TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-02-11, n. 202200399
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2022
N. 00399/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01762/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2007, proposto da
CR IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Maurizio Rossi in Catania, Via Orto Limoni 7/H;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l’opposizione
al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 45/2017 in data 13 ottobre 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l’interessato, magistrato in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania, ha chiesto l’emanazione di un decreto ingiuntivo per la restituzione, da parte del Ministero della Giustizia, delle somme trattenute, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, sulla retribuzione allo stesso spettante, senza tener conto della sospensione contributiva prevista dall'art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002.
Il ricorso è stato accolto con decreto ingiuntivo n. 45/2017 in data 13 ottobre 2007, con cui si è ordinato all'Amministrazione di restituire al ricorrente la contribuzione già trattenuta.
Il Ministero della Giustizia ha proposto rituale opposizione, eccependo sia l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, sia la non spettanza del beneficio di legge, in quanto limitato ai soli datori di lavoro del settore privato e ciò sulla base di una lettura logico-sistematica delle relative disposizioni, di rango primario e secondario.
Il ricorrente, con memoria in data