TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-11-27, n. 201503451

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-11-27, n. 201503451
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201503451
Data del deposito : 27 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01813/2015 REG.RIC.

N. 03451/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01813/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2015, proposto da:
M M, rappresentata e difesa dagli avv.ti R N e F M, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, Via F.Rubichi, è legalmente domiciliato;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto decisorio rep. n. 2164/2013, pronunciato dalla Corte di Appello di Lecce sul ricorso ex L. 89/2001 n. 491/2011 R.G.V.G., depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2013 e passato in giudicato per mancata impugnazione nel termine di rito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa C L e uditi l’avv. A. Vantaggiato, in sostituzione degli avv.ti R. Nuovo e F.sco Manfredi, per la ricorrente, e l’avv. dello stato S. Libertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Vista la nota depositata il 19 ottobre 2015 con cui la Corte di Appello, Ufficio Ragioneria, ha comunicato il pagamento delle somme così come liquidate nel decreto della Corte di Appello di Lecce indicato in epigrafe.

Ritenuto che, sulla base di ciò, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità anche alla relativa richiesta in tal senso formulata all’udienza del 12 novembre 2015 dal difensore della parte ricorrente.

In considerazione del fatto che l’effettivo adempimento del decreto della Corte di Appello è intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso per ottemperanza, debbono liquidarsi le spese di giudizio, le quali, considerata la serialità delle controversie in oggetto, vengono parzialmente compensate in ragione della pur tardiva esecuzione e forfettariamente determinate nella somma complessiva di euro 200,00, oltre accessori di legge.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi