TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-25, n. 202402233

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-25, n. 202402233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402233
Data del deposito : 25 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2024

N. 02233/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00471/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in giudizio personalmente, con domicilio eletto presso la propria residenza in -OMISSIS-;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A I, N O e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di -OMISSIS- - Area Coesione Sociale - Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie - Servizio Infanzia e Adolescenza, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego dell’accesso agli atti emesso dal Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, nonché per l’accertamento del relativo diritto di accesso ai documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in esame, la signora -OMISSIS- ha chiesto a questo Tribunale di annullare il provvedimento del Comune di -OMISSIS-, Area Coesione Sociale, Settore Servizi alla Persona e alla Famiglie, Servizio Infanzia e Adolescenza (d’ora innanzi, solo Comune di -OMISSIS-), assunto il -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la richiesta di accesso presentata dall’odierna ricorrente con PEC dell’-OMISSIS-. Per l’effetto, l’esponente ha chiesto di accertare il suo diritto all’ostensione del documento oggetto della predetta istanza, individuato nella “ relazione disposta nel punto 4 del decreto del-OMISSIS- con rg -OMISSIS-, punto confermato anche nel decreto n°-OMISSIS- della Corte d'Appello del -OMISSIS- (relazione annuale depositata al giudice tutelare entra il 30 giugno di ogni anno) relazione questa che nella PEC [spedita dal Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS-] fasc. -OMISSIS- è stata indicata con il deposito del -OMISSIS-all'interno del procedimento -OMISSIS- della Volontaria Giurisdizione di -OMISSIS- ”.

Nello specifico, il Comune di -OMISSIS- ha motivato il diniego sostenendo che l’atto richiesto non fosse qualificabile come “ documento amministrativo ”, sulla scorta della definizione di cui all’art. 22, comma 1, lett. d) , della legge 7 agosto 1990, n. 241. Secondo l’Amministrazione, un documento formato dai Servizi Sociali su mandato dell’Autorità Giudiziaria non rientra nel perimetro del diritto di accesso in quanto afferente ad organi e attività giurisdizionali.



2. La signora -OMISSIS- ha così impugnato, in questa sede, il provvedimento negativo, ritenendolo illegittimo per violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. In particolare, la ricorrente ha osservato che:

- l’atto gravato conterrebbe una motivazione incongrua, in quanto assunto in senso conforme a precedenti del Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS- mentre la relazione richiesta riguarderebbe un procedimento del Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, Sezione Volontaria Giurisdizione;

- l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che la richiesta ostensiva mirasse a soddisfare esigenze difensive dell’istante, alla quale era stato notificato, il -OMISSIS-, un avvio di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415- bis c.p.p. in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza aggravata. I fatti di cui all’ipotesi accusatoria sarebbero stati commessi in circostanze strettamente legate all’oggetto del procedimento -OMISSIS- della Volontaria Giurisdizione di -OMISSIS-;

- la relazione dei Servizi Sociali ora sub iudice sarebbe stata già rilasciata in copia all’ ex compagno della ricorrente, ossia al padre dei minori a cui la stessa relazione si riferisce, nonostante l’opposizione formulata dall’odierna esponente ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;

- la relazione non sarebbe presente all’interno del fascicolo digitale relativo al procedimento -OMISSIS- della Volontaria Giurisdizione di -OMISSIS-, sicché non sarebbe possibile rivolgere la relativa richiesta all’Autorità Giudiziaria.

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