TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-03-11, n. 202100108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-03-11, n. 202100108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202100108
Data del deposito : 11 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2021

N. 00108/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2020, proposto da
Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Citta' dell'Aquila e Comuni del Cratere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

contro

Comune dell'Aquila, rappresentato e difeso dagli avvocati A O, R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A O in L'Aquila, via Avezzano n. 11;

Bone Novelle Consorzio Obbligatorio, Comunita' Montana Amiternina, Automobile Club L'Aquila, De Nardis Giuseppina, Istituto Diocesano Sostentamento Clero, Antonacci Antonio, Colantoni Ferdinando, Innocenzi Antonella, T L, C S E, Provincia L'Aquila non costituiti in giudizio;

Automobile Club D'Italia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Guarino, Aureliana Pera, Stefania Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

D V, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Visconti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Usra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

della Deliberazione della Giunta Comunale di L’Aquila n. 120 del 26 febbraio 2020, pubblicata dal 10.3.2020 al 24.3.2020, e successivamente dal 15.4.2020 senza allegati, avente in oggetto “PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (P.R.P.E.) “BONE NOVELLE”, EX ART. 27 L.R. N. 18/1983 – PROPONENTE: AVV. DEBORAH VISCONTI – APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20, L.R. N. 18/1983”;

nonché di ogni ulteriore atto comunque inerente, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi:

la Deliberazione della Giunta Comunale di L’Aquila n. 84 del 25 febbraio 2019, avente in oggetto “PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (P.R.P.E.) “BONE NOVELLE”, EX ART. 27 L.R. N. 18/1983 – PROPONENTE: AVV. DEBORAH VISCONTI – ADOZIONE, ART. 20, CO. 1, L.R. N. 18/1983”;

la Deliberazione della Giunta Comunale di L’Aquila n. 267 del 24 giugno 2019, avente in oggetto “PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (P.R.P.E.) “BONE NOVELLE”, EX ART. 27 L.R. N. 18/1983 – PROPONENTE: AVV. DEBORAH VISCONTI – APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI”;

il titolo edilizio per la messa in sicurezza dell’aggregato in oggetto (SCIA) – dagli estremi sconosciuti -, che consta essere stato rilasciato dal Comune di L’Aquila ad agosto 2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune dell'Aquila e di Automobile Club D'Italia e di D V e di Usra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Citta' dell'Aquila e Comuni del Cratere impugnano la Deliberazione della Giunta Comunale di L’Aquila n. 120 del 26 febbraio 2020, pubblicata dal 10.3.2020 al 24.3.2020, e successivamente dal 15.4.2020 senza allegati, avente in oggetto “Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio (p.r.p.e.) “BONE NOVELLE”, ex art. 27 l.r. n. 18/1983 – proponente: avv. D V – approvazione ai sensi dell’art. 20, l.r. n. 18/1983”, nonché di ogni ulteriore atto comunque inerente, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il titolo edilizio per la messa in sicurezza dell’aggregato in oggetto (SCIA) rilasciato dal Comune di L’Aquila ad agosto 2019.

Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:

1) “Violazione ovvero falsa applicazione della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii. – art. 16 - – violazione ovvero falsa applicazione della l. N. 106/2011 -art.5- - violazione ovvero falsa applicazione del d. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. - violazione ovvero falsa applicazione della l.r.a. 12 aprile 1983, n. 18 e ss.mm.ii. - violazione ovvero falsa applicazione del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e ss.mm.ii. –art. 9- – violazione ovvero falsa applicazione del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.- artt. 3, 33- – violazione ovvero falsa applicazione del protocollo d’intesa fra comune di l’aquila e soprintendenza per l’istituzione della commissione permanente per la verifica di ammissibilità degli interventi (art. 6, comma 3, dcd n. 3/2010), con allegate le prescrizioni per gli interventi in centro storico di l’aquila e frazioni – violazione ovvero falsa applicazione del piano regolatore generale vigente per il comune di l’aquila- artt. 57 e 58 NTA- - incompetenza - difetto d’istruttoria – travisamento dei fatti - illogicità - contraddittorietà - eccesso di potere, anche nella figura dello sviamento dalla causa tipica”

Si sono costituiti il Comune dell’Aquila e i controinteressati come indicati in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. La questione oggetto di contenzioso riguarda l’approvazione del Piano di Recupero ‘Bone Novelle’ che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe stato predisposto in aperto contrasto con la normativa urbanistica, nonché con i pareri della Soprintendenza, della Provincia e della Commissione Pareri dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA).

