TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-02-13, n. 201800108
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2018
N. 00108/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2009, proposto da:
Casali S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M B B, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Michele Brunetti, in Ancona, via Matteotti, 54;
contro
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati C D, M D S, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Provincia, in Ancona, via Ruggeri, 5;
per l'annullamento
previa sospensione
della determinazione del Dirigente del 16.10.2009 n. 610 del III Dipartimento – Governo del Territorio – Settore I Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente Area Ecologia, della Provincia di Ancona, comunicato alla ricorrente a mezzo lettera raccomandata a.r. 19.10.2009 pervenuta in data 21/10/09 (prot. n. 84093), con il quale la Provincia di Ancona ha assunto il seguente provvedimento 'I. diffida ai sensi dell'art. 278 lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 la Ditta CASALI S.p.A., con sede legale in Falconara M.ma (AN) e impianto che dà luogo ad emissioni in atmosfera ubicato nel Comune di FALCONARA MARITIMA, Zona Ind. CIAF, loc. Castelferretti, a provvedere entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente atto, all'invio alla Provincia, al Comune di Falconara Marittima e al Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche) di: a) un dettagliato cronoprogramma indicando i tempi esatti di attuazione elo realizzazione per tutti gli interventi, opere ed ulteriori esecuzioni non ancora realizzate, con particolare riguardo all'istallazione, per le emissioni E3, E6 ed E7, di registratori in continuo come previsto ai punto I g) e 12) della Determina Dirigenziale n. 480 del 13/11/2008, tenendo conto che tutte le opere dovranno essere realizzate e collaudate entro il 31/12/2010;b) una planimetria orientata, in scala adeguata, dello stabilimento industriale, con gli insediamenti presenti nel raggio di 600 metri, con indicati i quattro punti degli automonitoraggi olfattivi, ed un'altra, di dettaglio, in scala 1:200 del solo insediamento industriale con indicati i punti dell'automonitoraggio;II. trascorso, senza alcun riscontro, il periodo di tempo previsto al punto I. del presente dispositivo, si procederà alla sospensione dell'attività con eventuale revoca dell'autorizzazione in essere;III. sono fatti salvi provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di igiene e protezione della salute pubblica" ;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, precedente, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, nulla escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 16 dicembre 2017 la ditta ricorrente ha depositato un’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo la Provincia di Ancona, nelle more del giudizio, rilasciato l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l’istanza va accolta, avendo tale provvedimento autorizzativo soddisfatto l’interesse azionato in giudizio dalla ricorrente.
Le spese di giudizio vanno compensate, anche in ragione di quanto il Tribunale aveva statuito nell’ordinanza cautelare n. 42/2010.