TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-01-13, n. 202100470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-01-13, n. 202100470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100470
Data del deposito : 13 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2021

N. 00470/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01477/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Patronato Inpal, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale per Le Politiche Previdenziale e Assicurative Ml non costituito in giudizio;



nei confronti

CA AL -Ente Nazionale Confederazione Assistenza Lavoratori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Colaci, Mariarosa Calabretta, Filippo Brunetti, Alfredo Vitale con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione degli effetti

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Decreto Direttoriale n. 390 del 20.11.2019 con il quale la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a determinare le somme da assegnarsi in ripartizione sul Fondo Patronati ai sensi dell'art. 13 della L. 152/2001, con riferimento alla seconda anticipazione per l'anno 2018;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PATRONATO IN il 15\6\2020:

del Decreto Direttoriale n. 36 del 18.3.2020, con il quale la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a determinare le somme da assegnarsi in ripartizione sul Fondo Patronati ai sensi dell'art. 13 della L. 152/2001, con riferimento alla prima anticipazione per l'anno 2019;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di CA AL -Ente Nazionale Confederazione Assistenza Lavoratori;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti di cui è causa.

L’IN, odierno esponente, premette di essere un ente di patronato istituito nel 1972 dall'Associazione Italiana Coltivatori, persona giuridica di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità (art. 1 L. n. 152/2001), finanziato mediante un’aliquota del gettito contributivo incassato dagli enti PS ed AI (art. 13 L. n. 152/2001).

Rileva che i Patronati sono sottoposti - ai sensi dell'art. 15 della L. n. 152/2001 e dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, recante il “ Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato ”, emanato in attuazione del suddetto articolo 13, comma 7, della L. n. 152/2001 - alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esplicata sull’ordinamento interno e sulla gestione finanziario-contabile.

Riferisce che, allo scopo di rendere l'organizzazione più funzionale, finalizzandola all'aumento dei livelli occupazionali ed al miglioramento dei servizi offerti, due associazioni AIC e AL, promotrici degli enti di patronato rispettivamente denominati IN (l'attuale ricorrente) ed NC AL (l'attuale controinteressata), distinti e operanti nel settore da decenni, hanno deliberato la loro fusione nell'ente di patronato NC IN (delibera di atto di fusione del 30 giugno 2015, approvata dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 16 novembre 2015).

Non avendo ottenuto i risultati sperati, il consiglio di Amministrazione dell'NC IN, nella riunione del 14.9.2017, ha deliberato di addivenire alla scissione parziale asimmetrica dell'ente NC IN medesima, ai sensi degli artt. 2506 e segg. c.c., a favore dell'ente beneficiario IN, da attuarsi alla data del riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Tale delibera di C.d.A. è stata notificata al Ministero in data 29.9.2017.

Successivamente, in data 24.4.2019 sono stati notificati alla Direzione Generale delle Politiche Previdenziali ed Assicurative del Ministero del Lavoro anche l'Atto integrativo alla scissione NC IN del 4.4.2019 ed il bilancio di scissione aggiornato al 31.12.2018.

L’Amministrazione ha preso atto, con nota del 24 giugno 2019, del Piano di riparto congiunto dei crediti maturati da NC-IN e assegnati per effetto della su citata scissione rispettivamente a IN e NC AL.

Quindi, in data 12.7.2019, AL e AIC hanno trasmesso alla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative gli Statuti, i prospetti delle strutture organizzative dei due enti ed il prospetto di ripartizione dei crediti maturati dal disciolto NC IN.

Con il Decreto Direttoriale n. 390 del 20.11.2019, conosciuto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero in data 20 dicembre 2019, il Ministero ha provveduto a determinare le somme da assegnarsi in ripartizione sul Fondo Patronati ai sensi dell'art. 13 della L. 152/2001, con riferimento alla seconda anticipazione per l'anno 2018, sulla base percentuale presuntiva dell'organizzazione e dell'attività svolta nell'anno 2015 dagli istituti di patronato.

Con il ricorso in esame, notificato il 14 febbraio 2020, il patronato Inpal ha chiesto l’annullamento del predetto decreto nonché l’accertamento dell'obbligo dei resistenti di provvedere alla riformulazione dell'assegnazione in ripartizione sul Fondo Patronati ai sensi dell'art. 13 della L. 152/2001, della seconda anticipazione per l'anno 2018.

A sostegno delle proprie domande ha articolato il seguente motivo di diritto: “ Violazione e falsa applicazione della L. 152/01, art. 13 e del D.M. 10.10.2008, n. 193; eccesso di potere per carenza e inadeguatezza di istruttoria - travisamento ed erronea valutazione degli atti — contraddittorietà, illogicità e sviamento ”.

Si sono costituiti il Ministero e la controinteressata, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo per la reiezione del ricorso.

La controinteressata, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 20 maggio 2020, l’impugnazione è stata estesa al Decreto Direttoriale n. 36 del 18.3.2020, conosciuto in data 10.4.2020, con il quale la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a determinare le somme da assegnarsi in ripartizione sul Fondo Patronati ai sensi dell’art. 13 della L. 152/2001, con riferimento alla prima anticipazione per l’anno 2019 e, “ ove occorra ”, alla nota del 23.3.2020 con la quale la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l’assegnazione della somma di € 1.188.765,00 quale 1^ anticipazione 2019.

A sostegno dei motivi aggiunti, sono state formulate doglianze sostanzialmente analoghe a quelle di cui al ricorso introduttivo del giudizio.

Con ordinanza cautelare n. 4742 del 15 luglio 2020, è stata respinto l’istanza di adozione di misure cautelari, “ considerato che la domanda attorea potrà essere esaminata nella propria sede di merito ”.

In occasione dell’udienza fissata per la trattazione della causa, la controinterssata ha depositato memorie deducendo l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui non sono stati impugnati i verbali degli organi di vigilanza depositati in occasione della Camera di Consiglio del 14 luglio 2020.

All’udienza del 22 dicembre 2020, la controversia è stata introitata per la decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. I ricorsi, attesa la comunanza delle censure, possono essere esaminati congiuntamente.

3.

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