TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-09-08, n. 201501215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-09-08, n. 201501215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201501215
Data del deposito : 8 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02086/2011 REG.RIC.

N. 01215/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02086/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2086 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio “il Diaccio” in persona del legale rappresentante in carica e M C, rappresentati e difesi dagli avvocati A C e R T, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, Via degli Artisti 20;



contro

il Comune di Follonica in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. S S, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Catelani in Firenze, Via Gustavo Modena 23;



per l'annullamento

- del Regolamento Urbanistico di Follonica, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Follonica n. 30 del 10 giugno 2011, pubblicato sul B.U.R.T. n. 28 del 13 luglio 2011, nella parte in cui si riferisce agli immobili della società ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, se lesivo;

giusta motivi aggiunti depositati il 5.5.2015

- del provvedimento ignoto con cui il Comune di Follonica ha disposto l'archiviazione della pratica edilizia n. 456/2002 e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi nonché, ove occorrer possa, dell'art. 28 del Regolamento Edilizio del Comune di Follonica.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Follonica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2015 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il consorzio “il Diaccio” (nel seguito: “Consorzio”) il 18 luglio 2002 ha presentato un piano di lottizzazione al Comune di Follonica per realizzare un centro fieristico direzionale. L’Amministrazione, con delibera consiliare 5 luglio 2005, n. 67, ha approvato il Piano Strutturale e con successiva delibera 10 novembre 2009, n. 72, ha adottato il Regolamento Urbanistico. Il Consorzio ha quindi presentato osservazioni chiedendo di inserire i terreni oggetto dell’intervento proposto in un’autonoma area di riqualificazione e di consentire il mantenimento delle superfici coperte previste dal previgente Piano Regolatore Generale e dal piano di lottizzazione de quo .

Con successiva deliberazione n. 52 del 2010, il Comune ha approvato il Regolamento Urbanistico adottando peraltro alcune prescrizioni relative alle aree in cui erano classificate le proprietà del Consorzio, con previsione di una nuova potenzialità edificatoria ritenuta tuttavia peggiorativa rispetto a quella previgente, e subordinando la presentazione del piano attuativo all’approvazione del piano d’insieme di iniziativa pubblica o privata tra i proprietari di tutti i subcomparti delle aree classificate al TR 2. L’approvazione è stata subordinata alla cessione gratuita di un’area prospiciente la strada provinciale 152 e alla realizzazione gratuita delle relative opere pubbliche.

Il Consorzio ha presentato nuove osservazioni chiedendo che nel sub comparto TR2a la realizzazione degli interventi potesse avvenire con piano attuativo svincolato dagli altri comparti dell’area TR; che venissero mantenute le superfici coperte previste dal precedente piano regolatore e che fossero eliminati i vincoli costituiti della cessione gratuita di un’area e dalla realizzazione gratuita delle opere pubbliche.

Il Comune di Follonica, con deliberazione 10 giugno 2011, n. 30, ha definitivamente approvato il Regolamento Urbanistico accogliendo parzialmente le osservazioni presentate e il Consorzio, con uno dei proprietari dei terreni interessati, ha impugnato il provvedimento con il ricorso principale, notificato il 26 ottobre 2011 e depositato il 24 novembre 2011, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

I ricorrenti poi, leggendo la memoria difensiva depositata dall’Amministrazione il 19 febbraio

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