Il Piano interessa un comparto del Centro Storico dell’Aquila costituito da 6 Unità strutturali, tra cui una tutelata ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004 (P.C.R. n. 17 del 08.02.2017), una tutelata ope legis ai sensi dei commi 1 e 5 dello stesso art. 10, in quanto ceduta al Comune dell’Aquila a seguito di acquisto di abitazione equivalente.

L’iter per l’approvazione del suddetto Piano, concluso con la Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 26.02.2020 è iniziato a febbraio 2019. Nello specifico, il Piano è stato adottato con D.G. n. 84 del 25.02.2019, con successiva D.G. n. 267 del 24.06.2019 sono state approvate e/o controdedotte le Osservazioni. La Soprintendenza ha rilasciato il proprio parere negativo con nota prot. n. 7640 del 21.11.2019.

Il Piano di Recupero, prevedendo la demolizione di 5 delle 6 unità edilizie costitutive l’aggregato urbano d’interesse, non rispetterebbe, secondo parte ricorrente, i dettami normativi del D.P.R. 380/2001, della L.R.A. 18/83 e del Piano Paesistico Regionale dell’Abruzzo, e non sarebbe conforme al Piano Regolatore Generale del Comune dell’Aquila e al Piano di Ricostruzione.

Le dichiarazioni di conformità del Piano agli strumenti urbanistici sovra-ordinati, rese invece dai progettisti e dall’Amministrazione Comunale, avrebbero oltretutto comportato l’attribuzione dell’intero iter per la sua approvazione alla Giunta Comunale, ai sensi della L. 106/2011, art. 5, comma 13 lett. b) secondo cui “i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale” , e non, come sarebbe dovuto avvenire, al Consiglio.

Sarebbe stato, poi, eluso anche il parere reso dalla Soprintendenza, il cui valore prescrittivo, dovuto ai sensi del comma 3 dell’art. 16 della L. 1150/42 secondo cui “I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici” , sarebbe stato presentato come residuale, riconducendolo alla sola Intesa per l’attestazione di particolare interesse paesaggistico del Comune di L’Aquila (adottata ai sensi dell’art. 14, comma 5bis, L. n. 77/2009).

Inoltre, a seguito dell’approvazione del Piano impugnato, il Comune di L’Aquila ha rilasciato ad agosto 2019 un titolo edilizio per la messa in sicurezza dell’aggregato in oggetto (SCIA) – parimenti impugnato nella presente sede -, comprendente gli stessi interventi di demolizione previsti nel Piano di Recupero.

2.§. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Invero, nelle NTA allegate al Piano di Recupero si rileva il tentativo di superare ogni discordanza con tali strumenti definendo gli interventi previsti per le US da 2 a 6 di “risanamento conservativo con demolizione e ricostruzione”.

Tuttavia, tale tentativo appare difficilmente sostenibile anche solo considerando la sostanziale differenza fra gli interventi di “restauro e risanamento conservativo” e quelli di “demolizione e ricostruzione” rispettivamente definiti alla lett. c) e alla lett. d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001

Per l’area in questione sia il PRG (art. 57 NTA) che il Piano di Ricostruzione (Tav. 9) consentono solo “Interventi di restauro e risanamento conservativo” che non contemplano la demolizione totale.

Il Piano di Recupero impugnato con il ricorso introduttivo prevede la demolizione di 5 delle 6 unità strutturali del comparto e il restauro e risanamento conservativo della sola US1 sottoposta a tutela (con P.C.R. 17/2017 del 8.2.2017), indi la ricostruzione di quanto demolito senza la preventiva verifica di legittimità dello stato di fatto.

