TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-04-14, n. 201401152

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-04-14, n. 201401152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401152
Data del deposito : 14 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02498/1998 REG.RIC.

N. 01152/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02498/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2498 del 1998, proposto da:
G A, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. S L, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania, ivi sita alla Via Milano n. 42a,;

contro

- Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, in persona del legale rappresentante pro tempore
- Seziona Circoscrizionale dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Capo D'Orlando, in persona del legale rappresentante pro tempore ;

entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ivi domiciliati per legge alla via Vecchia Ognina, n.149;

per l'annullamento

delle note datate 30 marzo 1998 nn. 10086 e 10087 e 14 marzo 1998 n. 8308, a firma del Dirigente della Sezione Circoscrizionale dell’ U.P.L.M.O. di Capo di Orlando, nonché della deliberazione della Commissione circoscrizionale per l’impiego di Capo di Orlando datata 11 marzo 1998, per effetto della quali veniva disposto il passaggio del ricorrente dalla classe 1° alla classe 2° delle liste di collocamento, con conseguente mancata assegnazione ai progetti di lavori socialmente utili e cancellazione dalla lista di mobilità, essendo quest’ultimo risultato nel contempo titolare di un’impresa individuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente G A impugnava gli atti di cui in epigrafe allegando, da un lato, di essere stato inizialmente iscritto nelle liste di collocamento della Sezione Circoscrizionale del Comune di Capo d’Orlando nonché inserito in un progetto di lavori socialmente utili e, dall’altro, che tuttavia gli veniva successivamente comunicato il suo passaggio dalla classe 1° alla 2° in quanto titolare di impresa individuale, con conseguente impossibilità ad essere assegnato ai progetti di lavori socialmente utili e cancellazione dalla lista di mobilità.

Così sinteticamente riportata la vicenda, in punto di diritto deduceva il ricorrente la illegittimità dei provvedimenti di “declassamento” impugnati sia per violazione di legge, tenuto conto che l’adozione degli stessi non era stata preceduta dalla comunicazione obbligatoria di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, sia per eccesso di potere, posto che gli stessi erano stati adottati in violazione altresì della circolare assessoriale del 25 marzo 1997, n. 255 ove è previsto che “ l’iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, attesti che all’iscrizione non corrisponde l’esercizio della relativa attività professionale ”.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistente deducendo l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 12 marzo 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricordo deve essere rigettato perché infondato.

Infatti, entrambi i motivi di impugnazioni dedotti dal ricorrente devono ritenersi privi di fondamento.

Quanto al primo – involgente, come detto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento di “declassamento” – deve evidenziarsi che la citata violazione formale non costituisce di per sé elemento sufficiente per determinare la caducazione del provvedimento amministrativo impugnato essendo altresì necessario, in un ottica meno formale e più sostanziale, verificare se l’eventuale partecipazione del ricorrente al procedimento de quo , avente natura certamente vincolata, avrebbe comunque inciso sul contenuto dello stesso.

Analisi che, viceversa, ha dato nella fattispecie esito negativo considerato che il ricorrente risulta effettivamente iscritto come titolare di un’impresa individuale (sul punto è dirimente non solo la documentazione introdotta dalla parti ma anche la non contestazione tra le stesse della circostanza).

Impostazione maggiormente attenta al dato sostanziale che - seppur espressamente introdotta a livello normativo, mediante la previsione di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990, solo nel 2005 - risultava già operante e cogente, a livello giurisprudenziale, al momento della proposizione del ricorso ( ex multis cfr . Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 maggio 2001, n. 2823).

Conclusione che, inoltre, non risulta allo stesso tempo inficiata dal secondo motivo di impugnazione.

Sul punto si ritiene sufficiente far rilevare che la direttiva prevista nella citata circolare – secondo la quale l’iscrizione ad albi non sarebbe di per sé motivo ostativo allorquando sia stata accompagnata dalla dichiarazione di non effettivo esercizio dell’attività – non può comunque dirsi essere stata rispettata dallo stesso ricorrente tenuto conto che già sul piano allegatorio - certamente gravante su chi agisce in giudizio – non vi è agli atti alcun elemento dal quale dedurre che egli abbia mai effettuato la dichiarazione prevista, neppure al limitato fine di produrla in questo giudizio quale dimostrazione della utilità della sua (mancata) partecipazione al procedimento.

Senza tralasciare, inoltre, che l’impresa individuale facente capo al ricorrente risultava all’epoca ancora titolare di una partita I.V.A. attiva e che la natura stessa dell’attività ( id est , rivendita di carburanti) costituiscono elementi che depongono in senso esattamente contrario rispetto a quanto dedotto con l’atto introduttivo del giudizio.

In ragione di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

Le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente in base al principio della soccombenza e vengono liquidate, in favore delle amministrazioni resistenti, come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi