TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-22, n. 202400226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-22, n. 202400226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400226
Data del deposito : 22 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2024

N. 00226/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2023, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

- della determina del 20.02.2023 prot. n. m54/6, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Personale, notificata al ricorrente in data 21.02.2023, con cui è stata disposta “… l'espulsione dal 141° Corso Formativo (1° Ciclo) e proscioglimento dalla ferma quadriennale dall'Allievo Carabiniere -O- con decorrenza dal 21 febbraio 2023 ”;

- della determina del 22.03.2023, prot. n. 147/3-2023 del Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma, notificata al ricorrente in data 25.03.2023, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico dal medesimo presentato avverso la sanzione disciplinare della “consegna di rigore” di 3 (tre) giorni, inflitta dal Comandante della scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria con provvedimento n. 284/10 (2022) in data 7 febbraio 2023;

- del provvedimento del Comandante della scuola Allievi carabinieri di Reggio Calabria con provvedimento n. 284/10 (2022) del 7 febbraio 2023 con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna di rigore;

- nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non noti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto cautelare n. 84 del 22 aprile 2023;

Vista l’ordinanza cautelare n. 101 del 25 maggio 2023;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con nota del 12 gennaio 2023, comunicata il giorno seguente, il Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria dava avvio nei confronti dell’allievo carabiniere -O- al procedimento disciplinare di corpo a norma dell’art. 1399 del d.lgs. n. 66/2010 (di seguito ‘Codice dell’ordinamento militare’) finalizzato all’eventuale irrogazione della sanzione della “consegna di rigore”, contestandogli la violazione degli artt. 751, comma 1, lett. a), n. 16, 732, comma 5, e 733 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 - T.U.R.O.M.), nonché della parte IV, n. 1 (“Doveri Generali”), e n. 2 (“Forma”) delle “Norme Interne per le Scuole Allievi Carabinieri” e della circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM-Ufficio affari giuridici e condizione militare del 12 novembre 2019, ad oggetto “Uso consapevole di social network e applicazioni di messaggistica”.



1.1. In fatto, gli addebiti venivano contestati con riferimento alle seguenti condotte:

In diverse circostanze, all’interno della scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria rivolgeva ad alcune colleghe di sesso femminile, apprezzamenti e gesti dall’esplicito contenuto sessuale, importunandole e imbarazzandole e In particolare:

a. In differenti occasioni, nel mese di novembre 2022 chiedeva all’Allievo Carabiniere -O- effettiva allo stesso P di appartenenza, nominata capo Squadra e capo aula, di farle una fotografia con il telefono cellulare alle natiche, inoltre provava più volte a baciarla sulle guance, non riuscendovi poiché la predetta si sottraeva, nonché le manifestava esplicitamente e volgarmente il desiderio di avere rapporti sessuali con lei;

b. In data non meglio precisata, prossima al 10 novembre 2022, nell’aula di P, mentre l’Allievo … -O-, impegnata in un uno dei compiti propri del capo aula e capo Squadra si trovava vicino alla S.V. ma girata di spalle, mimava di palpeggiarle e di leccarle le natiche, venendo visto dall’Allievo …. -O-, dall’Allievo ... -O-, dall’Allievo … -O- e dall’Allievo …. -O-. Quest’ultima immediatamente informava di quanto verificatosi la collega -O-, la quale manifestava il proprio disappunto.

c. in data imprecisata, collocabile nel mese di dicembre 2022, durante un’adunata nell’androne della 4^ Compagnia, si avvicinava tergo all’Allievo … -O- e a sua insaputa le annusava il collo venendo visto dall’Allievo ... -O-, capo Compagnia. Alcuni giorni dopo quest’ultimo, parlando con l’Allievo … -O- veniva a conoscenza degli atteggiamenti inopportuni della S.V. nei confronti di quest’ultima;

d. in data 6 dicembre 2022, utilizzando la piattaforma messaggistica Whtasapp, inviava dal proprio cellulare a quello dell’Allievo … -O-, una fotografia, ritraente il proprio membro in erezione e il proprio volto chiaramente visibile, accompagnata dalla richiesta di inviargli a sua volta una fotografia per aiutarlo a masturbarsi;

e. in data 15 dicembre 2022, alla legittima domanda del capo aula e capo Squadra Allievo … -O- di conoscere il motivo per cui la S.V. aveva chiesto di recarsi in infermeria, rispondeva in modo inappropriato e volgare;

f. in data imprecisata, collocabile nella seconda decade di novembre 2022, durante un’attività addestrativa di educazione fisica, mimava di palpeggiare le natiche dell’Allievo … -O-, in quel momento girata di spalle ed intenta ad effettuare un esercizio, venendo notato dall’Allievo … -O-, il quale redarguiva con fermezza la S.V. … informava la collega -O-, la quale amareggiata, chiedeva chiarimenti alla S.V. senza ottenerne;

g. in diverse circostanze, durante le adunanze P chiedeva invano all’Allievo… -O- di poterle baciare le orecchie le toccava la spalla infastidendola ”.



1.2. I fatti in questione erano portati, altresì, a conoscenza dell’autorità giudiziaria (ordinaria e militare) competente per territorio per le valutazioni di rispettiva competenza.



1.3. Con parere del 6 febbraio 2023 la Commissione di disciplina riteneva gli addebiti disciplinari fondati e, pertanto, con provvedimento del giorno successivo il Comandante della Scuola Allievi Carabinieri procedente irrogava nei confronti dell’allievo -O- la sanzione di corpo di “ tre giorni di consegna di rigore ”, dando atto in motivazione della gravità delle condotte ad esplicito contenuto sessuale tenute dal medesimo, sia durante le attività addestrative che in momenti liberi dal servizio, anche alla presenza di altri allievi, nei confronti di tre colleghe dello stesso corso, gravemente lesive della loro dignità personale. Veniva parimenti stigmatizzato l’uso improprio della piattaforma di messaggistica istantanea, per tramite della quale egli aveva inviato ad una delle tre colleghe una fotografia che lo ritraeva nudo invitandola a fare altrettanto così da poterlo aiutare a masturbarsi.



1.4. Il provvedimento de quo , notificato il giorno seguente, veniva impugnato dall’interessato in data 9 marzo 2023 con ricorso gerarchico, denunciandosi in particolare la sproporzionalità della sanzione irrogata a fronte della modesta offensività dei comportamenti oggetto di addebito disciplinare, tenuto conto del rapporto di confidenza creatosi durante il corso con le allieve destinatarie delle attenzioni censurate, la cui natura sarebbe stata totalmente fraintesa.



1.5. Parallelamente, con nota dell’11 febbraio 2023 il medesimo Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria proponeva, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri al Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma l’espulsione dell’allievo -O- dal corso formativo e il conseguente proscioglimento dalla ferma quadriennale contratta.



1.6. La richiesta veniva accolta con provvedimento del 20 febbraio 2023, dandosi atto della perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso del 10 luglio 2021, essendosi venuto a trovare l’allievo -O-, in ragione della grave condotta tenuta durante il corso “ che determinava l’irrogazione della sanzione disciplinare di corso della consegna di rigore ”, in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o conservazione dello status di Carabiniere. Per l’effetto, ne veniva, dunque, disposta l’espulsione dal 141° Corso formativo (1° ciclo) con conseguente proscioglimento dalla ferma quadriennale con decorrenza immediata.



1.7. Con provvedimento del 22 marzo 2023, notificato il successivo 25 marzo, il Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma respingeva il ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare, ritenendo le censure prospettate prive di fondamento.



2. Avverso i provvedimenti de quibus l’ex allievo Carabiniere -O- è, dunque, insorto dinanzi a questo Tribunale con ricorso notificato il 20 aprile 2023 e depositato il 21 aprile 2023, denunciandone con distinte censure l’illegittimità e richiedendone, previa sospensione in via cautelare dei relativi effetti, l’annullamento.

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