TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2014-11-07, n. 201400756

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2014-11-07, n. 201400756
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201400756
Data del deposito : 7 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01904/2014 REG.RIC.

N. 00756/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01904/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da S L P, rappresentato e difeso dagli avv.ti G R e G I, con domicilio eletto presso l’avv. G R in Palermo, via G. Oberdan n. 5,


contro

-il Ministero della Giustizia;
-la Commissione esami avvocato – sessione 2013 - presso la Corte di Appello di Salerno;
-la Commissione esami avvocato – sessione 2013 - presso la Corte di Appello di Palermo;
-la prima sottocommissione esami avvocato – sessione 2013 - presso la Corte di Appello di Salerno;
-la seconda sottocommissione esami avvocato – sessione 2013 - presso la Corte di Appello di Salerno;
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo :

- del provvedimento - del 17.6.2014 - con il quale la Commissione esami di avvocato sessione 2013, presso la Corte di Appello di Palermo, a seguito dell'abbinamento delle buste degli elaborati scritti ha reso nota la non ammissione del ricorrente alla prova orale;

- del verbale di revisione degli elaborati scritti redatto in data 27.2.014 dalla I Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, conosciuto in data 19.6.14 a seguito di istanza di accesso, nella parte in cui all'odierno ricorrente è stato attribuito un voto complessivo pari a 75 come tale insufficiente ai fini dell'ammissione alla prova orale;

- dei giudizi assegnati dalla Commissione esami avvocato sessione 2013 presso la Corte d'Appello di Salerno agli elaborati del ricorrente;

- del verbale della Commissione esami avvocato sessione 2013 presso la Corte d'Appello di Salerno datato 14 gennaio 2014;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale

nonché per l’ammissione con riserva

dell'odierno ricorrente alla prova orale degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, sessione 2013.

quanto al ricorso per motivi aggiunti

-del verbale del 1° settembre 29014, con il quale la seconda sottocommissione esami avvocato – sessione 2013 - presso la Corte di Appello di Salerno, in sede di ricorrezione degli elaborati del ricorrente, ha assegnato complessivamente 78 punti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello stato per l’Amministyrazione intimata;

Vista l’ordinanza n. 561/12 del 7 settembre 2012, di accoglimento della domanda cautelare nei limiti del riesame degli atti impugnati;

Vista l’istanza ex art. 59 c.p.a. depositata da parte ricorrente il 9 ottobre 2014 (da valere anche come motivi aggiunti di ricorso);

Relatore il Presidente dott. N M;

Uditi, alla camera di consiglio del 4 novembre 2014 i difensori delle parti, come indicato nel verbale;

Visti tutti gli atti della causa;


CONSIDERATO che, con l’istanza presentata il 9 ottobre 2014 ai sensi art. 59 c.p.a. (da valere anche come motivi aggiunti di ricorso), il ricorrente ha chiesto l’esatta esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 572/2014, con la quale questo Tribunale ha disposto il “riesame” ex novo degli elaborati scritti del ricorrente relativi all’esame di idoneità per l’esercizio della professione di avvocato – sessione 2013;

RITENUTO

-che la predetta richiesta appare meritevole di accoglimento, in quanto le modalità poste in essere per la nuova valutazione da parte della commissione non rispondono ai noti principi in materia di anonimato;

-che, pertanto, al fine di pervenire a un giudizio obiettivo e scevro da ogni eventuale condizionamento, va disposta una nuova correzione degli elaborati in questione da parte della Commissione d’esami presso la Corte di Appello di Palermo (presso la quale sono depositati tutti gli elaborati dell’esame di cui trattasi), con l’osservanza delle seguenti modalità necessarie a garantire l’anonimato degli elaborati e l’imparzialità del giudizio:

- dagli elaborati scritti del ricorrente dovranno essere cancellati i voti e i giudizi precedentemente formulati, le sottolineature, i segni di correzione già apposti e i numeri identificativi assegnati e “sbiancati” in ogni loro aspetto potenzialmente identificativo;

- ogni elaborato del ricorrente sia esaminato unitamente a non meno di dieci elaborati di altri candidati scelti a caso fra quelli già esaminati dalla Commissione di Salerno, resi anonimi anch’essi con le medesime modalità sopra indicate, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio;

- i predetti altri elaborati saranno estratti per metà fra quelli di candidati ammessi alla prova orale e per metà fra quelli di candidati non ammessi;

- tutti gli elaborati dovranno essere collocati in buste nuove, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le rispettive buste più piccole contenenti le generalità dei singoli candidati;

- nella rinnovata correzione, la valutazione sarà espressa con voto numerico, integrato - solo per coloro che non raggiungeranno le votazioni utili (parziali e totale) per l’ammissione alla prova orale - da una motivazione letterale, in modo da rendere ancora più trasparenti le ragioni del punteggio attribuito;

- le operazioni di abbinamento finale saranno effettuate con le stesse modalità poste in essere nel procedimento originario;

RITENUTO che le spese della presente fase possono essere compensate, attesi gli specifici profili della controversia;

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