TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-04-21, n. 201001418
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N. 01418/2010 REG.SEN.
N. 01343/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2000, proposto da:
D F A, rappresentata e difesa dagli avv.ti A D F e G P, con domicilio eletto presso A D F in Bari, via Dante, 294;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione e la 12^ Commissione dell'Esame riservato per l’abilitazione all'insegnamento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;
Provveditorato Agli Studi di Bari;
nei confronti di
Sasso Felice;
per l'annullamento
del giudizio di non abilitazione all'insegnamento di filosofia psicologica e scienza dell'educazione,
e con motivi aggiunti:
del decreto emesso dalla competente autorità scolastica in data 5/4/2000, con il quale si esprimeva giudizio di “non abilitata”, all’esito degli esami relativi al concorso riservato ex O.M. 153 del 15/6/1999 – classe A036 (corso n.12 del Provveditorato agli studi di Bari);
Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e della 12^ Commissione dell'Esame riservato per l’abilitazione all'insegnamento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori nessuno è comparso per le parti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame D F A impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
La ricorrente, avendo maturato il periodo di servizio minimo di giorni 360 di effettivo insegnamento, ha chiesto di essere ammessa alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria classe 36/A;corso-concorso indetto con O.M. n. 153 del 15.6.99.
Nella seduta del 5.4.00 la ricorrente ha sostento la prova orale innanzi alla Commissione n. 12 che, con l’impugnato provvedimento (dopo aver – erroneamente, a dire della ricorrente - espresso una positiva valutazione) ha formulato un giudizio di non abilitazione all’insegnamento.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e ss. dell’O.M. n. 153/99 (disciplinate la procedura riservata di abilitazione ed emanata ai sensi della L. n. 124/99) in relazione ai criteri di valutazione delle prove di esame;
2) violazione delle regole individuate dalla Commissione del Corso n. 12 in relazione alle operazioni di correzione e valutazione della prova scritta la cui procedura appare individuata nel verbale n. 3 del 7.3.00;eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;
3) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’ammissione dei candidati alla prova orale;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 nn. 9 e 11 dell’O.M. n. 153/99;
5) violazione delle regole individuate dalla Commissione del Corso n. 12 in relazione alla conduzione e alle modalità di svolgimento della prova orale (procedimento contenuto nel verbale n. 8 del 5.4.00).
E’ quindi intervenuto il decreto del 5.4.00, recante il giudizio di “non abilitata”, impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.
Con riferimento a tale ultimo provvedimento la ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 n. 8 dell’O.M. n. 153/99;
7) eccesso di potere e violazione di legge in relazione ai criteri di correzione delle prove scritte;
8) violazione e falsa applicazione dei principi in materia di concorsi pubblici, in relazione alla procedura dello svolgimento delle prove orali indicate nel verbale n. 7 del 15.3.00.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e la 12^ Commissione dell’esame riservato per l’abilitazione all’insegnamento, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 25 febbraio 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso è infondato.
Risultano anzitutto infondati il primo e il secondo motivo di ricorso, atteso che i criteri elaborati dalla Commissione rivestono carattere indicativo, così come precisato dalla Commissione medesima, nonché considerato che tali criteri risultano conformi agli artt. 9 ss. dell’O.M. 153 del 15.6.99.
Ed invero la Commissione, proprio al fine di una globale valutazione dei candidati, ha formulato per ciascuno un giudizio di ammissione alla prova orale, giudizio che in quanto motivato rende non necessaria anche l’attribuzione di voto o punteggio numerico.
Come risulta dal verbale n. 7 del 16.3.2001, la Commissione ha proceduto alla valutazione delle prove scritte e alla definizione del giudizio di ammissione alla prove orali nel rispetto dei principi sull’anonimato dei candidati.
Peraltro, proprio la definizione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove scritte, così come previsti nel verbale n. 3 del 7.3.2000, consente - anche ex post - una verifica della coerenza logica delle valutazioni connesse al giudizio di ammissione alla prova orale, così come espresse nel successivo verbale n. 4 dell’8.2.2000.
Alla stregua di quanto risulta pertanto infondato anche il terzo motivo di censura, non apparendo peraltro rilevante la circostanza che il giudizio di ammissione ovvero la sintetica dicitura “ammesso” non sia stata riportata in calce ai singoli elaborati, atteso che detti giudizi sono espressi e riportati nel relativo verbale di correzione e che il giudizio di corrispondenza ai fini dell’individuazione dei candidati risulta assicurato dalla numerazione progressiva degli elaborati medesimi.
Rileva il Collegio che il giudizio di ammissione risulta invece espresso in calce a ciascun giudizio analitico degli elaborati della prova scritta, come si evince dal citato verbale n. 4 dell’8.3.2000.
Sono infondati i motivi sub 4) e 5), in quanto non corrisponde al vero che ogni valutazione della prova scritta sia stata rinviata all’esito della prova orale, essendo invece stato espresso un accurato giudizio analitico in luogo del punteggio numerico, ma attraverso una corrispondenza assicurata proprio dalla compiuta definizione dei criteri di punteggio stabilita nel precedente verbale.
Risulta infatti rinviata all’esito della prova orale la sola individuazione del punteggio, non già il giudizio e la valutazione della prova scritta, peraltro attraverso la previa definizione di criteri di corrispondenza dei giudizi ai punteggi, risolvendosi pertanto – a tutto voler concedere – in una violazione di natura solo formale che non determina illegittimità nei termini denunciati.
Per le medesime considerazione di cui sopra sono infine infondati anche i motivi aggiunti.
Deve in particolare rilevarsi che dalla relazione a firma del Presidente della Commissione, depositata in atti dall’Avvocatura dello Stato, emerge chiaramente che il giudizio favorevole in un primo tempo riportato sulla scheda di valutazione della ricorrente è stato frutto di mero errore materiale, atteso che è stato per errore trascritto nella scheda della ricorrente il giudizio viceversa espresso nei confronti della candidata D R.
Tale circostanza risulta facilmente verificabile dagli atti di causa, atteso che detto positivo giudizio è stato quindi riportato dalla Commissione nella scheda di D R, candidata alla quale quel giudizio si riferiva sotto il profilo sostanziale.
Né può annettersi alcun rilevanza alla asserita circostanza che la prova orale sostenuta dalla ricorrente possa essere stata condizionata da un clima di generale concitazione tale da inficiare la serenità di giudizio della Commissione, una volta che il Presidente della Commissione medesima, nella citata relazione a sua firma ha dato atto e dichiarato che i lavori della Commissione, dopo il riferito incidente, sono ripresi in un contesto assolutamente calmo e sereno, apparendo quasi inutile il sottolineare la natura fidefacente di tale dichiarazione, fino alla querela di falso, in relazione alla natura di pubblico ufficiale rivestita dal dichiarante e alla riferibilità delle circostanze rappresentate a fatti caduti direttamente sotto la sua percezione sensoriale ed accaduti in sua presenza nell’esercizio delle specifiche funzioni.
Il ricorso va dunque respinto.
Solo ragioni meramente equitative inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.