TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-01-17, n. 202200127
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00127/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2018, proposto da
Cooperativa Sociale Futura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vico Equense, via G. Giusso, n. 7;
contro
Comune di Palomonte - Comune Capofila del Piano di Zona per la Dignità e La Cittadinanza Sociale Ambito Sociale S3, Piano di Zona per la Dignità e La Cittadinanza Sociale Ambito Sociale S3 ex S10, non costituiti in giudizio;
Comune di Palomonte, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS Martiri Salernitani n. 31;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari:
del provvedimento n. 586 del 02/11/2017, con il quale il Responsabile Coordinatore del Piano di Zona per la Dignità e la Cittadinanza Sociale Ambito Sociale S3 ex S10 ha autorizzato la Cooperativa Sociale Futura al funzionamento della Comunità alloggio minori - Domus Gaudiana - Struttura Residenziale Comunità Alloggio per minori, limitatamente alla parte in cui esclude dai possibili ospiti i minori stranieri non accompagnati;
di tutti gli atti antecedenti connessi e conseguenti, ivi compresa la nota di trasmissione n. 9233 del 3/11/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palomonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 22 dicembre 2017 e depositato il successivo 2 gennaio 2018 la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 586 del 2 novembre 2017, con il quale il Responsabile Coordinatore del Piano di Zona Ambito Sociale S3 ex S10 ha autorizzato il funzionamento della Comunità alloggio minori – Domus Gaudiana, nella parte in cui esclude dai possibili ospiti i minori stranieri non accompagnati.
1.1. Espone la ricorrente:
- di aver chiesto, con istanza del novembre 2016, l'autorizzazione per una struttura residenziale (comunità alloggio minori);
- che con provvedimento n. 6162 del 6 luglio 2017 del Coordinatore del Piano di Zona è stata rilasciata la richiesta autorizzazione, con esclusione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) “ visto che l'ambito sociale S10 ex S3 con deliberazione di coordinamento istituzionale n. 25 del 5.12.2016, nell'aderire al progetto SPRAR per il triennio 2017/2019, ha deciso di avvalersi della clausola di salvaguardia di cui alla circolare del Ministero dell’Interno del 11.10.2016 con conseguente esonero dei comuni aderenti allo SPRAR di attivazione di ulteriori forme di accoglienza per i destinatari di cui al predetto progetto ”;
- che con determinazione dirigenziale n. 494 del 19 settembre 2017 la P.A. ha ritirato in autotutela l’autorizzazione n. 6162, sul rilievo che “ da una più attenta lettura della documentazione prodotta dalla Cooperativa … sono state riscontrate difficoltà nell’applicazione delle norme ”;
- che con atto n. 8846 del 19 ottobre 2017 sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di autorizzazione, limitatamente alla parte in cui si chiede l’accoglienza dei MSNA;
- il 2 novembre 2017 è stato adottato il provvedimento n. 586, con il quale è stata rilasciata nuovamente una autorizzazione parziale, con esclusione dei minori stranieri non accompagnati.
2- A sostegno del gravame la ricorrente articola i seguenti motivi:
“1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 21 QUINQUIES E NONIES L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 20 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE SOTTO MOLTEPLICI PROFILI. OMESSA COMPARAZIONE DEI CONTRAPPOSTI INTERESSI. SVIAMENTO” ;
“ 2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 21 QUINQUIES E NONIES L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 20 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE SOTTO MOLTEPLICI PROFILI. OMESSA COMPARAZIONE DEI CONTRAPPOSTI INTERESSI. SVIAMENTO” ;
“ 3) VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS. L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE SOTTO MOLTEPLICI PROFILI ”;
“ 4) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELLA L.R.C. 11/2007 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014 DI ATTUAZIONE, NONCHÉ DEL CATALOGO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R.C. 11/2007 APPROVATO DAL PIANO DI ZONA PER LA DIGNITÀ E LA CITTADINANZA SOCIALE AMBITO SOCIALE S3, CON DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 10 DEL 09.10.2015. ATIPICITÀ. VIOLAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 SETTEMBRE 2013 E DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2001/55/CE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 18 DEL D.LGS. 142/2015 E DALL’ART. 21 DEL DM 10/8/2016. VIOLAZIONE DELLA L. 47/2017 E DEL D.LGS. 142/2015. 7 ECCESSO DI POTERE SOTTO MOLTEPLICI PROFILI. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 5/5/2016, RECEPITA PER LA CAMPANIA CON DELIBERA DI GIUNTA N, 631 DEL 15/11/2016. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 11/10/2016. VIOLAZIONE DELL’ART. 41 COST. CONTRADDITTORIETÀ E CONFUSIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. INCONGRUITÀ E SPROPORZIONE”.
2.1. La ricorrente ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno (in termini di lucro cessante, danno all’immagine e danno curriculare) da liquidarsi in via equitativa, nonché insistito in via gradata per il riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 2 bis della L. 241/1990 in considerazione della dilatazione dei tempi dell’azione amministrativa.
3. Si è costituito il Comune di Palomonte, che ha insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Con ordinanza n. 128 del 25 gennaio 2018 sono stati disposti incombenti istruttori al fine di acquisire dall’amministrazione resistente chiarimenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione della clausola di salvaguardia in relazione allo stato di attuazione dell’adesione alla rete SPRAR, con particolare riferimento allo specifico programma di accoglienza formulato riguardo ai minori stranieri non accompagnati e alla circostanza che il numero di posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata dal Piano.
4.1. Il 2 febbraio 2018 il Comune ha depositato i chiarimenti richiesti.
4.2. Con ordinanza n. 91 del 21 febbraio 2018 è stata rigettata la domanda cautelare. Con ordinanza n. 2449 del 31 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per difetto del periculum in mora .
5. Previo scambio delle memorie e delle memorie di replica ex art. 73 c.p.a., all'udienza pubblica del 3 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo la ricorrente deduce che il procedimento avviato con l’istanza di autorizzazione risultava già definito positivamente per silentium allorquando è intervenuto il provvedimento gravato, che peraltro non presenta i requisiti per essere qualificato quale atto di autotutela.
6.1. La censura è infondata.
6.2. In disparte la possibilità di inquadrare la fattispecie nel novero