TAR Roma, sez. 3Q, decreto cautelare 2021-05-31, n. 202103111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, decreto cautelare 2021-05-31, n. 202103111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103111
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 00703/2021 REG.RIC.

N. 03111/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00703/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 703 del 2021, proposto da
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M G, D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA'

- del silenzio illegittimamente serbato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati in merito all'istanza di accesso agli atti, quale atto di avvio del procedimento notificata in data 25 novembre 2020;

- nonché per l'annullamento di ogni ulteriore ed altro atto, ancorché non cognito, connesso, presupposto, collegato e consequenziale ed in relazione ai quali ci si riserva la presentazione di motivi aggiunti di ricorso.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Dell'obbligo di provvedere alla pubblicazione dell'elenco dei partecipanti quali ammessi a sostenere la sessione di esami di stato abilitanti l'esercizio della libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico Laureato, anno 2020


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza opposizione alla discussione ex d.l. n.137/2020;

ritenuto che la stessa può essere accolta, essendo le questioni di fatto e diritto compiutamente esposte da entrambe le parti e configurandosi la discussione orale, nel quadro della disciplina processuale vigente, come modalità e mera evenienza di carattere residuale rispetto alla produzione di note d’udienza – che si pongono dunque come alternativa alla discussione;


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