la preiscrizione è idonea ai fini della concessione del rinnovo, poiché si tratta di un corso che verrà attivato e gestito dal Consorzio che svolge attività formativa in convenzione con la Regione e la provincia di Alessandria.

L’Amministrazione intimata, si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art 60 c.p.a.

II) Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L’Amministrazione ha negato il rinnovo sull’assunto che l’attivazione del corso è “aleatoria”, poiché si tratta di un corso non ancora attivato ma solo progettato.

Precisa l’Amministrazione, nella relazione prodotta in giudizio, che mancherebbe il requisito richiesto dall’art 27 comma 1 lett. F) d. lgs. 286/98 e 6 DPR 394/99, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio formativo, cioè il progetto formativo che dimostri la funzionalità del tirocinio al completamento del percorso di formazione professionale, accompagnato da un certificato di iscrizione con l’indicazione di una precisa durata dell’addestramento.

Ad avviso del Collegio il diniego è illegittimo, in quanto l’Amministrazione ha ritenuto non valida la pre-iscrizione, interpretando erroneamente il certificato rilasciato dal Consorzio.

In realtà dal certificato si deduce che il corso sarà attivato, ma non sono definibili le date di inizio del corso e di fine corso. Si deve osservare che il Consorzio organizza corsi professionali nel settore orafo, dal 1972, dapprima come Centro Formazione Professionale e dal 1998 come FOR.AL - Consorzio per la Formazione Professionale nell’Alessandrino, offrendo corsi specializzati, tra cui quello già frequentato nel 2008 dal ricorrente e quello scelto per il prossimo anno scolastico 2016/2017, di 1200 ore, del tutto simile a quelli regolarmente svolti negli anni passati.

L’Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi, accertando se medio tempore sono state definite le date di inizio e di fine corso, e quindi se permangono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di studio, salva la facoltà di ritiro del permesso eventualmente rilasciato, in caso di mancata conferma dell’iscrizione e di mancata frequenza.

III) Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto prot. n. 62/A12/16/Imm., emesso in data 7 marzo 2016, notificato il 22 marzo 2016, del Questore della Provincia di Alessandria.

Stante la novità della questione affrontata le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

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