La Delibera di adozione trova le sue premesse nell’art. 58 delle NTA del PRG, secondo cui è possibile intervenire anche con Piani Quadro e Piani particolareggiati nell’ambito A del Centro Storico. Secondo l’art. 58, comma 9, “nei soli casi in cui il PRG prevede il risanamento conservativo, il Piano particolareggiato potrà estendere le modalità di intervento a casi anche di demolizione e ricostruzione” , avendo già definito nello stesso articolo – al comma 5, punto c) – che i Piani devono definire anche “le demolizioni degli edifici o delle parti degli edifici in contrasto inaccettabile con l’ambiente” .

Da ciò si deduce che le demolizioni devono essere limitate ad alcuni casi specifici (non possono essere la modalità di intervento predominante) e possono essere individuate solo al fine di eliminare gli elementi in contrasto con i valori corali prevalenti nel contesto d’intervento.

Da qui, si evince una incompatibilità fra il Piano di Recupero e le predette disposizioni normative, in quanto le unità che si vogliono demolire - escluse la US2 ed alcune circoscritte recenti aggiunte nel cortile della US3 - costituiscono un sistema omogeneo e coerente con il contesto, ed in aggiunta presentano notevoli stratificazioni a partire dal periodo medievale.

Nel caso di specie, risulta evidente che nel Piano di Recupero in oggetto non vi è una prevalenza degli indirizzi conservativi, bensì una predominanza di quelli demolitori.

In definitiva, dunque, il Piano non è conforme alla normativa urbanistica vigente, alle NTA del PRG e al PdR e doveva essere adottato e comunque approvato dal Consiglio comunale in conseguenza. Inoltre, prevede la demolizione di unità tutelata e di apparati decorativi senza l’autorizzazione della Soprintendenza (necessaria ai sensi del combinato disposto degli art. 11 e 50 del D. Lgs. 42/2004).

3.§. Successivamente alla proposizione del ricorso, il 17 luglio 2020, il Presidente del Consorzio controinteressato ha presentato una nuova istanza per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. sul “Progetto di miglioramento della sicurezza dell’aggregato con demolizione della US2 (edificio ACI - dichiarato incongruo) e messa in sicurezza degli edifici US3 - US4 - US1 (revisione messa in sicurezza esistente ed eventuale integrazione)”.

Successivamente, nel mese di agosto 2020, la Soprintendenza ha avviato con nota prot. n. 4361 del 05.08.2020 il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 42/2004 e della Legge 241/90 della cosiddetta “Casa Antonacci” (edificio US5).

Il procedimento autorizzatorio si è concluso con il rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (nota prot. n. 6049 del 04.11.2020). Nell’istruttoria è infatti emerso che l’unico intervento di demolizione proposto si riferiva al solo edificio ACI (US2), non interessato da provvedimenti di tutela e dichiarato ‘incongruo’ dalla Commissione Pareri USRA nel verbale n. 93 del 19.10.2016. Più in dettaglio, per gli edifici tutelati US1 e US3, venivano proposti interventi di messa in sicurezza volti a conservarne le strutture all’atto degli interventi di demolizione della unità strutturale confinante (US2) oggetto di demolizione.

Gli interventi previsti nel nuovo progetto evidenziano una revisione degli interventi previsti nella SCIA prot. n. 85205 il 08.08.2019 e nel Piano di recupero “Bone Novelle” oggetto di ricorso.

Tuttavia, a seguito del rilascio dell’autorizzazione sopra citata da parte della Soprintendenza, e della intervenuta sospensiva disposta da questo TAR con l’Ordinanza n. 173/2020, nessun intervento demolitorio è intervenuto sulla SCIA comunque accolta dal Comune dell’Aquila e che prevede più estesi interventi di demolizione.

Non essendo pervenute notizie in merito ad esiti di annullamento o revisione del Piano di recupero “Bone Novelle” e della suddetta SCIA, permane l’interesse del Ministero ricorrente ad ottenere una pronuncia al fine di evitare la demolizione degli edifici che costituiscono l’aggregato, connessi ai suddetti provvedimento.

4.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto.

I particolari profili di complessità della fattispecie esaminata rendono opportuna la compensazione delle spese di lite.

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