TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-07-20, n. 202008405

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-07-20, n. 202008405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202008405
Data del deposito : 20 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2020

N. 08405/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2017, proposto da Cad 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F M T, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Maria Teddschi in Venezia, via Torre Belfredo 121;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F.Lli Meroni Snc di Meroni G.F. e F non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. 6/SFI/2016 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24/11/16 e comunicato a mezzo raccomandata a/r in data 13/12/2016, con il quale veniva accertata la violazione dell'art. 5 D.Lgs. 109/07 ed inflitta, secondo quanto disposto dall'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 109/07, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 63.920, corrispondente alla metà del valore della merce e di ogni altro atto e provvedimento consequenziale e presupposto, con riserva di proporre motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020 il dott. L I e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, conv. con mod. dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento del 24 novembre 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha accertato ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, nei confronti della Cad 2000 s.r.l. la violazione del divieto di esportazione di merci disposta in favore di un soggetto rientrante “ tra i destinatari di misure europee di congelamento di fondi e/o risorse economiche, in quanto responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria e/o tra le persone che abbiano tratto vantaggio dal regime o sostenitori di esso ” e, per l’effetto, ha irrogato ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del medesimo decreto la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 63.920,00.

2. Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 24 novembre 2019 emesso dal MEF prospettando quattro censure con cui si contesta sostanzialmente il difetto dei presupposti per l’adozione del provvedimento gravato e il difetto di motivazione.

Successivamente ha sollevato nella memoria del 9 giugno 2020, prodotta in vista della trattazione nel merito della controversia, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sostenendo che in realtà nella specie la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148, sulla disciplina degli illeciti valutari, così come riconosciuto in un caso del tutto simile dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, 11 giugno 2019, n. 15702.

Nel costituirsi in giudizio, l’amministrazione resistente ha replicato nel merito ai motivi di ricorso, senza tuttavia nulla argomentare in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione.

3. All’udienza pubblica del 15 luglio 2020, la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

La controversia è disciplinata dal testo vigente, ratione temporis , dell’art. 13 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, secondo cui per l’accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo, nonché per l’irrogazione delle relative sanzioni, trova applicazione il d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148, recante “ Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria ”.

L’art. 32, comma 7, del d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148, prevede espressamente che “ Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dall' art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio

davanti al pretore è regolato dall' art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 11 giugno 2019, n. 15702) hanno affermato che l’art. 32, comma 7, del d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148, nel fare “ espresso rinvio alla disciplina della L. n. 689 del 1981 quale strumento di tutela avverso i provvedimenti sanzionatori di irrogazione delle sanzioni da parte del MEF, ha sicuramente portata generale, con la sua conseguente applicazione anche con riferimento al decreto di ingiunzione di pagamento ” emesso a seguito dell’accertamento della violazione dell’art. 5 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109.

Ciò comporta che la giurisdizione in materia di sanzioni amministrative pecuniaria emesse dal MEF per violazione dell’art. 5 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Peraltro, il legislatore con la riforma del 2017 (cfr., art. 6, comma 1, lett. q), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90), con la quale è stata modificata la disciplina del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, ha confermato all’art. 14 che i “ decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario ”.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

In considerazione della natura processuale della pronuncia che chiude in rito il processo e della circostanza che il MEF nel provvedimento gravato ha comunicato che l’eventuale ricorso contro il provvedimento dovesse essere proposto innanzi al giudice amministrativo, sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi